Xxxxx Xxxxxx Clausole campione

Xxxxx Xxxxxx. Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
Xxxxx Xxxxxx. Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali a persone e cose subìti per fatti illeciti di terzi.
Xxxxx Xxxxxx. Art. 1864 consentito il lascito dell’usufrutto successivo ovvero di una rendita. Occorre tuttavia notare come sia testuale l’ammissibilita`, ai sensi del 28 co. dell’art. 1861 c.c. di una rendita perpetua costituita anche quale onere apposto ad una cessione gratuita di un immobile o di un capitale; inoltre e` lo stesso art. 1869 c.c. a riferire l’applicabilita` degli artt. 1864 ss. c.c. ad ogni altra prestazione perpetua, costituita a qualsiasi titolo, «anche per atto di ultima volonta`». Si aggiunga che, come e` stato autorevolmente osservato, la struttura di un’eventuale rendita successiva differirebbe comunque da quella di una ren- dita perpetua. Con la prima si darebbe vita ad una serie di rendite a favore di una pluralita` di beneficiari secondo un ordine successivo, la seconda invece riguarderebbe una sola rendita, la cui durata tendenzialmente perpetua (tut- tavia pur sempre redimibile ex art. 1865 c.c.) ben sarebbe suscettibile di trasmissione da un soggetto passivo ad un altro2. E` pacificamente ammessa anche la costituzione di rendita mediante con- tratto a favore di terzo con l’avvertenza che, in tal caso, l’ipoteca legale e` a carico dello stipulante che aliena l’immobile e non del terzo creditore della rendita. Il problema piu` delicato, in tali ipotesi, concerne l’applicabilita` della norma che impone la garanzia ipotecaria. In proposito, secondo alcuni Autori deve ritenersi che l’art. 1864 c.c. presupponga un rapporto a titolo oneroso e che, pertanto, esso si applichi alle sole rendite atipiche onerose e non anche a quelle costituite mortis causa o a titolo gratuito in ordine alle quali opera il principio fondamentale dell’autonomia privata. In qualche misura analogo al rapporto di rendita perpetua e` l’obbligo di erogazioni periodiche previste dall’art. 699 c.c. Dal punto di vista formale, qualunque sia la fonte del rapporto di rendita perpetua, il contratto dovra` rivestire forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.) a meno che una particolare e piu` specifica forma non sia prevista da disposizioni di legge. L’obbligazione di rendita perpetua rientra nella categoria delle obbligazio- ni di durata, e precisamente nelle obbligazioni ad esecuzione periodica, in cui si hanno prestazioni che si succedono ad intervalli periodici di tempo. In ordine alla struttura di queste ultime la dottrina e` divisa tra sostenitori della concezione ‘‘atomistica’’, che considera ogni prestazione come munita di pro-
Xxxxx Xxxxxx. In un numero consistente di categorie, gli accordi disciplinano l’ulteriore e ‘travagliato’ profilo degli intervalli temporali minimi che devono intercorrere tra un contratto a termine e il successivo, pena la trasformazione del secondo in contratto a tempo determinato. L’autonomia collettiva è intervenuta in tale ambito, nella maggior parte dei casi, su invito e nei limiti del rinvio ad essa operato dal legislatore54. La durata dei predetti intervalli temporali era originariamente fissata dall’art. 5, co. 3, d.lgs. 368/2001, in 10 giorni per contratti fino a sei mesi e in 20 giorni per contratti superiori a sei mesi. Tale disposizione è stata modificata, innanzitutto, dalla l. 28.6.2012, n. 92 (cd. riforma Fornero), aumentando (rispettivamente, a 60 e 90 giorni) la durata di tali intervalli minimi e affidando alla contrattazione la possibilità di prevedere intervalli ridotti (rispettivamente, di 20 e 30 giorni) in ipotesi specifiche55. Successivamente, la l. 7.8.2012, n. 13456, ha stabilito l’applicazione dei predetti intervalli ridotti alle attività stagionali, di cui all’art. 5, co. 4-ter, e, senza predeterminare ipotesi specifiche, ha affidato alla contrattazione collettiva la delega ad individuare ulteriori casi di applicazione di tali intervalli xxxxxxx00. Le parti negoziali, in diversi casi, hanno sfruttato tale (più ampia) delega legislativa, individuando le ipotesi di applicazione dei predetti intervalli ridotti58. Peraltro, non può non segnalarsi come, in alcuni casi, l’autonomia collettiva sia fuoriuscita dal predetto spazio derogatorio concessole dal legislatore. L’aver convenuto, a livello nazionale, 54 Per una puntuale analisi dei recenti interventi negoziali su tale profilo, vedi X. XXXXX, Dall’accordo del settore turismo ai recenti rinnovi: la successione di più contratti a termine, in DRI, 2013, 809.
