Previdenza complementare Clausole campione

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo de...
Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima di...
Previdenza complementare. 1. Le Parti interessate, sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Previdenza complementare. Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- to, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995, della legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999. 2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità. 3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000. 4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.
Previdenza complementare. Le parti, vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà in modo volontario. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite da: • 1%, a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNL; • 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL; • l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle parti.
Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.
Previdenza complementare. Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell’ospedalità privata ai sensi della normativa vigente. Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.
Previdenza complementare. 1. Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono di istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore. 2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FON.TE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini. 3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori: - un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore; - 0,55% fino al 31/05/2009; 1,05% dal 01/06/2009 al 31/05/2010; 1,55% dal 01/06/2010 della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro. Delle predette misure lo 0,05% costituisce la quota associativa; - una quota del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo pari al 50%; - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore. 4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo. 5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
Previdenza complementare. Il sistema di previdenza complementare dell’Artigianato è regolato dall’accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e dall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complentare per i lavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011 (allegato). La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata: - TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge; - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa.