Rappresentanze sindacali aziendali Clausole campione

Rappresentanze sindacali aziendali. 1) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
Rappresentanze sindacali aziendali. 1. I sindacati dei dirigenti, competenti per territorio ed aderenti a Manageritalia, possono istituire proprie rappresentanze sindacali nelle aziende.
Rappresentanze sindacali aziendali. (1) Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri riportati ai commi successivi.
Rappresentanze sindacali aziendali. La Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL si riserva di costituire nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali L'elezione delle RSA avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 6.
Rappresentanze sindacali aziendali. Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti nell’unità produttiva possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacali nell’ambito dei sindacati firmatari del presente contratto. Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le Di- rezioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al fine di migliorare l’occupazione e lo sviluppo economico. Le Rsa/Xxx riceveranno informazioni dagli enti e dalle imprese coope- rative sui lavori da assegnare in appalto e sui relativi capitolati Il numero dei rappresentanti sindacali eleggibili è fissato in uno per ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupino fino a 50 lavoratori. Qualora il numero dei lavoratori sia superiore a quello indicato nel precedente comma, potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione sindacale. La designazione dei rappresentanti sindacali aziendali deve essere co- municata alla Direzione aziendale dalla relativa Organizzazione sindacale territoriale. Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente comma può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico.
Rappresentanze sindacali aziendali. 9. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Copia delle comunicazioni dovrà essere contemporaneamente consegnate alla Direzione aziendale.
Rappresentanze sindacali aziendali. 1 Le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, “Relazioni sindacali”, del presente contratto possono procedere nell’ambito delle singole unità produttive alla elezione dei rappresentanti sindacali aziendali secondo quanto previsto dalla legge.
Rappresentanze sindacali aziendali. A) Costituzione della R.S.U.
Rappresentanze sindacali aziendali. I Sindacati dei dirigenti, competenti per territorio ed aderenti a Manageritalia possono istituire proprie Rappresentanze sindacali nelle aziende. In tal caso gli stessi Sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza, oltre che a Manageritalia alle aziende interessate ed alla Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente.
Rappresentanze sindacali aziendali. Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti nell'unità produttiva possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacali nell’ambito dei sindacati firmatari del presente contratto. Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le Direzioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al fine di migliorare l’occupazione e lo sviluppo economico. Il numero dei rappresentanti sindacali eleggibili è fissato in uno per ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupino fino a 50 lavoratori. Qualora il numero dei lavoratori sia superiore a quello indicato nel precedente comma, potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione sindacale. La designazione dei rappresentanti sindacali aziendali deve essere comunicata alla Direzione aziendale dalla relativa Organizzazione sindacale territoriale. Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente comma può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico.