Garanzie Clausole campione

Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. 22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente 22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. 22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C. 22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. 22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio de...
Garanzie. 3.1 A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, il R.T.I. rilascerà apposita polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 3.2 La garanzia fideiussoria è costituita a copertura dell’intero periodo contrattuale dalla data della stipula, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del R.T.I. di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso. 3.3 La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed è corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. 3.4 Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento dell’ultima rata sarà subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa. 3.5 Resta inteso che qualora l’Amministrazione rilevi in qualunque momento un inadempimento sull’erogazione dei servizi da parte del R.T.I., avrà facoltà di rivalersi sulla polizza fideiussoria.
Garanzie. Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente.
Garanzie. Relativamente alla garanzia definitiva richiesta al fine di provvedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo “garanzia definitiva” delle “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA”.
Garanzie. A garanzia degli obblighi tutti assunti con il presente Contratto, ed in particolare della corretta esecuzione degli interventi, il Concessionario presta cauzione di Euro mediante fideiussione bancaria o assicurativa n rilasciata il da (10% dell'ammontare dell'investimento complessivo risultante dal Piano economico finanziario di cui all'Offerta Economica), con scadenza non inferiore a 5 anni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, previo comunque svincolo da parte del Concedente. Detta cauzione verrà svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% del suo valore secondo le modalità e tempistiche di cui all'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. che si applica in via analogica. L'ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto, e verrà svincolato all'emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione, subordinatamente all'emissione di nuova fideiussione o polizza fideiussoria di importo pari ad euro 100.000,00, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, e avente scadenza al 6° mese successivo il termine della concessione. Lo svincolo di quest'ultima garanzia sarà effettuato alla scadenza della Concessione solo a seguito di verifica dell'integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario. In luogo di quest'ultima fideiussione o polizza fideiussoria e ammesso il versamento di deposito cauzionale in contanti di pari importo che verrà restituito, unitamente agli interessi legali sino ad allora maturati, alla scadenza della convenzione. Le fideiussioni o polizze fideiussorie sopra indicate dovranno contenere l'espressa condizione che il fideiussore e tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del concedente, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.. Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. La Città metropolitana di Firenze resta fin d'ora autorizzata a trattenere dalla seconda garanzia l'ammontare dei danni riscontrati nel Complesso ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. La risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 10 comporterà il diritto del Concedente di escutere le garanzie fideiussorie di cui sopra.
Garanzie. 6.1. Il Venditore garantisce che la propria fornitura è conforme alle specifiche dell’ordine, rispetta norme e regolamenti vigenti, è adatta all’impiego richiesto e priva di difetti. 6.2. La garanzia sul prodotto fornito, salvo diversa pattuizione in apposito Contratto di Fornitura firmato da entrambe le parti, è di 12 mesi – espressamente specificati nella conferma d’ordine a seconda del prodotto - dalla data di ricevimento. Le Forniture riparate e/o sostituite godono della stessa garanzia a far data dal completamento e/o dalla sostituzione. 6.3. La garanzia non viene estesa in caso di manomissione della merce, deterioramento per causa non imputabile al Venditore, utilizzo della merce al di fuori dei Limiti di Utilizzo dettati dalle norme e dalla documentazione tecnica consegnata dal ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. 6.4. Il non funzionamento del sistema completo in cui la merce verrà inserita, non comporterà responsabilità del Venditore dato che quest’ultimo non effettua montaggio, collegamenti elettrici e lavori accessori (salvo il caso di fornitura “chiavi in mano”). 6.5. Per interventi diretti presso l’Acquirente, anche durante il periodo di garanzia, dovranno essere rimborsate le spese di viaggio/trasferta del personale. 6.6. Tutte le prestazioni in garanzia verranno sospese, senza alcun preavviso, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del credito dovuto. 6.7. Venditore e Acquirente riconoscono esplicitamente, con la firma delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il valore totale della fornitura come limite massimo della responsabilità economica per ognuna delle parti.
