Common use of CLAUSOLA SOCIALE Clause in Contracts

CLAUSOLA SOCIALE. Come disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. ed ai sensi dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore della società utilizzatrice, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante.

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Samples: www.solaris.srl, www.solaris.srl

CLAUSOLA SOCIALE. 1. Come disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. ed ai sensi dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore della società utilizzatricedell’Ente o del Comune aderente, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice l’Ente o il Comune aderente al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante.

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Samples: www.terredacqua.net

CLAUSOLA SOCIALE. Come disciplinato dall’art. 50 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. ed ai sensi dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie contratto di Somministrazione di lavoro, il Fornitore appalto è tenuto a garantire il mantenimento in ad assorbire prioritariamente nel proprio organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei C.C.N.L. di settore, di cui all’articolo 51 del precedente fornitore della società utilizzatricedecreto legislativo 15 giugno 2015, garantendogli n. 81. L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati di seguito. Attualmente sono impiegati nell’esecuzione del servizio: - n. 23 operatori di Contact center per il medesimo trattamento maturatoservizio NUR; - n. 14 operatori per il supporto amministrativo. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità Tutte le risorse sono contrattualizzate con C.C.N.L. delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante.Cooperative Sociali ed in particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

CLAUSOLA SOCIALE. Come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 50 del D.Lgsd.lgs. 50/2016 xx.xx. ed ai sensi dell’art50/2016, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia intende garantire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore e in particolare l’art. 31 del CCNL per la categoria 27 febbraio 2014 delle Agenzie di Somministrazione Somministrazione, entrato in vigore il 1 gennaio 2014 ossia, nel caso di lavorocessazione di appalti pubblici nel quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, il Fornitore l’Agenzia aggiudicataria è tenuto tenuta a garantire il mantenimento in organico dei di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevandocompatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materiacome previsto dall’art. 20 del Disciplinare di gara. In ogni caso, il personale alle dipendenze del precedente fornitore della società utilizzatricela durata di ogni singolo contratto di somministrazione lavoro è stabilita da ASST di Pavia, garantendogli il medesimo trattamento maturatocosì come precisato dal successivo art. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante9.

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Samples: www.asst-pavia.it

CLAUSOLA SOCIALE. Come disciplinato dall’artIn relazione allo specifico oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la continuità del servizio è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti. 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. ed ai sensi dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di Somministrazione gara, si verificasse un cambio di lavorogestione dell’appalto, il Fornitore l’appaltatore è tenuto ad assicurare la stabilità occupazionale del personale precedentemente impiegato, al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza. L’appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del precedente fornitore della società utilizzatricesoggetto gestore uscente, garantendogli il medesimo trattamento maturatoove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità 50 del d.lgs. 50/2016 e delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L’inadempimento, da parte Linee Guida ANAC n. 13 “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante13.2.2019.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

CLAUSOLA SOCIALE. Come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 50 del D.LgsCodice e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, in caso di cambio di gestione, si stabilisce l’obbligo per l’Impresa affidataria di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti della precedente affidataria, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (cfr. 50/2016 xx.xx- Parere Aut. ed ai sensi dell’artvig. 31 sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13/3/2013 n. AG19/13 e 20/13). Nell’Allegato 8 al Capitolato è riportato il dettaglio del personale attualmente impiegato suddiviso per monte ore settimanale e livello. Rimane fermo che ciascun Concorrente è libero di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL per la categoria delle Agenzie e di Somministrazione di lavoroquanto previsto dall’art.30, il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenzacomma 4, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore della società utilizzatrice, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentranteCodice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

CLAUSOLA SOCIALE. 1. Come disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. ed ai sensi dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore della società utilizzatricedell’Ente, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice l’Ente al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante.

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Samples: www.cspietro.it

CLAUSOLA SOCIALE. Come disciplinato dall’artContestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l’impresa stipulerà contratto di assunzione del Sig. 50 del D.LgsXxxxxxx Xxxxxxx, cod. 50/2016 xx.xxfisc. ed ai sensi dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoroPRTDNL97P15H501D, nato a Roma il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori 15.09.1997, lavoratore già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale operante alle dipendenze dell’appaltatore uscente, garantendo almeno le stesse condizioni contrattuali. L’appaltatore dichiara di applicare ai lavoratori dipendenti il CCNL del precedente fornitore della società utilizzatricesettore di riferimento e di agire, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitorenei confronti degli stessi nonché degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, salvo cause ostative per nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalla legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrantedai contratti.

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Samples: cinema.cultura.gov.it

CLAUSOLA SOCIALE. Come disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xxss.mm. ed ai sensi dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore della società utilizzatrice, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante.

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