Common use of CLAUSOLA SOCIALE Clause in Contracts

CLAUSOLA SOCIALE. In relazione allo specifico oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti. A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell’art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione. L’appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n°50/2016. Sarà cura dell’appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell’Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

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CLAUSOLA SOCIALE. In relazione allo specifico L’Aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto dell’appalto - ovvero dei prestatori ad essi equiparati e, se cooperative, nei rapporti con i soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni delle stesse norme, contratti e accordi. Tali obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. L' Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare dette condizioni normative e retributive anche dopo la loro scadenza e fino alla stipulazione del servizio contratto successivo. Il CCNL applicato e il livello di cui al presente capitolatotrattamento economico del personale dovranno essere coerenti con l’oggetto dell’appalto. L’Università degli Studi dell’Insubria si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L’Aggiudicatario si impegna a esibire la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valoredocumentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la dovuta armonizzazione con la propria organizzazione aziendale, compatibilmente con le prestazioni richieste dal presente Capitolato e secondo la propria autonomia organizzativa, l’Aggiudicatario s’impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l’applicazione dei CCNL di tutte le norme e disposizioni vigentisettore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell’art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione. L’appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n°50/2016. Sarà cura dell’appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell’Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati riportato nel progetto l’elenco del personale da assorbireattualmente impiegato, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero con indicazione di: CCNL di unità, monte ore, CCNL applicato dall’appaltatoreinquadramento, qualifica, livelli retributivilivello di anzianità e monte ore. Il CCLN di inquadramento del personale oggetto della presente clausola sociale, scatti applicabile in ragione della sua pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento, è il Contratto per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo che prevede la clausola sociale (art. 37). È fatta salva l’applicazione ove più favorevole, dell’eventuale clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico. L’operatore allega alla documentazione amministrativa un progetto di anzianità, sede assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di lavoro, eventuale indicazione applicazione della presente clausola sociale con particolare riguardo al numero dei lavoratori assunti ai sensi che beneficeranno della legge 12 marzo 1999stessa e alla relativa proposta contrattuale di inquadramento e trattamento economico. La mancata presentazione del progetto equivale alla mancata accettazione della presente clausola sociale e costituisce motivo di esclusione dalla gara, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigenteprevio esperimento del soccorso istruttorio.

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CLAUSOLA SOCIALE. In relazione allo specifico oggetto Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Amministrazione e il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal Fornitore. Il presente appalto è altresì sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di assorbimento della manodopera. A tal fine il Fornitore si obbliga all’osservanza di tutte le leggi (ivi compreso il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5) e delle norme previste dalla contrattazione collettiva vigente per le imprese di pulizia/multiservizi e trasporto merci in tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori appartenenti all’impresa cessante. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del servizio subentro, compresi gli scatti di cui al presente capitolatoanzianità già maturati. Il Fornitore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la continuità educativa ed assistenziale durata dell’appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi – CCNL per il trasporto merci) e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione. Il Fornitore è considerata un valore, nel rispetto altresì tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e disposizioni vigentiantinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente. A tal fineL’Amministrazione potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dal Fornitore al quale, qualora a seguito non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all’interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Trascorso tale termine, qualora l’impresa non abbia debitamente adempiuto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della presente procedura risoluzione di garadiritto del contratto (ex art. 1456 c.c.), si verificasse un cambio senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire al Fornitore diritti o pretese di gestione dell’appaltosorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza ededotte le spese sostenute dall’Amministrazione per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell’art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione. L’appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n°50/2016. Sarà cura dell’appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell’Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivoogni caso, il numero di unitàrisarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Amministrazione stesso. In ogni caso l’Amministrazione pur rimanendo estranea ai rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra detto, monte oreconsidererà inadempienza contrattuale l’inosservanza, CCNL applicato dall’appaltatoreda parte del Fornitore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigentedelle normative contrattuali e sindacali sopra citate.

