Apprendistato professionalizzante Clausole campione

Apprendistato professionalizzante. Le parti concordano sull’istituzione di una procedura contrattuale di informativa connessa alla regolamentazione dettata dalla legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6 in materia di apprendistato e dai relativi regolamenti. In particolare le parti convengono la messa in comune tra datore di lavoro e lavoratore in apprendistato professionalizzante delle attestazioni che l’azienda è tenuta a predisporre ed inviare all’Agenzia del Lavoro di Trento al 31 gennaio di ogni anno di apprendistato (per l’anno precedente), in ordine al livello di acquisizione delle abilità e degli apprendimenti richiesti dal profilo formativo individuale, con particolare riferimento agli esiti della formazione non formale (art. 8 legge provinciale citata, “Esito e certificazione della formazione in apprendistato”). Giudizio di sintesi sul percorso formativo. Nella procedura di informativa del datore di lavoro all’apprendista saranno espresse le valutazioni sul percorso formativo, anche evidenziando, accanto agli aspetti di positività, eventuali aspetti di criticità. Tale analisi porterà, al termine di ciascun periodo lavorato di 12 mesi effettivi, ad un giudizio di sintesi sul percorso fino a quel momento compiuto, con il fine di dare massima trasparenza alla certificazione delle abilità operative acquisite e connesse alla figura professionale da ricoprire, in sintonia con il piano formativo individuale e con le comunicazioni all’Agenzia del lavoro. Il giudizio di sintesi, riepilogato nella formula “soddisfacente” o “non soddisfacente”, sarà comunicato per iscritto al lavoratore insieme alla consegna di copia della certificazione per l’Agenzia. Qualora n. 2 giudizi di sintesi siano soddisfacenti al termine del terzo anno effettivo di apprendistato professionalizzante, l’azienda, fatto salvo comunque il completamento del piano formativo individuale, è impegnata a confermare il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato concordato con la lettera di assunzione. Sono fatte salve le norme di legge sui licenziamenti individuali e collettivi (L. 604/1966 e L. 108/1990, L. 223/1991). • In caso di malattia e infortunio, con riferimento alla raccomandazione in calce al punto 6 dell’Art. 30 del vigente CCNL, si estendono integralmente ai lavoratori in apprendistato le previsioni di cui all’Art. 55 del vigente CCNL • A chiarimento delle disposizioni di cui al secondo comma del punto 1 dell’Art. 30. Nella ipotesi in cui - in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, ...
Apprendistato professionalizzante. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2o all'8o e per tutte le relative mansioni. L'apprendista non può lavorare a cottimo. Per tutti gli apprendisti, operai, impiegati, intermedi e quadri, e per tutti i livelli di inquadramento, può essere convenuto un periodo di prova non superiore a sei mesi, ridotti a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi. La durata minima del periodo di apprendistato è fissata in sei mesi. La durata massima del periodo di apprendistato, per tutte le qualifiche professionale e per tutti i livelli di inquadramento, è di 3 anni. Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sotto riportata, è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Le parti si riservano la possibilità di individuare, ai sensi dell'Art.44, comma 2, del D.Lgs. n.81/2015, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo di 5 anni. L'inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico dell'apprendista può essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione periodica: 8 36 15 15 6 7 36 15 15 6 6 36 15 15 6 5 36 15 15 6 4 36 15 15 6 3 e 3 super 36 12 18 6 2 e 2 super 36 12 18 6 In caso di apprendistato con durata inferiore a ...
Apprendistato professionalizzante. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Apprendistato professionalizzante. Premessa
Apprendistato professionalizzante. Le Parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato professionalizzane ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro – definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 49 del d.lgs. 10.9.2003, n. 276.
Apprendistato professionalizzante. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-profes- sionali. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è ne- cessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, impiegati e quadri, dei moduli dal Centrato dell'Area Operativa al Centrato dell'Area Direttiva e Gestionale e per tutte le relative figure professionali. L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavo- ro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio an- che prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono es- sere applicate le tariffe di cottimo. Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell'art. 24 del pre- sente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il modu- lo/area professionale corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà supera- re i 2 mesi. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate: area professionale modulo durata comples- siva (mesi) 1° periodo (mesi) 2° periodo (mesi) 3° periodo (mesi) direttiva e gestionale centrato 72 20 20 32 tecnica e gestionale consolidato centrato base 72 20 20 32 72 20 20 32 66 20 20 26 qualificata consolidato centrato base 66 20 20 26 60 18 18 24 54 16 16 22 operativa consolidato centrato 54 16 16 22 42 14 14 14 Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionaliz- zante, applicabile sul 3° periodo della tabella sopra riportata, è rico- nosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - ab- biano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel 1° periodo di apprendistato professionalizzante: 2 livelli sotto quello di destinazione finale; - ne...
Apprendistato professionalizzante. 1. Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n.25, al D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, sono regolamentate come da Allegato n. 1 del presente contratto.
Apprendistato professionalizzante. PREMESSA In tema di apprendistato, le Parti – con il presente articolo e con quanto previsto dal Verbale di accordo 23 giugno 2005 (in appendice n. 5) – intendono dare attuazione all’impegno previsto dall’art. 24 del ccnl 11 luglio 1999, a quanto stabilito dalla l. 24 giugno 1997, n. 196 e dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (come integrato dalla l. 14 maggio 2005, n. 80), disciplinando prioritariamente l’apprendistato professionalizzante, quale tipico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento.
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
Apprendistato professionalizzante. 1.Inquadramento e trattamento economico L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ area professionale. Ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 81/2015, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Trascorso detto termine, viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo – corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso. In deroga a quanto previsto ai commi che precedono, i lavoratori di cui all’art. 3, comma 3, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per i primi diciotto mesi di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2^ area professionale e, per gli ulteriori diciotto mesi, al secondo livello retributivo della 2^ area professionale.