Common use of Premio di risultato Clause in Contracts

Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Premio di risultato. La Secondo quanto stabilito nella PARTE GENERALE punto B) “Disposizioni generali sul sistema contrattuale” del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione a contenuti economici è prevista aziendale potrà svolgersi, tra le Parti espressamente indicate nel sopraccitato punto B), ai fini della determinazione di un Premio di norma annuale calcolato solo con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate riferimento ai risultati conseguiti con la nella realizzazione di programmi aziendali programmi, concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, come obiettivo incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficaciaproduttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e di qualitàaziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economicoaziendale, le Parti valuteranno Parti, di cui al punto B) della parte “Disposizioni generali sul sistema contrattuale”, esamineranno preventivamente in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni dell’impresa produttive ed occupazionali e del lavorole relative prospettive, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto tenendo conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vataredditività dell’azienda. Gli importi dei nuovi importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi economici integrativi di conoscenza di cui al comma precedente sono variabi- liprecedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti. Tali risultati saranno verificati tra le Parti di norma entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione — o comunque con riferimento a quanto aziendalmente concordato — la Direzione aziendale fornirà alle RSU informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio. L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non predeterminabili determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma, di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattualemodalità aziendalmente definiti dalle Parti. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da dovranno consentire l’applicazione del partico- lare dello specifico trattamento contributivo e previdenziale previsto dalla normativa di legge. L’accordo Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle Parti quale parametro di definizione per il premio avrà individuarne l’ammontare. Gli accordi aziendali o di gruppo, stipulati successivamente alla data del presente rinnovo, avranno durata triennale. Sono riconosciuti titolari Dalla data del 17 ottobre 1994 non trova più applicazione la disciplina per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un l’istituzione del “premio di risultato, con le caratteristiche produzione” di cui sopraall’art. 22 del CCNL 5 febbraio 1991. I Premi di produzione di cui al punto precedente, desti- nato gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale loro importi già concordati e consolidati alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione 30 settembre 1994 le parti, all’atto dell’istituzione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio Premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non operano nei confronti delle Aziende di stagione dovranno derivare né oneri per le quali continuano a trovare applicazione le norme aziende né perdite per i lavoratori. Viene confermato che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di secondo livello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui all’articolo 162 sia previsto il rinnovo del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi di seguito indicateevidenziati. La Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese di minori dimensioni, in coerenza quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti con la nella realizzazione di programmi aziendali programmi, concordati tra fra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, come obiettivo incrementi di rendimento,pro- duttivitàproduttività, efficienzaredditività, efficaciaqualità, di competitività e di qualitàefficienza ed innovazione. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile Il premio dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa di legge. L’accordo per Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il premio avrà durata triennalerispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNLParti concordano nella opportunità di prevedere un importo, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali nella misura ed alle condizioni concordate, a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano titolo di istituire un premio elemento di risultatogaranzia retributiva (E.G.R.), con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non hanno percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di stipula del presente contrattopresenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 € 220 Area B 237,00 € 250 Area C 210,00 € 280 Area D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la retribuzione frazione di novembre 2012mese superiore a 15 giorni. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio L’importo previsto sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per riproporzionato per i lavoratori a tempo parzialeparziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, l’ammontare diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, TFR in quanto le parti ne Parti hanno definito l’ammontare l’importo in senso onnicomprensivoomnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino ricorso a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni procedure di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010competenza dell’erogazione.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Premio di risultato. Le Parti, in applicazione della previsione di cui all’art. 48 del vigente CCNL, convengono l’attribuzione di un Premio di risultato che ha come principale presupposto la verifica dei risultati legati al positivo andamento economico delle aziende, tenendo conto anche degli apporti professionali, delle attività svolte e delle funzioni ricoperte. In applicazione dell’accordo nazionale del 23.11.2006 viene istituito il “Premio di Risultato”, riferito ai bilanci d’esercizio del biennio 2006 e 2007. Il Premio di Risultato verrà erogato sotto forma di una tantum nel mese di ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento al personale che abbia prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione. Il Premio di risultato compete al personale che abbia superato il periodo di prova. La contrattazione a contenuti economici è prevista con determinazione, le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione erogazione e quant’altro connesso al Premio di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficaciaRisultato verranno regolati dall’accordo allegato al presente Contratto, di competitività e cui fa parte integrante. L’importo del Premio di qualitàRisultato, come sopra definito, concernente le singole BCC/CRA sarà ripartito tra il personale interessato applicando la scala parametrale prevista dall’accordo del 23.11.2006, che si allega al presente Contratto, tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31.12. Al fine dell’acquisizione dell’anno di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale misurazione ovvero alla data di stipula risoluzione del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesirapporto d lavoro. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate Premio di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze Risultato relativo all’anno di misurazione 2006 avverrà nel mese di dicembre 2007. L’erogazione del Premio, avendo la caratteristica di una corresponsione, la cui struttura è correlata dal presente contratto alla misurazione di intervento di produttività, qualità e competitività, gode del particolare regime contributivo stabilito dai lavoratori, beneficiari commi 2 e 3 dell’art. 2 del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010D.L. n. 67/1997 (Legge 135/97).