Xxxxx Xxxxxx. La *sopravvenuta idoneità del titolo esecutivo in sede di opposizione all'esecuzione : nota a Corte app. Milano, sez. III, 24 luglio 2017 / Xxxxxx Xxxxx. - XXXXXXX, Xxxxxxxx *Appunti in tema di amministratori, responsabilità e quantificazione del danno : nota a Trib. Roma, 12 giugno 2017 / Xxxxxxxx Xxxxxxx. - XXXXX, Xxxxxxxx *Concordato preventivo in bianco e dichiarazione di fallimento : tra possibili interferenze e rischio di abuso del processo : nota a Trib. Asti, 27 aprile 2017 / Xxxxxxxx Xxxxx. - XXXXXXXXX, Xxxxxxxx *Dalla solidarietà costituzionale alla solidarietà condominiale : nota a Cass. civ., sez. II, n. 7958del 28 marzo 2017 / Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. - XXXXXXX, Marina La *continuità aziendale : una nuova "stella polare" per il legislatore / Xxxxxx Xxxxxxx. - XXXX, Xxxxxxxxx Il *giudizio di responsabilità del giudice non costituisce motivo di ricusazione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 18395 del 26 luglio 2017 / Xxxxxxxxx Xxxx. - XXXXXXXXX, Xxxxxxxx *Riflessioni critiche sull'interpretazione giurisprudenziale del regime di incompatibilità dei professori universitari a tempo pieno nella Legge Gelmini : la nozione di "consulenza" e di "attività libero-professionale" : nota a Corte conti, sez. I giur. app., n. 80 del 17 marzo 2017 / Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. - XXXXXXXXX, Xxxxxxx *Appalto e rapporto di lavoro subordinato : problematiche relative : nota a Corte app. Genova, n. 418 del 5 ottobre 2017 / Xxxxxxx Xxxxxxxxx. - XXXXX, Xxxxx La (*apparente) crisi dello statuto privatistico degli atti di gestione del datore di lavoro pubblico / Xxxxx Xxxxx. - XX_XXXXXXX, Xxxxxx *Responsabilità solidale del committente e fallimento dell'appaltatore "in limine" alla novella dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 / Xxxxxx Xx Xxxxxxx. - XXXX', Xxxxxx Le *prestazioni occasionali / Xxxxxx Xxxx. - P. 662-694 XXXXXXXXX, Xxxxx *Vulnus del Job Act : i licenziamenti fantasma / Xxxxx Xxxxxxxxx. - P. 722-727 XXXXXXX, Xxxxx Xxxxxxxxx I *più recenti approdi giurisprudenziali sull'annosa questione del precariato scolastico / Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx. - SALVAGNI, Michelangelo Il *diritto del lavoratore titolare dei benefici ex art. 33. comma 5, L. n. 104/92 a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del disabile / Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. - P. 735-744 XXXXXX, Xxxxxxx *requisiti di legittimità del conferimento di incarico dirigenziale esterno nel pubblico impiego / Xxxxxxx Xxxxxx. - P. 745-750 XXXXX, Xxxxxxx *Controlli a distanza : passato e presente di un tema ancora con...
