Qualificazione giuridica Clausole campione

Qualificazione giuridica. 1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come “contratto di Sponsorizzazione”, con le relative conseguenze di ordine amministrativo e fiscale.
Qualificazione giuridica. Art. 1322 C.C. : Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto.
Qualificazione giuridica. Il contratto di sponsorizzazione può dunque dirsi: Donazione Liberalità Finanziamento Passione
Qualificazione giuridica. IPOTESI DOTTRINALI PUNTI DEBOLI  CONTRATTO DI APPALTO • L’appaltatore è un imprenditore • L’ obbligazione è di risultato  CONTRATTO D’ OPERA • Non adatta ai club: prestazione svolta con attività non prevalentemente propria • Interferenza di immagine  CONTRATTO ASSOCIATIVO • rapporto di scambio con fini differenti; • non è esercizio in comune di attività sportiva (perdite del soggetto sponsorizzato)  CONTRATTO DI LOCAZIONE • manca il bene oggetto dello stesso • manca la causa del contratto di venditaCONTRATTO MISTO • difficoltà nell’individuare la figura contrattuale prevalente
Qualificazione giuridica. La Giurisprudenza
Qualificazione giuridica. L’esposizione dei beni nella macchina automatica, comprensivi dei relativi prezzi, può qualificarsi come un'offerta al pubblico, ai sensi dell’articolo 1336 del Codice Civile. Il contenuto della proposta attraverso vending machines contiene, infatti, tutti gli elementi essenziali al fine della conclusione del contratto di vendita (oggetto, quantità, prezzo) ed è indirizzato ad una generalità indistinta di destinatari. Nel momento in cui il consumatore introduce l’importo richiesto dalla macchina, quale comportamento concludente al fine di manifestare la volontà di accettazione della proposta, il negozio può dirsi concluso. Secondo lo schema tradizionale del vending, la conclusione del contratto coincide con la fase di esecuzione dello stesso. Attraverso l’introduzione del denaro, infatti, il consumatore aderisce all’offerta ed, in uno, riceve la prestazione richiesta. Altre volte, l’automazione può riguardare soltanto l’esecuzione della prestazione. Un tipico esempio è rappresentato dai servizi erogati agli sportelli bancomat. In tali casi, lo svolgimento di operazioni tramite distributori ATM è possibile in virtù della previa sottoscrizione di un contratto più ampio (es. conto corrente) tra le parti. Il contratto di distribuzione automatica presenta inoltre le caratteristiche del contratto per adesione. Il potenziale cliente/contraente può infatti, alternativamente, accettare l’offerta o non aderire, rivolgendosi altrove per soddisfare le proprie esigenze. La trattativa, come detto, non è possibile, né, conseguentemente, è possibile modificare in alcun modo l’oggetto della prestazione, già predeterminata (unilateralmente) dal soggetto predisponente le condizioni, che vengono quindi a regolare in modo uniforme i rapporti economici con i soggetti a cui vengono venduti i prodotti, secondo lo schema dei contratti di massa. Il gestore, nella diffusione di un’offerta al pubblico, soggiace agli obblighi in materia di informazione e trasparenza, quale esplicitazione del più generale obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c.. Attraverso i distributori automatici il consumatore deve poter ricevere indicazioni sui prodotti in maniera non equivoca e puntuale, senza incertezze circa l’oggetto della prestazione, il prezzo e le modalità della vendita, come, a titolo di esempio, la possibilità di avere il resto, o meno. Al gestore, inoltre, è inibita la messa sul mercato di prodotti non sicuri, informando i consumatori sull’eventuale rischio per la salute, soprattutto, in ...
Qualificazione giuridica. La serrata rappresenta il tipico strumento di lotta sindacale degli imprenditori e consiste nella decisione datoriale di sospendere l’attività produttiva, attraverso la chiusura totale o parziale dell’impresa, e nel rifiuto di accettare la prestazione lavorativa offerta dai propri dipendenti, con il conseguente diniego di corrispondere la retribuzione. A differenza dello sciopero, che trova un espresso riconoscimento nella nostra Carta Costituzionale e assurge giuridicamente a vero e proprio diritto, la serrata non viene invece contemplata in alcun articolo della Costituzione. Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico sciopero e serrata non costituiscono strumenti di lotta simmetrici, poiché il Costituente ha individuato e valorizzato una situazione di disuguaglianza tra i lavoratori e i datori di lavoro. La serrata può consistere tanto in un atto collettivo (quando viene attuata in modo concertato e contemporaneo da tutte le aziende di un determinato territorio appartenenti al medesimo settore, in base alle precise indicazioni fornite dall’associazione sindacale degli imprenditori di categoria), quanto in un atto individuale (quando è disposta da una singola azienda di propria iniziativa, eventualmente anche in disaccordo con l’associazione sindacale di appartenenza). Sono possibili diverse classificazioni della serrata: le principali sono quella sospensiva (che determina la sospensione parziale dell’attività produttiva), risolutiva (quando il datore di lavoro assume la decisione di cessare definitivamente l’attività aziendale ricorrendo alla chiusura totale dell’impresa), offensiva (iniziativa di parte datoriale finalizzata ad anticipare possibili rivendicazioni della controparte sindacale; un esempio classico di serrata offensiva è quella attuata da una o più imprese come forma di solidarietà con la serrata effettuata da un’altra azienda, quando la sospensione dell’attività produttiva presso quest’ultima assume rilevanza per l’intera categoria) e difensiva (attuata come strumento imprenditoriale di contrapposizione rispetto all’indisponibilità della controparte sindacale di ridefinire, eventualmente anche a condizioni peggiorative per i lavoratori, le clausole di un precedente accordo collettivo aziendale). Fermo restando che soltanto lo sciopero è riconosciuto costituzionalmente come un diritto, nell’ordinamento post-corporativo la serrata costituisce comunque una manifestazione di libertà pienamente lecita, e come tale non perseguibile ai sensi dell'...
Qualificazione giuridica. 2.1.1. Ambito di applicazione l. n. 52/91: soggetti e requisiti 56
Qualificazione giuridica. Dopo aver delineato le caratteristiche fondamentali attinenti al profilo economico dell’operazione di factoring, analizzerò le questioni controverse all’interno del contesto giuridico, soffermandomi sui punti critici, alimentati dalle dispute dottrinali e giurisprudenziali: presenti nonostante l’entrata in vigore della legge n. 52 del 1991. L’ art. 1, 1° comma, della legge n. 52 del 1991 così recita: “La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: Tale articolo individua dunque i requisiti che consentono l’applicazione della suddetta legge a discapito della disciplina civilistica situata agli artt. 1260 ss. c.c.; ciò può essere sostenuto volgendo lo sguardo al co. 2° del medesimo articolo: “resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.”

Related to Qualificazione giuridica

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

  • Sistema delle relazioni sindacali Art. 3 Obiettivi e strumenti‌

  • Documentazione Di Gara Chiarimenti E Comunicazioni 3 2.1 Documenti di gara 3 2.2 Chiarimenti 4 2.3 Comunicazioni 4

  • RELAZIONI SINDACALI Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita

  • Sistema di relazioni sindacali Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Dichiarazione comune Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale

  • DICHIARAZIONI A VERBALE 1) Ex livello di funzione per i Quadri - si precisa che i due minimi per la categoria Quadri di cui al comma 2 del presente articolo e riportati nella tabella “minimi contrattuali” in calce all’art. 35 (“struttura retributiva”) sono comprensivi degli importi nelle precedenti contrattazioni denominati “ livelli di funzione”, rispetti- vamente nella misura dell’8% e 16%.