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Samples: Contratto Integrativo Regionale Delle Banche Di Credito Cooperativo Della Calabria, Della Federazione Calabrese Delle BCC E dell’in.cra, Contratto Integrativo Regionale Per Le Banche Di Credito Cooperativo Della Calabria, Contratto Integrativo Regionale Per Le Banche Di Credito Cooperativo Della Calabria

Premio di risultato. La contrattazione Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono es- sere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a contenuti economici è prevista con le modalità favorire l’ottenimento di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la nella realizzazione di programmi aziendali pro- grammi concordati tra le Partiparti, aventi per obiettivo, ad esempio, come obiettivo incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficaciaproduttività, di competitività qualità e di qualitàcompetitività della azienda. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di comune conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale e dei programmi predetti nonché del premio di risultato le parti, a contenu- to economicolivello aziendale, le Parti valuteranno preventivamente valutano le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contratta- zione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell’accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le mo- dalità e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 2, lett. c), dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l’attribuzione del premio di risultato e i relativi criteri di quantificazione; - i parametri e i criteri di misurazione della performance generale o delle performance specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, ecc.); - l’eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l’ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall’art. 3 del CCNL 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno contenuti a livello aziendale sussistano erogazioni economiche a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di analoga naturarisultato. In questo contesto potranno anche essere concordati forme, anche parzialmente variabili, tempi e altre clausole per l’informazione e la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili veri- fica circa i risultati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell’accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livellorisultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano la costituzione di istituire un una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio e analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, con le per sua natura incerto, avrà caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa variabilità in rapporto al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territorialedei risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio sarà erogato non rientra nella retribuzione normale di cui all’art. 1 del CCNL 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del TFR, è già comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi le- gali e contrattuali e dovrà risultare coerente con la retribuzione le condizioni previste per poter fruire della decontri- buzione previdenziale di novembre 2012cui al Protocollo 23.7.93 e successivi provvedimenti attuativi. Beneficeranno del Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012nel processo di mi- glioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l’elemento portante del sistema retributivo aziendale, che risultino iscrit- ti per cui nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattualepotranno confluire, in quanto se concordato tra le parti ne hanno definito l’ammontare a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in senso onnicomprensivosede a- ziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, tenendo conto di qualsiasi incidenzaproduttività, ivi compreso ecc.). All’art. 2, lett. c), dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991, il trattamento di fine rapportoriferimento agli artt. Il premio 2 e 3 dell’accordo nazionale 27 febbraio 1987, è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui sostituito con il riferimento al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 articolo. Sono abrogati l’art. 3 del CCNL dell’Inud- stria Turistica23 luglio 1976, 9 i commi 2 e 3 della seconda parte del CCNL 17 giugno 1982, l’accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell’accordo nazionale 12 luglio 20101985, i punti 2 e 3 dell’accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disci- plina.

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Samples: Accordo Nazionale 2 Giugno 1987, Accordo Nazionale 2 Giugno 1987

Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie strategie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, produttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vataconservata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- livariabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa dell’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale territoriale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro Importo A 279,00 296,00 B 237,00 251,00 C 210,00 222,00 D 168,00 178,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 20122017. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 20122017, che risultino iscrit- ti iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 2015 – 1° ottobre 20122017. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità all’entità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun alcun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, onnicomprensivo tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il né sarà computata ai fini del trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente successivamente al 1° ottobre 2014. Sono fatti salvi – a meno di differenti intese al secondo livello – gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del °1 gennaio 2010luglio 1993. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010dell’Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 Novembre 2016.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Premio di risultato. La contrattazione In relazione a contenuti economici quanto previsto dal C.c.n.l., si conviene che, per la vigenza del presente accordo, venga definito un premio di risultato avente come obiettivo il miglioramento delle capacità produttive del comparto sia a livello generale sia delle singole Aziende, attraverso anche una migliore partecipazione dei lavoratori interessati. Si definiscono, pertanto, allo scopo i seguenti parametri: Il parametro settoriale, di carattere generale, è prevista basato sulla quota produttività/fatturato procapite, così come definita nell’accordo 25 settembre 1996, che viene pertanto confermato per tale aspetto. Le parti si riservano peraltro, in relazione agli approfondimenti tuttora in corso, di definire eventualmente un diverso parametro settoriale. Al raggiungimento dell’obiettivo come sopra definito, che verrà verificato nell’anno successivo a quello di riferimento, è legata una quota di premio pari a € 619,74 lorde annue per dipendente, da valere per tutti gli anni di vigenza del presente accordo. Per quanto concerne tale quota di premio, nel corso di ogni anno di riferimento (2015 per 2016, 2016 per 2017 e 2017 per 2018) verranno corrisposti anticipi secondo le seguenti modalità: € 51,64 lordi con le modalità il saldo delle retribuzioni dei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre in proporzione ai mesi lavorati, salvo conguaglio da effettuarsi all’atto della verifica. Fatto salvo il diritto delle singole aziende di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati erogare il premio, previo accordo tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi RSU/RSA o in mancanza di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livelloqueste, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria stipulanti il presente CCNLaccordo e la Direzione Aziendale, rappresentate dalle RSUsecondo diverse modalità. In via eccezionale, pur non essendo ancora determinabile la maturazione della quota produttività/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti fatturato procapite, ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali lavoratori che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento verranno riconosciuti, a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano totale definizione di istituire un detta quota del premio di risultato, con le caratteristiche gli importi della quota produttività/fatturato procapite di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato sopra in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010mesi lavorati.

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Samples: Verbale Di Accordo

Premio di risultato. La contrattazione a aziendale, come in premessa, non può avere per oggetto materie già defini- te in altre sedi negoziali. Con riferimento alla Premessa, la contrattazione aziendale con contenuti economici è prevista consen- tita per l’istituzione di un premio annuale calcolato solo con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate riferimento ai risultati conseguiti con la nella realizzazione di programmi aziendali programmi, concordati tra le Partiparti, aventi per obiettivo, ad esempio, come obiettivo incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficaciaprodut- tività, di competitività qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della com- petitività delle piccole e di qualitàmedie aziende nonché‚ ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economicocon- trattazione aziendale, le Parti valuteranno preventivamente parti, di cui al punto 7 della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni dell’impresa produttive ed occupazionali e del lavorole relative prospettive, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto tenendo conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditivitàredditività dell’azienda. Laddove Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quan- titativa dell’erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle rap- presentanze sindacali unitarie entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la direzione aziendale fornirà alle rappresentanze sindacali unitarie informa- zioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del premio. L’ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e, in base ai cri- xxxx, come indicati al punto 1 e definiti nel punto 2 del capo III Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali, potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti. L’erogazione avverrà, di norma a consuntivo, secondo criteri e modalità aziendalmente defi- niti dalle parti. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare. Considerata la novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato sistema contrattuale, le parti concorda- no la costituzione di una commissione paritetica nell’ambito dell’osservatorio nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Le parti convengono di dedicare una apposita sessione dell’osservatorio nazionale, da tenersi entro il primo trimestre del 2000, nella quale autonomamente esprimeranno valutazioni utili per la realizzazione a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga naturauna contrattazione coerente con gli indirizzi e le regole con- tenute nel presente articolo. Dall’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del premio di produzione di cui all’art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1990 compresa l’indennità sostitutiva di cui al secondo comma dell’articolo stesso; per le aziende dalla stessa interessate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà resta definitiva- mente fissata negli importi in essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificateal 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi I premi di produzione di cui al comma precedente sono variabi- liprecedente, gli altri premi ed istituti retributivi di ana- loga natura eventualmente già presenti in azienda, non predeterminabili saranno più oggetto di successiva con- trattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione consolidati alla data del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello30 giugno 1994, le organizzazioni stipulanti il presente CCNLparti, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula all’atto dell’istituzione del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo articolo, procede- ranno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non operano nei confronti delle Aziende di stagione dovranno derivare né oneri per le aziende, né perdite per i lavoratori. Ai fini del rinnovo e della durata degli accordi economici del premio di risultato si richiama il punto 2 del capo III Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali. NOTA A VERBALE Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovati- ve rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993. In questo quadro, qualora si verifi- chino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le organizzazioni sindacali territo- riali delle parti, le rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto, nell’ambito dell’osservatorio nazionale. XXXXX CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE IL 4 FEBBRAIO 1997 Fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, le parti ricon- fermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusiva- mente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali continuano produttività, qualità, redditività, ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 Disciplina Generale del C.c.n.l. UNIONMECCANICA, a trovare applicazione le norme livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 201020 giorni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione In applicazione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove accordi intervenuti a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga naturanazionale (30/11/2001, anche parzialmente variabili10/01/2002, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili 27/03/2002) e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in avuto riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica7.12.2000 per i quadri direttivi, che venga pagato suc- cessivamente gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo, viene istituito, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (nel prosieguo PDR). La misura del PDR verrà determinata con il meccanismo individuato dall’accordo allegato al 1 gennaio 2010. Le disposizioni presente contratto (di cui ne fa parte integrante) e verrà erogato con le modalità e nei casi ivi definiti. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’accordo 30.11.2001, tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di misurazione, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi del PDR da erogare sono quelli che si riferiscono ai bilanci d’esercizio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. L’erogazione del PDR relativo all’anno di misurazione 2000 avverrà, a tassazione separata,. entro il mese di luglio 2002 (i relativi importi sono riportati nella tabella allegata in calce al presente articolo CIR). Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, il PDR compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La corresponsione del premio compete per intero nel caso in cui, nell’anno di misurazione, si sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotta nei casi di malattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore ai tre mesi; assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione (escluso lo sciopero); rapporto di lavoro a tempo parziale. Il PDR va corrisposto, oltre ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa, anche a tempo determinato, nell’anno di misurazione, anche a tutti coloro che, pur prestando attività lavorativa nell’anno di misurazione, non operano nei confronti siano in servizio nel mese di erogazione, in quanto precedentemente cessati. In tal caso il PDR va erogato sempre in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. Il PDR verrà erogato, in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni, anche a tutti coloro che, nell’anno di misurazione, abbiano prestato la loro attività lavorativa con contratto a tempo determinato e/o con contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Il PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR. Il PDR non maturerà se, nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la singola BCC/CRA abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione. Per i lavoratori delle Aziende BCC/CRA sottoposte a processi di stagione fusione, ai fini della determinazione del PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall’aggregato dei bilanci delle ex BCC/CRA partecipanti alla fusione. Il PDR non verrà erogato al lavoratore che abbia, per l’anno di riferimento, ottenuto un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo, confermato tale dall’esito della procedura di ricorso così come individuata a livello nazionale, secondo le quali continuano a trovare applicazione linee guida ivi fissate. Ai sensi dell’art.2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, le norme erogazioni previste da tale articolo, essendone incerta la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura essendo correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di cui all’articolo 162 incrementi di produttività, qualità e competitività, godono del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010particolare regime contributivo stabilito dai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

