Common use of CLAUSOLA SOCIALE Clause in Contracts

CLAUSOLA SOCIALE. Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, com- patibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente so- stenuti in favore dei prestatori di lavoro. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali o ter- ritoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a se- conda dell’ambito di riferimento. Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della clau- sola sociale.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Determinato Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato, Contratto Di Lavoro a Tempo Determinato Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato, www.formatemp.it

CLAUSOLA SOCIALE. Nel In caso di cessazione subentro di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia azienda a qualunque titolo, anche diversa dalla precedentea seguito dell’espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, l’Agenzia il trasferimento all’impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è tenuta a garantire disciplinato dall’art. 26 dell’ all. A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n.148. Al personale interessato verrà conservato il mantenimento in organico trattamento economico e normativo e l’inquadramento rivenienti dal c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell’art. 2, punto 11) dell’accordo nazionale 27.11.2000 l’anzianità maturata nell’azienda di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenzaprovenienza. L’impresa subentrante garantirà, com- patibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. La durata al momento del subentro, l’applicazione dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente so- stenuti in favore dei prestatori di lavoro. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali o ter- ritoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a se- conda dell’ambito di riferimentoessere nell’azienda cedente. Le Parti concordano di definire successivamente parti a livello aziendale negozieranno le modalità di monitoraggio della clau- sola socialearmonizzazione in caso di trattamenti differenziati. Gli accordi aziendali in materia, ove già stipulati alla data di sottoscrizione del presente accordo nazionale, restano confermati.

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Samples: www.contram.it, www.amts.ct.it

CLAUSOLA SOCIALE. Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, com- patibilmente compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tantel’ente appaltante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati disciplinati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente so- stenuti sostenuti in favore dei prestatori di lavoro. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali o ter- ritoriali territoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a se- conda seconda dell’ambito di riferimento. Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della clau- sola clausola sociale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

CLAUSOLA SOCIALE. Nel La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016 ed in analogia a quanto previsto dall’art. 37 del C.C.N.L. delle cooperative sociali, l’attuazione delle procedure previste in materia di cambio d’appalto relativamente al riassorbimento del personale, dipendenti o socio –lavoratori, già utilizzato, dell’attuale impresa, riconoscendo loro il trattamento economico maturato, compresi gli scatti di anzianità maturati e maturandi. A tale scopo l’aggiudicatario deve fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi. In caso di cessazione non ottemperanza agli obblighi suddetti, debitamente accertati, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento dello stesso all’impresa che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento Botticino. L’esecuzione in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, com- patibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni caso l’Ente danno non esclude eventuali responsabilità civili o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente so- stenuti in favore dei prestatori di lavoro. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali o ter- ritoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione penali della clausola sociale a se- conda dell’ambito di riferimento. Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della clau- sola socialeditta.

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Samples: www.provincia.brescia.it

CLAUSOLA SOCIALE. Nel caso Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, com- patibilmente lavoro intercorrenti con i numeri richiesti dal bando e propri dipendenti, per tutta la durata dello stesso. La durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei contratti lavoratori e dalle associazioni di lavoro sarà pari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’ Appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. L’inadempimento dell’Appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tantequesta da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate. Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni caso l’Ente L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21del subappalto, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente so- stenuti in favore dei prestatori di lavoro. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o ter- ritoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a se- conda dell’ambito di riferimento. Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della clau- sola sociale.subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

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Samples: www.empulia.it

CLAUSOLA SOCIALE. Nel caso Il Concessionario subentrante, al fine di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda garantire la continuità del rapporto con i destinatari del servizio, si obbliga ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedenteassicurare i livelli occupazionali, l’Agenzia è tenuta procedendo prioritariamente all’assunzione del personale già in forza nelle imprese cessanti la concessione. Applicando i CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a garantire livello nazionale e garantendo il mantenimento dell’inquadramento attuale ed in organico generale i diritti maturati dal personale in servizio a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione prescelta dal concessionario subentrante. A tal fine, per l’indicazione delle quantità di tutti i lavoratori già personale e il relativo inquadramento economico previsto nel Piano Economico Finanziato (Pag. 6 del PEF) utilizzati in precedenzadall’attuale Concessionario, com- patibilmente con i numeri richiesti dal bando si rinvia alla tabella allegata agli atti di gara denominata "Dipendenti Centro Carni". Il Concessionario è direttamente responsabile nei riguardi dell’Amministrazione e per tutta la durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari terzi di ogni evento comunque connesso ai servizi oggetto del presente Capitolato, restando a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In suo completo ed esclusivo carico ogni caso l’Ente eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali compensi da questa effettivamente so- stenuti in favore dei prestatori di lavoro. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali o ter- ritoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a se- conda dell’ambito di riferimento. Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della clau- sola socialeparte dell’Amministrazione che è da considerarsi terza.

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Samples: www.uc-mugello.fi.it

CLAUSOLA SOCIALE. Nel caso Al fine di cessazione promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda appalto è tenuto ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedenteassorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico come previsto dall’articolo 50 del Codice, nel limite percentuale del 10%, garantendo l’applicazione dei CCNL di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenzasettore, com- patibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stessodi cui all'art. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tante51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Tale previsione si estende clausola è obbligatoria, fatta salva la manifesta volontà da parte dell’operatore economico uscente di mantenere all’interno del proprio organico il personale oggetto di eventuale riassorbimento da parte dell’operatore economico subentrante, e qualora l’organizzazione aziendale del soggetto subentrante sia compatibile con la sua applicabilità. Il mancato rispetto dell’impegno assunto in sede di gara, confermato con la sottoscrizione del presente atto negoziale, rispetto alla “clausola sociale”, comporterà la risoluzione del presente contratto ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21sensi dell’articolo 108, comma 1 lettera i)4, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente so- stenuti in favore dei prestatori di lavoro. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali o ter- ritoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a se- conda dell’ambito di riferimento. Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della clau- sola socialeD.Lgs.vo nr 50/2016.

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Samples: www.poliziadistato.it

CLAUSOLA SOCIALE. Nel Al fine promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato con l’operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati. L’accettazione della condizione particolare di esecuzione richiesta è stata dichiarata dall’aggiudicatario in sede di offerta (mod. allegato “A” al disciplinare). In caso di cessazione mancato rispetto della suddetta condizione particolare di appalti pubblici nei quali l’Ente esecuzione, la stazione appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, com- patibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21, comma 1 lettera i), non procederà alla stipula del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente so- stenuti in favore dei prestatori di lavoro. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali o ter- ritoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a se- conda dell’ambito di riferimento. Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della clau- sola socialecontratto.

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Samples: www.conservco.it