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CLAUSOLA SOCIALE. In relazione allo specifico oggetto Si valuta positivamente la previsione secondo la quale, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Tuttavia, si sottolinea la necessità di prevedere criteri premiali per chi garantisca una più ampia tutela occupazionale. Sul punto giova ricordare che in materia di svolgimento di servizi pubblici (D.L. 138/2011 e ss.mm., art. 3-bis, comma 2) è previsto che “in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di cui al presente capitolatostrumenti a tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta”. Sebbene allora, e secondo indirizzo della giurisprudenza, il riassorbimento del personale del precedente appaltatore deve essere armonizzato con l’organizzazione dell’impresa subentrante, non può non prevedersi, almeno qualora si verta in materia di servizi pubblici locali (per l’espressa disposizione di legge richiamata) l’obbligo per la stazione appaltante di prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei concorrenti che valorizzino il tema della salvaguardia dei lavoratori. Tale previsione assume un valore significativo sia perché scongiura forme di concorrenza sleale tra gli operatori derivanti dall’applicazione di “dumping” contrattuale sia perché, offrendo adeguata ed effettiva tutela dei lavoratori, garantisce la giusta considerazione dei CCNL di settore maggiormente rappresentativi, quale quello FISE Assoambiente, che offrono una piena e totale tutela della manodopera. Si aggiunge sul punto, in vista dell’adozione del modello di bando tipo, la continuità educativa primaria rilevanza della tematica delle clausole sociali, oggi al centro dei lavori del legislatore che si appresta a licenziare la legge delega che recepisce le direttive Appalti/concessioni. Nel testo del ddl delega approvato dal Senato il 18 giugno 2015 si legge che il governo dovrà prevedere “una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di “clausole sociali” per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed assistenziale è considerata un valoreescludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigentidel diritto dell'Unione europea”. A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di garaPertanto, si verificasse un cambio di gestione dell’appaltopropone sin d’ora una integrazione nel bando tipo, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza eaffinché si tenga conto che, per quanto in specifico riguarda ciascun settore di attività ad alta intensità di manodopera (quale quello dei servizi ambientali), debba prendersi come riferimento il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell’art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione. L’appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino che presenti le migliori condizioni per la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n°50/2016. Sarà cura dell’appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell’Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati stabilità occupazionale del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigenteimpiegato.

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Samples: www.anticorruzione.it

CLAUSOLA SOCIALE. In relazione allo specifico L’OEA si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle Prestazioni oggetto dell’Appalto - ovvero dei prestatori ad essi equiparati e, se cooperative, nei rapporti con i soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni delle stesse norme, contratti e accordi. Tali obblighi vincolano l’OEA anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’ OEA si obbliga, altresì, a continuare ad applicare dette condizioni normative e retributive anche dopo la loro scadenza e fino alla stipulazione del servizio contratto successivo. Il CCNL applicato e il livello di cui al presente capitolatotrattamento economico del personale dovranno essere coerenti con l’oggetto dell’Appalto. L’Università si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L’OEA si impegna a esibire la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valoredocumentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, ferma restando la dovuta armonizzazione con la propria organizzazione aziendale, compatibilmente con le prestazioni richieste dal presente CSA e secondo la propria autonomia organizzativa, l’OEA s’impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’OEA uscente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., garantendo l’applicazione dei CCNL di tutte le norme e disposizioni vigentisettore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell’art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione. L’appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n°50/2016. Sarà cura dell’appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell’Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati riportato nel progetto l’elenco del personale da assorbireattualmente impiegato, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero con indicazione di: CCNL di unità, monte ore, CCNL applicato dall’appaltatoreinquadramento, qualifica, livelli retributivilivello di anzianità e monte ore. È fatta salva l’applicazione ove più favorevole, scatti dell’eventuale clausola sociale prevista dal Contratto collettivo nazionale prescelto dall’OEA. L’OE allega alla documentazione amministrativa un progetto di anzianità, sede assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di lavoro, eventuale indicazione applicazione della presente clausola sociale con particolare riguardo al numero dei lavoratori assunti ai sensi che beneficeranno della legge 12 marzo 1999stessa e alla relativa proposta contrattuale di inquadramento e trattamento economico. La mancata presentazione del progetto equivale alla mancata accettazione della presente clausola sociale e costituisce motivo di esclusione dalla gara, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigenteprevio esperimento del soccorso istruttorio.

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Samples: archivio.uninsubria.it

CLAUSOLA SOCIALE. In relazione allo specifico oggetto Al fine di promuovere la stabilità occupazionale (e, al contempo, assicurare nello svolgimento del servizio personale dotato della necessaria esperienza e conoscenza), fermo restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di cui al presente capitolato, la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti. A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’appaltatore concessione è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell’art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione. L’appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del soggetto gestore dell’operatore economico uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’artcome previsto dall’art. 50 del D. Lgs. n°50/2016n. 50 /2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore di cui all’art. Sarà cura dell’appaltatore51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Ai sensi di quanto indicato dall’ANAC nelle Linee Guida n. 13: “in sede di gara il concorrente dovrà allegare all’offerta (Busta Offerta Tecnica) un “progetto di assorbimento”, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della presente clausola con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla scadenza relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) La mancata presentazione del progetto di assorbimento anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio equivale a mancata accettazione della clausola sociale. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche per la quale si impone l’esclusione dalla gara. L’accettazione della clausola non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il personale dipendente dell'attuale appaltatore è riportato nell’Allegato C) del presente contrattocapitolato. La concreta modalità di applicazione della suddetta clausola sociale, mettere nei limiti di compatibilità con l'organizzazione aziendale del concessionario, sarà inserita nel contratto quale clausola risolutiva espressa. L’operatore economico concessionario si impegna, pertanto, a disposizione dell’Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura presentare il piano di conoscere i dati riassorbimento del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste nei tempi richiesti dalla legislazione vigenteStazione Appaltante.

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Samples: www.comune.serrenti.ca.it

CLAUSOLA SOCIALE. In relazione allo specifico oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti. A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell’art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione. L’appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016. Sarà cura dell’appaltatore, alla scadenza del presente e al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, mettere a disposizione dell’Amministrazione l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici dovranno accettare espressamente la clausola sociale e l’impegno sarà annoverato tra gli elementi necessari per consentire ai concorrenti obblighi contrattuali specifici che graveranno sull’appaltatore. Gli operatori economici dovranno predisporre un proprio progetto di assorbimento del personale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della successiva procedura di conoscere clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che, compatibilmente, con l’organizzazione d’azienda propria dell’operatore, beneficeranno della stessa. A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale attualmente impiegato, riportati nella La mancata presentazione di detto progetto, anche a seguito dell’attivazione del personale da assorbiresoccorso istruttorio, qualiequivale a mancata accettazione della clausola sociale, a titolo esemplificativo ma che costituisce manifestazione della volontà di proporre un‘offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l’esclusione dalla gara. L’esclusione non esaustivoè fondata, invece, nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il numero proposito di unità, monte ore, CCNL applicato dall’appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti applicare la clausola sociale nei limiti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.compatibilità con la propria organizzazione d’impresa

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Samples: Disciplinare Di Gara