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Samples: Contratto Regionale Di Secondo Livello Per Le BCC Aderenti Alla Federazione Delle Banche Di Credito Cooperativo Dell’emilia Romagna

Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie strategie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttivitàproduttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vataconservata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- livariabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa dell’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale territoriale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro AREA EURO A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità all’entità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente successivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria dell’Inudstria Turistica, 9 luglio 20103 febbraio 2008. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare di particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l’invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le imprese aderenti ad AICA e a Federturismo Confindustria, previo accordo tra le Parti nell’ambito della contrattazione di secondo livello, potranno individuare soluzioni atte a superare situazioni di crisi aziendale tramite l’individuazione di adeguate misure, anche in deroga a quanto contrattualmente previsto ad esempio, quali, in via non esaustiva, modalità di gestione della riduzione dell’orario di lavoro e flessibilità.

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Samples: www.bollettinoadapt.it

Premio di risultato. La contrattazione a di secondo livello con contenuti economici economici, di cui alla Premessa al presente CCNL lettere B), C) , è prevista consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le modalità parti, aventi come obiettivo incrementi di seguito indicateproduttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto aziendale o, alternativamente, territoriale, così come esplicitato al punto C) della premessa del presente CCNL, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni secondo i principi di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo e, per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti natura dovranno avere carattere variabile e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli non definibile a priori e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa saranno commisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e le procedure di verifica che le parti indicheranno. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale e fiscale previsto dalla legge, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta. Per la natura del premio, il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla legge 29/05/92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di preavviso, tredicesima mensilità, ecc.) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 402 del 29/07/1996. Gli importi da erogare saranno definiti con accordo integrativo aziendale riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territorialeterritoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi. Il premio sarà erogato con Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui all'art 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la retribuzione contrattazione di novembre 2012secondo livello. Beneficeranno La specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta diversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale, l’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le realtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le parti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla negoziazione, di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da adottare nella fase di definizione del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010.risultato:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. La Nelle aziende di cui al punto 6) della Premessa al presente Contratto la contrattazione a aziendale con contenuti economici è prevista consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate riferimento ai risultati conseguiti con la nella realizzazione di programmi aziendali programmi, concordati tra le Partiparti, aventi per obiettivo, ad esempio, come obiettivo incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficaciaproduttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e di qualitàaziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economicoaziendale, le Parti valuteranno preventivamente parti, di cui al punto 7) della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni dell’impresa produttive ed occupazionali e del lavorole relative prospettive, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto tenendo conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vataredditività dell’azienda. Gli importi dei nuovi importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi economici integrativi di conoscenza di cui al comma precedente sono variabi- liprecedente, non predeterminabili assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e non sono utili ai fini comunicati alla Rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di alcun istituto legale e contrattualeluglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alla Rappresentanza sindacale aziendale informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di leggePremio. L’accordo per il premio L’erogazione del Premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui sopraal primo comma, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti con accordo integrativo aziendale o territorialedalle parti. Il premio Premio come sopra definito sarà erogato con la retribuzione ad ogni effetto di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate competenza dell’anno di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattualeerogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare. Considerata la novità e le parti ne hanno definito l’ammontare particolari caratteristiche che l’istituto del Premio di risultato viene ad importi in senso onnicomprensivoessere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori. I premi di produzione di cui al comma precedente, tenendo conto gli altri premi ed istituti retributivi di qualsiasi incidenzaanaloga natura eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, ivi compreso il trattamento le parti, all’atto dell’istituzione del Premio di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni risultato di cui al presente articolo articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non operano nei confronti delle Aziende di stagione dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori. NOTA A VERBALE. Il presente Xxxxxxxxx definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993. In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull'applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le Rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente C.c.n.l., che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto. XXXXX CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE IL 4 FEBBRAIO 1997. Fermo restando quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate ai risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali continuano produttività, qualità, redditività ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 17, Disciplina generale, Sezione terza, a trovare applicazione le norme livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 201020 giorni.

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Samples: Contratto Nazionale Per La Disciplina Dell'apprendistato Nella

Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità Come previsto dall’art. 48 del C.C.N.L. di categoria del 21 dicembre 2007 ed in applicazione della disciplina del PDR di cui all’accordo 23.11.2006 viene istituito il Premio di Risultato (di seguito indicatePDR). La contrattazione integrativa avrà Relativamente al Premio di Risultato per l’esercizio 2008 da erogare nel 2009 il tetto del montante dei Premi viene fissato al 2,85% del Risultato Lordo di Gestione. Per l’esercizio 2009 da erogare nel 2010 non è previsto un tetto. Per gli esercizi 2010 da erogare nel 2011, e 2011 da erogare nel 2012 tornerà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione operare un tetto fissato al 3,30 % del Risultato Lordo di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi Gestione. Il PDR di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività Federazione Lombarda e di qualitàUPF sarà pari all’importo derivante dal montante premi diviso il numero totale dei dipendenti delle BCC Lombarde, maggiorato del 20% e parametrato sull’inquadramento 3A3L. Qualora nell’applicazione delle equivalenze, come di seguito definite, il valore della somma dei montanti delle BCC dovesse superare le percentuali su indicate si procederà ad una diminuzione percentuale uniforme su tutti i montanti delle BCC eroganti. Al fine dell’acquisizione Il PDR verrà erogato secondo i criteri e nei casi di elementi seguito concordati. L'importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale vigente nell’anno di conoscenza comune maturazione, tenendo conto dell'inquadramento in essere, per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economicociascun dipendente, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e alla data del 31 dicembre dell'anno di misurazione, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi del PDR da erogare sono quelli che si riferiscono ai bilanci d'esercizio degli anni dal 2008 al 2011. Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il PDR va corrisposto ai dipendenti in servizio nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione. Il PDR compete al personale che abbia superato il periodo di prova. Il premio verrà erogato ai cessati per pensionamento che abbiano lavorato nell’anno di riferimento e corrisposto pro quota, a tal fine considerando mese intero, la frazione superiore a giorni 15. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione il PDR va erogato sempre in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione superiore ai quindici giorni. Il PDR compete per intero nel caso in cui nell'anno di misurazione, si sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotto nei casi di malattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore ai tre mesi; assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione; rapporto di lavoro a tempo parziale. Il premio non verrà erogato ai dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo, ai dipendenti che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano percepito un incentivo all’esodo, ai dipendenti dimissionari senza immediato diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia. Il premio verrà erogato anche al personale non in servizio nel mese di erogazione che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e sia passato alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell’ambito di mobilità che risulti, secondo quanto previsto dal comma precedente sono variabi- li3, non predeterminabili art. 62 del C.C.N.L. di categoria, da accordo scritto tra le parti (Azienda cedente, cessionaria e non sono utili dipendente). In tal caso, il PDR verrà erogato in proporzione ai fini mesi di alcun istituto legale e contrattualeservizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per Parimenti sarà riconosciuto il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livelloa coloro che, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale in forza alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari erogazione del premio, abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012di misurazione con contratto a termine, inserimento e apprendistato. Il PDR non maturerà se, nell'anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la singola BCC/CRA abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell'erogazione. Per i lavoratori delle BCC/CRA sottoposte a tempo parzialeprocessi di fusione, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini della determinazione del calcolo di nessun istituto di legge o contrattualePDR, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapportodevono essere assunti i dati derivanti dall'aggregato dei bilanci delle ex BCC/CRA partecipanti alla fusione. Il premio è assorbitoPDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo differite e non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010viene computato nel TFR.

