TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE Clausole campione

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. CAPO I – RISORSE E PREMIALITA’
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. L’Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l’esple- tamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risul- tanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. vigenti nel periodo di tempo nonché ai sensi dell’art. 23 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in con- formità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L’Appaltatore è il solo responsabile dell’assolvimento degli obblighi predetti. La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. L’APPALTATORE si impegna ad osservare e a far osservare agli eventuali SUBAPPALTATORI tutte le norme in vigore relative alla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle norme in tema di assunzione, assicurazioni obbligatorie, ritenute fiscali, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le norme e i regolamenti interni disposti dal COMMITTENTE. L’APPALTATORE si impegna in particolare ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. In particolare l’APPALTATORE si impegna ad osservare tutte le norme di legge e prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, della Direzione Provinciale del Lavoro e di altri Enti Pubblici interessati anche nei confronti di personale utilizzato dai SUBAPPALTATORI. L’APPALTATORE manleverà e terrà indenne il COMMITTENTE da tutti gli importi che quest’ultimo dovesse essere chiamato a versare per retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e ritenute fiscali relativi al personale dell’APPALTATORE e di eventuali SUBAPPALTATORI nonché per danni subiti dal personale medesimo che fossero causati dall’APPALTATORE o dagli eventuali SUBAPPALTATORI.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. Articolo 16
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. 2 Adempimenti fiscali e previdenziali
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. 4.1 Il trattamento economico delle unità del personale del Direzione Regionale Musei Lazio per le prestazioni professionali occasionali a carico di soggetti terzi è determinato in base alla seguente tariffa oraria:
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 18, comma 7, della Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. 1) gli Enti strumentali costituiscono il budget per area direttiva per gli anni 2014, 2015 e 2016 sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale. Per gli Enti che nell’anno 2013 hanno costituito detto budget in misura superiore a quella derivante da quanto indicato nel precedente paragrafo, il budget per l’indennità di area direttiva degli anni 2014, 2015 e 2016 è confermato nella medesima misura, purché vi sia invarianza quali – quantitativa del personale; eventuali nuove assegnazioni o assunzioni di personale dipendente, anche avente diritto all’indennità per area direttiva, non potranno in alcun modo generare incrementi del predetto budget. Gli Enti che nell’anno 2014 dovessero avere costituito un budget in misura superiore a quello del 2013 dovranno rientrare nel limite del budget 2013 dall’anno 2015;
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. 1) gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia non possono procedere al rinnovo degli accordi aziendali e/o alla sottoscrizione di nuovi accordi aziendali, ad eccezione di quanto previsto nei successivi punti 2) e 3), con congelamento delle integrazioni economiche;
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. 1) le Fondazioni non possono procedere alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi. Inoltre non può essere prevista la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale;