CLAUSOLA SOCIALE Clausole campione

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, il nuovo Affidatario del contratto di appalto, conformemente a quanto previsto nell’Avviso e nel Capitolato di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro, come previsto dall’articolo 50, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, si applicano, ai sensi dell’art. 50 del Codice, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio. Nell’allegato “B2 – Dettaglio del personale” al presente Capitolato è riportata l’indicazione del personale attualmente impiegato suddiviso per monte ore settimanale, livello contrattuale e scatti di anzianità. Si precisa che tale informazione è riportata solo a titolo indicativo in quanto il dato effettivo e attuale del personale verrà comunicato al Fornitore con la Richiesta Preliminare di Fornitura. Rimane fermo che ciascuna Impresa è libera di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL.
CLAUSOLA SOCIALE. Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, com- patibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente so- stenuti in favore dei prestatori di lavoro. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali o ter- ritoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a se- conda dell’ambito di riferimento. Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della clau- sola sociale.
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine l’elenco del personale attualmente impiegato sarà reso disponibile in allegato agli atti di gara: in detto elenco sono indicati il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed il numero complessivo di addetti con la precisazione del numero di lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 381/1981 nonché con la precisazione delle relative qualifiche, dei relativi livelli di anzianità, del relativo monte ore.
CLAUSOLA SOCIALE. Come disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. ed ai sensi dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore della società utilizzatrice, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante.
CLAUSOLA SOCIALE. L’OEA si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle Prestazioni oggetto dell’Appalto - ovvero dei prestatori ad essi equiparati e, se cooperative, nei rapporti con i soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni delle stesse norme, contratti e accordi. Tali obblighi vincolano l’OEA anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’ OEA si obbliga, altresì, a continuare ad applicare dette condizioni normative e retributive anche dopo la loro scadenza e fino alla stipulazione del contratto successivo. Il CCNL applicato e il livello di trattamento economico del personale dovranno essere coerenti con l’oggetto dell’Appalto. L’Università si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L’OEA si impegna a esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, ferma restando la dovuta armonizzazione con la propria organizzazione aziendale, compatibilmente con le prestazioni richieste dal presente CSA e secondo la propria autonomia organizzativa, l’OEA s’impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’OEA uscente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, è riportato nel progetto l’elenco del personale attualmente impiegato, con indicazione di: CCNL di inquadramento, qualifica, livello di anzianità e monte ore. È fatta salva l’applicazione ove più favorevole, dell’eventuale clausola sociale prevista dal Contratto collettivo nazionale prescelto dall’OEA. L’OE allega alla documentazione amministrativa un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della presente clausola sociale con particolare riguardo al numero dei lavoratori ch...
CLAUSOLA SOCIALE. 1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell’art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione del Servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, del personale amministrativo, educativo e ausiliario impiegato nella gestione dei servizi di cui alla presente convenzione, con esclusione del personale di direzione, limitatamente alle unità di personale di cui alla tabella pubblicata unitamente al Bando. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 15 gennaio 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Nella domanda è richiesta una dichiarazione di impegno all’osservanza della clausola sociale volta a rispettare totalmente gli obblighi derivanti dalla clausola sociale, vale a dire il pieno riassorbimento di tutta la forza lavoro già occupata dal pregresso aggiudicatario; laddove il concorrente, fatta una seria valutazione in merito, ritenga che non ci siano le condizioni perché possa avvenire il pieno riassorbimento di tutto il personale occupato nell’esecuzione del precedente appalto, il concorrente deve dichiarare che intende discostarsi da tale impegno e, contestualmente, assume sin d’ora il conseguente impegno per cui, in caso di aggiudicazione, si obbliga a redigere un apposito Piano di riassorbimento del personale da presentare alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, pena la revoca dell’affidamento. L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nei documenti progettuali. Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è obbligatorio quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la cui accettazione è dichiarata dall’aggiudicatario in sede di offerta. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei p...