Indennità di partecipazione Clausole campione

Indennità di partecipazione. 1. In ottemperanza a quanto disciplinato dall’art. 10 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 è corrisposta al tirocinante un’indennità minima di partecipazione al tirocinio pari a € 300,00 lordi per un impegno settimanale di 20 ore. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un’indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi.
Indennità di partecipazione. 1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
Indennità di partecipazione. Le parti concordano che non è corrisposta alcuna indennità di partecipazione al tirocinante
Indennità di partecipazione. 1. Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 - 36, della Legge n. 92 del 2012, è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
Indennità di partecipazione. Tutti i progetti dovranno prevedere l'erogazione di indennità di partecipazione quale sostegno all’inclusione attiva dei destinatari. Tale indennità è connessa alla partecipazione alle eventuali attività formative e ai tirocini in azienda. L’indennità si calcola sulle ore realmente effettuate - dimostrabili attraverso i registri delle presenze - e il cui importo orario omnicomprensivo è pari ad euro 4,00 fino ad un importo massimo mensile di 500,00 euro. L’indennità di partecipazione rientra nella voce di spesa B.2.4.2 Indennità categorie speciali del piano economico di dettaglio (PED) e i progetti devono dedicare minimo il 40% dell’importo di finanziamento a tale voce di spesa. L’indennità di partecipazione non è cumulabile con altri trattamenti sostitutivi della retribuzione.
Indennità di partecipazione. 1. Ai soggetti di cui all’art. 2, co. 1, è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro 800.
Indennità di partecipazione. Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 - 36, della Legge n. 92 del 2012, è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio; detta indennità è corrisposta in ratei mensili. In relazione alla preponderante componente formativa propria del tirocinio, la Regione Autonoma della Sardegna ha ritenuto che l’indennità dovuta al tirocinante non possa essere inferiore a 400 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto. È facoltà del Soggetto Ospitante aumentare l'indennità con ulteriori risorse. La congruità dell'indennità deve essere valutata dal Tutor del Soggetto Promotore in fase di predisposizione del progetto. L’indennità è a carico del Soggetto Ospitante se non indicato diversamente nella Convenzione o nel Progetto di tirocinio. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima alle attività di tirocinio pari ad almeno il 70% delle ore da svolgere su base mensile. Nulla è dovuto a titolo di indennità se il Tirocinante svolge attività di tirocinio per un numero di ore inferiore al 70%. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non è obbligatoria. A tal riferimento, l’indennità di tirocinio deve essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalle presenti Linee Guida. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro è riconosciuta la facoltà ai Soggetti Ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista. Ove il Soggetto Ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. Dal punto di vista fiscale, l'indennità corris...
Indennità di partecipazione. In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione si precisa che è facoltativa per i tirocini curriculari. Le parti concordano che: - il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell’indennità di partecipazione facoltativa per i tirocini curriculari; - l’indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel progetto formativo individuale.
Indennità di partecipazione. L’indennità di partecipazione è riconosciuta per le ore (svolte fuori dall’orario di lavoro o in costanza di CdS) di effettiva frequenza dei percorsi formativi in misura pari al 100% del valore del costo del percorso di riqualificazione professionale per singolo lavoratore calcolata dunque sulla base del costo €/ora di 17,35. L’ammontare dell’indennità sommata all’importo dell’integrazione salariale nell’intero periodo di durata del contratto o accordo di solidarietà non può superare l’importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo. I calcoli saranno effettuati sulla base dei dati inseriti nel “Prospetto economico” All.5 A e All.5 B all’Avviso.
Indennità di partecipazione. Per i tirocini curriculari, il soggetto ospitante può decidere di erogare ai/alle tirocinanti un rimborso spese o borse di formazione secondo la normativa fiscale vigente. Per i tirocini extracurriculari, il soggetto ospitante deve corrispondere un’indennità che non potrà essere inferiore a 500 Euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibili a 400 Euro mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa, 350 euro lorde mensili, nel caso in cui l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore. 3 Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un’indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili. Qualora l’attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiore a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80%, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione. Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al/la tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal/la tirocinante.