Premio di risultato. (1) L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività. (2) Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. (3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata. (4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. (5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, comma 67 della legge n. 247 del 2007 e dall’articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni. (6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 209, 260 e 293 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Premio di risultato. (1) L’erogazione . L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) . Al fine dell’acquisizione dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) . Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) . Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) . Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo dall'art. 1, comma 67 della legge n. 247 del 2007 e dall’articolo dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.
(6) . Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli artt. 209, 260 e 293 del presente CCNLc.c.n.l., con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Premio di risultato. (1) L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista realizzata mediante la contrattazione integrativa di secondo livello che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le partiParti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti Parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto prevista dall'articolo 1, comma 67 67, della legge Legge n. 247 del 2007 247/2007 e dall’articolo 2 2, comma 1, lettera c), del decreto legge D.L. n. 93 del 2008 93/2008 e successive modificazioni.
(6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 209, 260 e 293 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
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Sources: CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi
Premio di risultato. (1) L’erogazione . L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) . Al fine dell’acquisizione dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) . Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) . Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) . Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, comma 67 della legge n. 247 del 2007 e dall’articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto legge n. 93 del 2008 e successive modificazionidalle normative vigenti.
(6) . Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 209, 260 e 293 all'articolo 95 del presente CCNLc.c.n.l., con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
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Premio di risultato. (1) L’erogazione . L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) . Al fine dell’acquisizione dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) . Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) . Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) . Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo dall'art. 1, comma 67 della legge n. 247 del 2007 e dall’articolo 2007e dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.
(6) . Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli artt. 209, 260 e 293 del presente CCNLc.c.n.l., con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
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Premio di risultato. (1) L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, comma 67 della legge n. 247 del 2007 e dall’articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.
(6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 209, 260 e 293 206 – 207 – 208 – 253 – 254 – 255 - 284 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
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