ESCLUSIONE DALLA GARA Clausole campione

ESCLUSIONE DALLA GARA. Per un’ampia esplicazione del principio di concorrenza, oltre ai casi previsti espressamente dal presente capitolato e dalla normativa vigente, il Responsabile del procedimento procederà all’esclusione di un concorrente solo qualora colga l’esistenza di offerte largamente incomplete, o equivoche, o contraddittorie o irregolari (offerta non conforme). Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici. Per quanto riguarda la documentazione tecnica e l’eventuale campionatura, sarà particolarmente importante fornire tutti gli elementi richiesti. La mancanza delle dichiarazioni di impegno richieste in offerta economica dovrà essere sanata entro 2 giorni dalla data di apertura delle offerte economiche, pena l’esclusione dalla graduatoria finale di gara.
ESCLUSIONE DALLA GARA. Per un'ampia esplicazione del principio di concorrenza, il Responsabile del procedimento procederà all'esclusione di un concorrente solo qualora colga l'esistenza di offerte largamente incomplete, o equivoche, o contraddittorie o irregolari (offerta non conforme). Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati, se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici. Per quanto riguarda la documentazione tecnica sarà particolarmente importante fornire alla Commissione tutti gli elementi richiesti. La mancanza delle dichiarazioni di impegno richieste in conferma di offerta economica dovrà essere sanata entro 2 giorni dalla data di fine periodo conferma offerta, pena l’esclusione dalla graduatoria finale di gara. Si procederà altresì all’esclusione dalla gara in caso di mancato versamento del contributo all’AVCP ai sensi della legge n. 266/05 (se dovuto), mancata presenza del deposito cauzionale provvisorio, assenza della dichiarazione espressa di impegno di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/06, mancata dichiarazione di accettazione del Codice Etico dell’Azienda, mancata dichiarazione di accettazione dell’Informativa Rischi Generali e mancata autodichiarazione ai fini della regolarità di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
ESCLUSIONE DALLA GARA. Non può partecipare alla gara chi si trovi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 ovvero nella situazione contemplata dall’art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980.
ESCLUSIONE DALLA GARA. Si fa luogo alla esclusione dalla gara nel caso che:
ESCLUSIONE DALLA GARA. Si procederà all’esclusione da ciascun lotto di gara, in conformità di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/16, in ogni caso previsto espressamente dal presente CSO – Parte I e nei relativi allegati, nonché nei casi previsti dall’art. 80 del citato decreto. Saranno, escluse dalla gara le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione dell’attività specificate negli atti di gara nonché alle condizio- ni minime e/o inderogabili stabilite nel CSO e nei documenti allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura. Costituirà altresì causa di esclusione: ▪ Mancata presentazione dei due allegati: Allegati A “Istanza di ammissione” e A1 “DGUE”; ▪ la presentazione di offerte economiche incomplete e/o parziali; ▪ la mancata presentazione dei documenti richiesti a pena di esclusione; ▪ la presenza di un documento sottoscritto con firma digitale (laddove espressamente richiesta a pena di esclusione) non valida alla data di sottoscrizione; ▪ il mancato inserimento della documentazione richiesta ai fini della partecipazione nelle aree di risposta di pertinenza della RdO Documentazione Amministrativa non- ché dell’offerta economica nelle aree di risposta di pertinenza della/e RdO Lotti. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: ▪ il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale); ▪ il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA e non è scaduto alla data di sottoscrizione; ▪ il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. ▪
ESCLUSIONE DALLA GARA. I concorrenti sono esclusi dalla gara nei casi seguenti:
ESCLUSIONE DALLA GARA. La violazione o l’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Operatore Economico concorrente, delle prescrizioni sotto indicate comporta l’automatica esclusione dell’offerta presentata che sarà, conseguentemente, considerata priva di qualsiasi effetto, ciò nel rispetto di ragioni di segretezza ed imparzialità:
ESCLUSIONE DALLA GARA. Tutte le clausole del presente disciplinare di gara sono da ritenersi inderogabili. Pertanto l’inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni potrà dar luogo all’esclusione del concorrente dalla gara, salvo applicazione, qualora sussistano i presupposti, del soccorso istruttorio, di cui all'articolo 83, comma 9 del Dlgs n.50/2016 e applicazione, se la carenza rientra nelle previsioni di cui all'art.83, comma 9, secondo periodo, di una sanzione pecuniaria amministrativa pari all’uno per mille del valore dell’importo a base di gara (€ 801,00), sanzione dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di escludere dalla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di cui all’articolo 2359 del codice civile e le imprese per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
ESCLUSIONE DALLA GARA. Per un’ampia esplicazione del principio di concorrenza, si procederà all’esclusione di un concorrente solo qualora si colga l’esistenza di offerte incomplete, condizionate, volutamente equivoche e irregolari.
ESCLUSIONE DALLA GARA. XI.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)