Xxxxx Xxxxxx quantitativi, risulta ricorrente l’individuazione di un ‘minimo garantito’ di contratti a tempo determinato stipulabili nell’unità produttiva34, mentre, in un ridotto numero di ipotesi, si è optato per l’introduzione di un limite cumulativo per assunzioni a termine e ‘utilizzo’ di lavoratori somministrati35 o per l’esenzione dai predetti limiti dei contratti a tempo determinato stipulati in situazioni di difficoltà occupazionale relative a CARABELLI-X. XXXXXXX, Una riflessione sul sofferto rapporto tra legge e autonomia collettiva: spunti dalla nuova disciplina dell’orario di lavoro, in Aa.Vv., Studi in onore di Xxxxxxx Xxxxxx, vol. I, Padova, Cedam, 2005, parr. 4.1 e 6). Ed invero, nell’esercizio della libertà negoziale assicurata dalla citata previsione costituzionale, qualunque contratto collettivo potrebbe introdurre limiti al ricorso a forme meno tutelate di lavoro, quali il contratto a termine. In analoga prospettiva, si è osservato che la contrattazione, ex art. 39, co. 1, Cost., potrebbe legittimamente introdurre clausole di contingentamento anche in relazione a casi per cui - con una scelta che risulterebbe dunque di dubbia compatibilità rispetto alla predetta norma costituzionale, l’art. 10, co. 7, lett. a), b), c) e d), d.lgs. 368/01 - esclude l’intervento negoziale (v., anche per ulteriori riferimenti, X. XXXX, cit., 482 ss., X. XXXXXXXXXX, Contrattazione collettiva e lavoro a termine, in Interessi…, cit., 000, X. XXX XXXXX, Xx sfuggente temporaneità: note accorpate su lavoro a termine e lavoro interinale, in DRI, 2002, 545, X. XXXXXXXX, Contratto a termine e contrattazione, in RGL, I, 2002, 510, e X. XXXXXXXX, La riforma del contratto a tempo determinato, in DRI, 2003, 228; contra, X. XXXXXXXXXXX, cit., 490 ss.). Del resto, i limiti negoziali all’utilizzo del contratto a termine appaiono migliorativi rispetto alla disciplina legale se la comparazione viene effettuata con riferimento al contratto a tempo indeterminato, “che si presume essere la forma contrattuale più tutelata per il lavoratore” (X. XXXXX, cit., 56; cfr. AIMO, cit., 473) e, conseguentemente, l’introduzione degli stessi non dovrebbe essere condizionata ad un’autorizzazione da parte del legislatore. Tuttavia, un’altra parte della dottrina ha assunto, in termini generali, una posizione diversa, che potrebbe condurre ad esiti difformi da quelli sopra prospettati. In particolare, X. XXXXXXX, Xxxx’efficacia soggettiva del contratto collettivo nella disciplina dei rapporti di lavoro “f...
Xxxxx Xxxxxx dell’entrata in vigore dello stesso (xxxxxxxxlo in sei mesi), si è assistito ad una ‘corsa’ della contrattazione per definire pattiziamente la disciplina dell’apprendistato prima del 25.4.2013, così da dare immediata operatività al nuovo apprendistato professionalizzante. In relazione al nuovo apprendistato, non può trascurarsi l’intervento di diversi AI154, che hanno previsto disposizioni applicabili a decorrere dal 26.4.2012, che si autodichiarano sussidiarie e cedevoli rispetto alla successiva disciplina introdotta dalla contrattazione nazionale, fungendo quindi da ‘disciplina ponte’ fra quella precedente al TU (transitoriamente vigente, come ricordato, sino al 25.4.2013) e quella stabilita dai nuovi accordi nazionali in attuazione del TU stesso155. L’intervento degli AI sulla formazione è incentrato, in particolare, sulla definizione degli standard professionali di riferimento per la verifica dei percorsi formativi156 e dei modelli di piano formativo individuale157. Tale definizione è stata successivamente operata anche da diversi accordi nazionali158, in alcuni casi prevedendo l’eventuale adozione di moduli e profili formativi standard forniti da enti bilaterali159 o la preventiva 154 Fra questi, vedi gli AI Confindustria 18.4.12, Agci, Confcooperative e Legacoop 19.4.12 e Confapi 20.4.12. 155 É peraltro frequente, soprattutto nel 2013, la proroga della validità della disciplina prevista dai predetti AI, in relazione a diverse categorie, ad opera di accordi nazionali (fra i tanti, v. gli accordi Area Meccanica artigiani 22.4.13, Area Tessile moda artigiani 23.4.13, Area Legno lapidei artigiani 17.12.12, Acconciatura estetica artigiani 18.4.13, Area Alimentazione panificazione 16.4.13, Area Comunicazione artigiani 18.2.13 e Area Chimica ceramica artigiani 23.4.13). 156 Secondo tutti gli AI sopra citati, come standard professionali di riferimento devono intendersi quelli risultanti dai sistemi di inquadramento professionale e dalle competenze professionali individuate dai rispettivi contratti collettivi. 157 Secondo il TU, il piano formativo individuale è uno degli elementi necessari dell’apprendistato e va redatto, in forma scritta, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, anche tenendo conto di moduli e formulari definiti dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali (art. 2, co. 1, lett. a, TU). Va per completezza ricordato che, l’art. 2, co. 2 e 3, d.l. 28.6.2013, n. 76, convertito, con modificazioni, con l. 9.8.2013, n. 99, ha dis...
Xxxxx Xxxxxx. 2.4 Tende da sole, veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento
Xxxxx Xxxxxx. 2.4 Tende da sole, a condizione che non siano utilizzate, del tutto o in parte, a scopi commerciali, veneziane e tapparelle, inclusi gli elementi di azionamento
Xxxxx Xxxxxx. Il patto di famiglia: una monade nel sistema?, No- tariato, 2008, pag. 444. L’Autrice testimonia, con un’ espressione di matrice filosofica, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessità, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92.