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Samples: www.fabicremona.it

Premio di risultato. La contrattazione Con decorrenza dal 1 Luglio 2014 le parti, secondo i principi fissati al punto 3 della parte relativa agli assetti contrattuali di cui all’Accordo Interconfederale del 23/07/1993, istituiscono un “PREMIO DI RISULTATO” variabile legato al raggiungimento di obiettivi. Detto premio di risultato è composto dalla somma di due elementi: - Il primo è legato al fatturato aziendale: una volta raggiunto il parametro variabile di 70 milioni di euro di fatturato da parte dell’Azienda (così come risultante dal bilancio consuntivo della ditta) si riconoscerà a contenuti economici tutto il personale la somma massima di € 450,00 a dipendente. - Il secondo è prevista con le modalità riferito al numero medio di giorni di ritardo nella consegna dei prodotti, e consentirà, se il ritardo dovesse assestarsi entro 10 giorni lavorativi rispetto alla data di consegna pattuita, l’erogazione di massimo ulteriori € 450,00 a dipendente. Il premio totale risultante dalla sommatoria dei due elementi su elencati, verrà poi erogato su base individuale prendendo a riferimento l’indicatore della presenza al lavoro, secondo lo schema di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. riportato: Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data saranno considerate come “assenze” le ore di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva mancata prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratoriper: ferie, beneficiari del premiopermessi individuali, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parzialerol, l’ammontare del premio sarà calcolato maternità obbligatoria, sciopero, congedo matrimoniale, permessi per donazione sangue, infortuni sul lavoro, permessi per incarichi sindacali o politici, assemblee sindacali, cassa integrazione guadagni, permessi ex legge 104/92, permessi retribuiti ex Legge 53/2000 per congedi parentali, ricoveri ospedalieri e relativa convalescenza fino ad un massimo di 20 giorni, permessi non retribuiti in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio caso di risultato non è utile ai fini del calcolo ricovero ospedaliero dei figli per bimbi di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010età compresa fra 3 e 8 anni.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione In applicazione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove accordi intervenuti a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga naturanazionale (30/11/2001, anche parzialmente variabili10/01/2002, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili 27/03/2002) e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in avuto riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica7.12.2000 e successivo rinnovo del 27/09/2005 per i quadri direttivi, che venga pagato suc- cessivamente gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo nonché dell’ accordo sulla disciplina del Premio di Risultato del 23/11/2006, viene istituito, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (PDR). La misura del PDR verrà determinata con il meccanismo individuato dall’accordo allegato al 1 gennaio 2010. Le disposizioni presente contratto (di cui fa parte integrante) e verrà erogato con le modalità e nei casi ivi definiti. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’accordo 23/11/2006 tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi del PDR da erogare sono quelli relativi agli anni 2007/2008, con riferimento rispettivamente ai bilanci d’esercizio degli anni 2006, 2007. Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Il PDR va erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni, a tutti coloro che nell’anno di misurazione abbiano prestato la loro attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (apprendistato professionalizzante, contratto di inserimento, contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ecc…). Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’esercizio di riferimento, il PDR compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La corresponsione del premio compete per intero nel caso in cui, nell’anno di misurazione, si sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotta nei casi di malattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore a tre mesi, assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione ( escluso lo sciopero); rapporto di lavoro a tempo parziale. Il PDR va corrisposto, oltre ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa, anche a tempo determinato, nell’anno di riferimento, anche a tutti coloro che, pur prestando attività lavorativa nell’anno stesso, non siano in servizio nel mese di erogazione, in quanto precedentemente cessati. Il PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR. Il PDR non maturerà se, nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la singola BCC/CRA abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al presente momento dell’erogazione. PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall’aggregato dei bilanci delle ex BCC/CRA partecipanti alla fusione. Il PDR non verrà erogato al lavoratore che abbia, per l’anno di riferimento, ottenuto un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo, confermato tale dall’esito della procedura di ricorso così come individuata a livello nazionale, secondo le linee guida ivi fissate. Ai sensi dell’art.2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, il PDR essendone incerta la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e competitività, sarà assoggettato a contributi previdenziali, sia rispetto all’Azienda che al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dal citato articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione 2. Il PDR relativo all’anno 2007 con riferimento al bilancio d’esercizio 2006 sarà erogato sul cedolino paga della 13° mensilità 2007. La Federazione comunica alle XX.XX Regionali per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010ogni singola Bcc gli importi effettivamente erogati per ogni singolo inquadramento.