CLAUSOLA SOCIALE. In relazione allo specifico oggetto Si valuta positivamente la previsione secondo la quale, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Tuttavia, si sottolinea la necessità di prevedere criteri premiali per chi garantisca una più ampia tutela occupazionale. Sul punto giova ricordare che in materia di svolgimento di servizi pubblici (D.L. 138/2011 e xx.xx., art. 3-bis, comma 2) è previsto che “in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di cui al presente capitolatostrumenti a tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta”. Sebbene allora, e secondo indirizzo della giurisprudenza, il riassorbimento del personale del precedente appaltatore deve essere armonizzato con l’organizzazione dell’impresa subentrante, non può non prevedersi, almeno qualora si verta in materia di servizi pubblici locali (per l’espressa disposizione di legge richiamata) l’obbligo per la stazione appaltante di prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei concorrenti che valorizzino il tema della salvaguardia dei lavoratori. Tale previsione assume un valore significativo sia perché scongiura forme di concorrenza sleale tra gli operatori derivanti dall’applicazione di “dumping” contrattuale sia perché, offrendo adeguata ed effettiva tutela dei lavoratori, garantisce la giusta considerazione dei CCNL di settore maggiormente rappresentativi, quale quello FISE Assoambiente, che offrono una piena e totale tutela della manodopera. Si aggiunge sul punto, in vista dell’adozione del modello di bando tipo, la continuità educativa primaria rilevanza della tematica delle clausole sociali, oggi al centro dei lavori del legislatore che si appresta a licenziare la legge delega che recepisce le direttive Appalti/concessioni. Nel testo del ddl delega approvato dal Senato il 18 giugno 2015 si legge che il governo dovrà prevedere “una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di “clausole sociali” per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed assistenziale è considerata un valoreescludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigentidel diritto dell'Unione europea”. A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di garaPertanto, si verificasse un cambio di gestione dell’appaltopropone sin d’ora una integrazione nel bando tipo, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza eaffinché si tenga conto che, per quanto in specifico riguarda ciascun settore di attività ad alta intensità di manodopera (quale quello dei servizi ambientali), debba prendersi come riferimento il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell’art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione. L’appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino che presenti le migliori condizioni per la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n°50/2016. Sarà cura dell’appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell’Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati stabilità occupazionale del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigenteimpiegato.

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Samples: www.anticorruzione.it

CLAUSOLA SOCIALE. A tutela dei lavoratori e della stabilità occupazionale e ferma restando la compatibilità con l’organizzazione adottata e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il gestore è tenuto a impiegare e ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale dipendente dal gestore uscente già impiegato e operante nel servizio oggetto d’appalto, laddove lo stesso personale sia interessato e disponibile. In relazione allo specifico oggetto del servizio coerenza con le Linee Guida ANAC n. 13/2019 gli operatori economici concorrenti accettano espressamente la clausola sociale di cui al presente capitolatoprecedente comma, la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valore, nel rispetto obbligandosi ad applicarla secondo le specifiche modalità previste dal progetto di tutte le norme e disposizioni vigenti. A tal fine, qualora a seguito della presente procedura assorbimento appositamente allegato all’offerta presentata in sede di gara. Tale obbligo è recepito nel contratto. Il progetto di assorbimento, si verificasse un cambio da allegarsi all’istanza di gestione dell’appaltopartecipazione alla procedura, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza edeve indicare, distinti per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell’art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione. L’appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n°50/2016. Sarà cura dell’appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell’Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivoqualifica, il numero di unitàoperatori che l’impresa si obbliga a riassorbire in caso di aggiudicazione unitamente alle relative condizioni contrattuali, monte orecon particolare riguardo al contratto di riferimento, CCNL applicato dall’appaltatoreall’inquadramento e al trattamento economico. La mancata presentazione del progetto di assorbimento che il concorrente si impegna ad attuare in caso di aggiudicazione equivale alla mancata accettazione della clausola sociale ed è perciò motivo di esclusione dalla procedura e non è soggetta a soccorso istruttorio. L’attuazione del progetto di assorbimento assurge a obbligo contrattuale a seguito dell’aggiudicazione ed è soggetta al monitoraggio e al controllo della Società della Salute. La volontà di accettare la clausola sociale è manifestata mediante apposita dichiarazione corredata, qualificaa pena di nullità, livelli retributividal progetto di assorbimento che il concorrente si impegna ad attuare in applicazione della medesima clausola sociale. Per le finalità di cui ai precedenti commi, scatti l’elenco del personale attualmente impiegato e il relativo contratto di anzianità, sede lavoro di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigenteriferimento sono riportati nel prospetto allegato al presente capitolato (allegato A).

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Samples: www.sdsvaldinievole.it