Garanzie Clausole campione

Garanzie. L’Appaltatore, giusto quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è obbligato, ai sensi e nei termini del comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a costituire una garanzia nella misura indicata al precedente art. 12, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, che dovrà prevedere espressamente quanto prescritto al comma 4 del citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016, le cui disposizioni trovano tutte applicazione. E’ inoltre a carico della ditta l’adozione, nell’esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi. La ditta dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T., con un massimale non inferiore ad € 1.550.000,00 per sinistro a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio nonché per i rischi derivanti al Comune in conseguenza dell’appalto. E’ fatta salva la facoltà degli utenti destinatari dei pasti di richiedere direttamente il risarcimento dei danni per eventuali anomalie del servizio, inadempimenti e rischi derivanti dal medesimo, alla ditta aggiudicataria la quale dovrà espressamente inserire nella suddetta polizza, fra i beneficiari unitamente al Comune di Rimini, anche il personale scolastico e gli alunni destinatari dei pasti, questi ultimi in persona di chi esercita la loro potestà. La polizza assicurativa deve essere a prima richiesta e deve riportare la formale rinuncia del beneficio della preventiva escussione (articolo 1944 del Codice Civile) nei riguardi della ditta obbligata e prevedere il formale impegno dell’assicuratore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto ed in ogni caso per l’inizio del servizio.
Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio de...
Garanzie. Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente.
Garanzie. L’aggiudicatario deve costituire, prima della stipula del contratto di servizio, una cauzione definitiva a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto, in uno dei modi previsti dall’art. 103 (Garanzie definitive) del D. Lgs n. 50/2016 e conformemente allo schema tipo 1.2 di cui al Decreto Ministeriale n. 123/2004 per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Selargius. Resta salvo, per l’Amministrazione, l’esperimento di ogni azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dai corrispettivi d’appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all’Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.
Garanzie. Relativamente alla garanzia definitiva richiesta al fine di provvedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo “garanzia definitiva” delle “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA”. Nell’eventualità che il Fornitore, in esecuzione del contratto, effettui trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA sia Titolare o Responsabile, il Fornitore è designato Responsabile/sub responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016. Gli oneri e le responsabilità conseguenti a tale designazione sono disciplinati in uno specifico accordo parte integrante del contratto. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile/sub responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Garanzie. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Garanzie. Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati. Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nella documentazione di gara, nell’offerta e nei relativi manuali d’uso. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo Soresa, e quindi anche le Amministrazioni Beneficiarie, che restano estranee ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 2 (due) mesi dalla scoperta. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, Soresa, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura.
Garanzie. Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante. A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.
Garanzie. 29.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.