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Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici Con riferimento al CCNL 21.12.2007 e successive modifiche e/ o integrazioni, in materia di premio di risultato, ai fini della determinazione del premio, riferito ai bil anci di esercizio degli anni 2008, 2009, 2010 si conviene di assumere l’indicatore composto dai seguenti indici e relativi pesi: Ammontare del margine di 30 intermediazione rapportato al % num ero dei dipendenti Ammontare degli impieghi 10 rapportato al numero dei % dipendenti Ammontare del margine servizi 10 rapportato al numero dei % dipendenti Ammontare dei costi operativi 30 rapportato al margine di % intermediazione Ammontare del risul tato lordo di gestione rapportato al numero dei 20 dipendenti % Gli indicatori di cui sopra sono determinati secondo i criteri stabiliti dall’Accordo Nazionale del 23.11.2006 in materia di Premio di Risultato; il “margine servizi” è prevista con costituito dalla diff erenza tra la voce 40 e la voce 50 del Conto Economico. Per la quantificazione del premio di risultato da erogare complessivamente da parte di ciascuna BCC si tiene conto dell’andamento misurato e della fascia di appartenenza, applicando le modalità previsioni di c ui all’A llegato F al CCNL 21.12.2007 , salvo quanto di seguito indicatespecificato. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 3,75% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in coerenza con cui l’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 3,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali; ⮚ 3% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 3% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indica tore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 2,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali; ⮚ 2% del risult ato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 2% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 1,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti perce ntuali; ⮚ 1% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 1,20% del risultato lordo di gestione registrato nell ’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 1% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali; ⮚ 0,75% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. Per le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate BCC interessate da processi di fusione vengono assunti i dati derivanti dall’aggr egato dei bilanci delle Aziende partecipanti alla fusione. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’ Allegato B dell’Allegato F al c.c.n.l. 21.12.2007 tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di misurazione, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello di rife rimento. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, il PDR compete in proporzione ai risultati conseguiti con mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. Per la realizzazione corresponsione del premio di programmi aziendali concordati tra risultato al personale della Federazione regionale, le Partiparti rinviano alla nota della stessa Federazione del 16 ottobre 2003. Per il personale della Ghenos Consultant s.r.l. la Federazione si impegna a promuovere, aventi per obiettivoentro il 30.5.2010, ad esempioin sede locale, incrementi un incontro negoziale fra e i rappresentanti di rendimento,pro- duttivitàdetta Società e gli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto nonché le R.S.A. eventualmente costituite in Azienda nell’ambito di dette XX.XX. ai sensi dell ’art. 19 l. 300/ 1970 , efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive indicatori da assumere per la determinazione dello stesso Premio di sviluppo anche occupazionaleRisultato , tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività situazione economica e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010patrimoniale dell’Azienda.

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Samples: Contratto Integrativo Regionale Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree

Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie strategie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttivitàproduttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vataconservata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- livariabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa dell’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale territoriale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro AREA EURO A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità all’entità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente successivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria dell’Inudstria Turistica, 9 luglio 2010. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare di particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l’invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le imprese aderenti ad AICA e a Federturismo Confindustria, previo accordo tra le Parti nell’ambito della contrattazione di secondo livello, potranno individuare soluzioni atte a superare situazioni di crisi aziendale tramite l’individuazione di adeguate misure, anche in deroga a quanto contrattualmente previsto ad esempio, quali, in via non esaustiva, modalità di gestione della riduzione dell’orario di lavoro e flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione In applicazione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove accordi intervenuti a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga naturanazionale (30/11/2001, anche parzialmente variabili10/01/2002, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili 27/03/2002) e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in avuto riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica7.12.2000 e successivo rinnovo del 27/09/2005 per i quadri direttivi, che venga pagato suc- cessivamente gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo nonché dell’ accordo sulla disciplina del Premio di Risultato del 23/11/2006, viene istituito, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (PDR). La misura del PDR verrà determinata con il meccanismo individuato dall’accordo allegato al 1 gennaio 2010. Le disposizioni presente contratto (di cui fa parte integrante) e verrà erogato con le modalità e nei casi ivi definiti. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’accordo 23/11/2006 tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi del PDR da erogare sono quelli relativi agli anni 2007/2008, con riferimento rispettivamente ai bilanci d’esercizio degli anni 2006, 2007. Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Il PDR va erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni, a tutti coloro che nell’anno di misurazione abbiano prestato la loro attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (apprendistato professionalizzante, contratto di inserimento, contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ecc…). Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’esercizio di riferimento, il PDR compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La corresponsione del premio compete per intero nel caso in cui, nell’anno di misurazione, si sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotta nei casi di malattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore a tre mesi, assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione ( escluso lo sciopero); rapporto di lavoro a tempo parziale. Il PDR va corrisposto, oltre ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa, anche a tempo determinato, nell’anno di riferimento, anche a tutti coloro che, pur prestando attività lavorativa nell’anno stesso, non siano in servizio nel mese di erogazione, in quanto precedentemente cessati. Il PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR. Il PDR non maturerà se, nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la singola BCC/CRA abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al presente momento dell’erogazione. Per i lavoratori delle BCC/CRA sottoposte a processi di fusione, ai fini della determinazione del PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall’aggregato dei bilanci delle ex BCC/CRA partecipanti alla fusione. Il PDR non verrà erogato al lavoratore che abbia, per l’anno di riferimento, ottenuto un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo, confermato tale dall’esito della procedura di ricorso così come individuata a livello nazionale, secondo le linee guida ivi fissate. Ai sensi dell’art.2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, il PDR essendone incerta la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e competitività, sarà assoggettato a contributi previdenziali, sia rispetto all’Azienda che al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dal citato articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione 2. Il PDR relativo all’anno 2007 con riferimento al bilancio d’esercizio 2006 sarà erogato sul cedolino paga della 13° mensilità 2007. La Federazione comunica alle XX.XX Regionali per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010ogni singola Bcc gli importi effettivamente erogati per ogni singolo inquadramento.

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Samples: Contratto Integrativo Regionale Di Ii° Livello

Premio di risultato. La contrattazione a aziendale, come in premessa, non può avere per oggetto materie già definite in altre sedi negoziali. Con riferimento alla Premessa, la contrattazione aziendale con contenuti economici è prevista consentita per l’istituzione di un premio annuale calcolato solo con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate riferimento ai risultati conseguiti con la nella realizzazione di programmi aziendali programmi, concordati tra le Partiparti, aventi per obiettivo, ad esempio, come obiettivo incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficaciaproduttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e di qualitàmedie aziende nonché‚ ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economicoaziendale, le Parti valuteranno preventivamente parti, di cui al punto 7 della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni dell’impresa produttive ed occupazionali e del lavorole relative prospettive, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto tenendo conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditivitàredditività dell’azienda. Laddove Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle rappresentanze sindacali unitarie entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la direzione aziendale fornirà alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del premio. L’ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e, in base ai criteri, come indicati al punto 1 e definiti nel punto 2 del capo III Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali, potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti. L’erogazione avverrà, di norma a consuntivo, secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare. Considerata la novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato sistema contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nell’ambito dell’osservatorio nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Le parti convengono di dedicare una apposita sessione dell’osservatorio nazionale, da tenersi entro il primo trimestre del 2000, nella quale autonomamente esprimeranno valutazioni utili per la realizzazione a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga naturauna contrattazione coerente con gli indirizzi e le regole contenute nel presente articolo. Dall’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13/9/1994 non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del premio di produzione di cui all’art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19/12/1990 compresa l’indennità sostitutiva di cui al secondo comma dell’articolo stesso; per le aziende dalla stessa interessate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà resta definitivamente fissata negli importi in essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificateal 30/6/1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi I premi di produzione di cui al comma precedente sono variabi- liprecedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura eventualmente già presenti in azienda, non predeterminabili saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione consolidati alla data del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello30/6/1994, le organizzazioni stipulanti il presente CCNLparti, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula all’atto dell’istituzione del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non operano nei confronti delle Aziende di stagione dovranno derivare né oneri per le aziende, né perdite per i lavoratori. Ai fini del rinnovo e della durata degli accordi economici del premio di risultato si richiama il punto 2 del capo III Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali. - Nota a verbale - Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23/7/1993. In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto, nell’ambito dell’osservatorio nazionale. Fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 23/7/1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali continuano a trovare applicazione produttività, qualità, redditività, ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le norme parti. Al fine di cui all’articolo 162 assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 Disciplina Generale del CCNL dell’Inud- stria TuristicaUNIONMECCANICA, 9 luglio 2010a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.

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