Garanzie. 1. Il Cliente deve, entro 8 giorni dal ricevimento del materiale, esaminare tutte le consegne ricevute dal Fornitore ed informare il Fornitore di tutti i difetti riscontrati. 2. Le garanzie possono essere ritenute tali solo laddove sono state descritte come tali e possono essere chiaramente riconosciute come tali. 3. Nel caso in cui l’oggetto venduto riveli un difetto, il Fornitore può a sua discrezione riparare l’oggetto o fornire un nuovo oggetto esente da difetti entro un periodo di tempo da stabilire a seconda dei casi (Riparazione o Sostituzione). Nel caso in cui il Fornitore decida di riparare l’oggetto, questi deve farsi carico di tutte le spese conseguenti, in particolare delle spese di trasporto, di guida, del lavoro e dei materiali nella misura in cui queste non sono aumentate dal fatto che l’oggetto del contratto è stato portato in un luogo diverso da quello dell’esecuzione. Se il Cliente ha erroneamente segnalato un difetto, il Fornitore ha il diritto di farsi risarcire dal Cliente la perdita e tutte le spese qualora il Cliente abbia riconosciuto o non si sia reso conto per negligenza che non c’era un difetto ma che la causa della segnalazione ricade tutta nella sfera di responsabilità propria del Cliente. 4. Qualora la riparazione o la sostituzione non vengano portate a termine in un periodo di tempo concordato, il Cliente può rescindere il contratto o diminuire il compenso; qualsiasi richiesta di danni, conformemente con la Calusola XI, non può essere condizionata da quanto sopra. 5. Il Fornitore risponde secondo le disposizioni contrattuali nei casi in cui il Cliente avanza richieste di danni dovuti a dolo o a colpa grave, compresi il dolo e la colpa grave dei rappresentanti del Fornitore o delle persone cui il Fornitore è solito demandare le proprie obbligazioni. Inoltre, il Fornitore risponde di qualsiasi inadempimento di garanzie accettate e di qualsiasi danno fisico, alla salute o alla vita per il quale il Fornitore è responsabile. Le domande di danni di cui alla Sub-Clausola 4 di cui sopra, sono da limitare alla perdita prevedibile, cioè tipicamente supponibile, a meno che il Fornitore possa essere imputato di colpa grave o dolo o qualora il Fornitore abbia intenzionalmente o negligentemente violato una essenziale obbligazione contrattuale ovvero qualora il Cliente abbia diritto ai danni in luogo dell’adempimento. 6. Non sono possibili richieste per difetti quando la difformità rispetto alla condizione concordata è insignificante, quand...
Garanzie. Al 31 dicembre 2019 il Gruppo IMA ha prestato fidejussioni ed altre garanzie bancarie a favore di clienti per Euro 38,8 milioni per buon funzionamento delle macchine, bid bond e anticipi non ancora incassati, fidejussioni a garanzia di contratti di locazione per Euro 7,7 milioni e garanzie a favore di altri per Euro 4,7 milioni. Inoltre, IMA ha prestato fidejussioni ed altre garanzie (lettere di patronage impegnativo) a favore di terzi nell’interesse di società controllate e collegate a fronte di fidi o finanziamenti prestati dal sistema bancario e del pagamento di canoni di locazione, come di seguito evidenziato. controllate collegate Venture Garanzie prestate Al 31 dicembre 2019 302,5 13,1 - 315,6 Al 31 dicembre 2018 277,1 12,6 2,2 291,9 Vi sono inoltre garanzie per Euro 21,0 milioni prestate a favore di primari istituti bancari nell’interesse delle società controllate che utilizzano gli affidamenti concessi in forma promiscua. Ilapak International SA ha prestato garanzie a favore di terzi nell’interesse di Ilapak Verpackungsmaschinen GmbH e Ilapak SNG OOO per Euro 2,1 milioni. Infine, si rileva che a fronte degli acconti incassati da clienti sono state rilasciate fidejussioni per Euro 107,3 milioni (Euro 117,0 milioni al 31 dicembre 2018), di cui Euro 47,9 milioni corrispondono principalmente ad utilizzo delle linee di credito garantite da impegni da IMA, come da tabella sopra riportata. Per maggiori dettagli si rinvia alla nota 31 della sezione “Note Esplicative ai Prospetti Contabili Consolidati” (pagg. 156 – 157) della Relazione Finanziaria Annuale. Si evidenzia inoltre che taluni mutui e finanziamenti sono garantiti dal rispetto di determinati indici “covenant” calcolati sulle seguenti voci del bilancio consolidato. • Rapporto tra oneri finanziari netti ed EBITDA • Rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto • Rapporto tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA • Rapporto tra indebitamento finanziario lordo ed EBITDA In taluni casi il mancato rispetto di tali covenant potrebbe costituire un effetto rilevante ai fini della revoca dei relativi finanziamenti. Al 31 dicembre 2019 i covenant sono tutti rispettati.