ENTI BILATERALI Clausole campione

ENTI BILATERALI. In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti. Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
ENTI BILATERALI. In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei dato- ri di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regi- me tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti. Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’articolo 1 della legge 247/2007, che attua il Protocol- lo 23 luglio 2007 e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale impor- tanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica, anche al fine dell’indivi- duazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell’articolo 1 della suddetta legge 247/2007.
ENTI BILATERALI. Premessa Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e dei centri di servizio e di regolarne l’attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l’attività degli enti bilaterali e dei centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l’istituzione ed il funzionamento degli enti bilaterali e dei centri di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
ENTI BILATERALI. Le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa erogate per il tramite degli Enti Bilaterali, al fine di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito. Nel Lavoro Intermittente, manca la garanzia di “soglia minima” della prestazione lavorativa e, quindi, del corrispondente contributo minimo e della possibilità delle prestazioni integrative sanitarie. Perciò, le Parti concordano quanto segue:
ENTI BILATERALI. ART . 42
ENTI BILATERALI. 1. FORMA.TEMP In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente contratto in ordine alla for- mazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito, opera il Fondo per la for- mazione e l’integrazione al reddito “FORMA.TEMP”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, realizzando:
ENTI BILATERALI. Premessa Le parti stipulanti il presente c.c.n.l., ribadita la volontà di promuovere lo sviluppo degli Enti bilaterali e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati che non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di individuare in FORMAZIENDA (Fondo istituito da Sistema Impresa e Confsal) l'ente interprofessionale per la formazione permanente e continua e nell'EBITEN l'Ente bilaterale ed Organismo paritetico riferito alle attività di sostegno al reddito, welfare integrativo, salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, apprendistato, conciliazione, certificazione dei contratti, osservatorio e assistenza contrattuale.
ENTI BILATERALI. Le parti stipulanti il presente c.c.n.l., sulla base dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per esaminare le possibilità e le opportunità di costituire appositi fondi di categoria da collocare all'interno degli Enti bilaterali. Inoltre, con la contrattazione di 2º livello, possono essere istituiti specifici fondi di categoria all'interno degli Enti bilaterali regionali previsti dal suddetto accordo interconfederale. Tali fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 Parte prima.
ENTI BILATERALI. In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente con- tratto in ordine alla formazione professionale, alla previdenza e al- l’integrazione al reddito, operano gli enti bilaterali FORMATEMP ed EBIREF di cui agli allegati 3 e 5. Relativamente al sistema di relazioni sindacali previste dal presente contratto e per le finalità in esso contenute opera l’ente bilaterale EBI- TEMP di cui all’articolo 10.
ENTI BILATERALI. Le parti confermano, come fondamentale, la presenza degli enti paritetici per la migliore realizzazione degli obiettivi contrattuali del settore edile. Tali enti possono contribuire a garantire trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori. Per la realizzazione di quanto sopra, si richiedono sedi di approfondimento allo scopo di studiare sinergie e forma di interazione o di integrazione operativa tra gli enti paritetici al fine di migliorarne l`efficienza anche con l`obiettivo del contenimento dei costi. E` istituita, la figura del RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale) per le imprese o unita` produttive che occupano fino a 15 dipendenti, e che non abbiano eletto tale rappresentante al proprio interno. I compiti del RLS T sono quelli previsti dall`art.88 del C.C.N.L. 29/01/2000, che svolgera` in stretta collaborazione con l`Ente Sicurezza Edile. L`Ente Sicurezza Edile, quindi, formulera` un regolamento, sia per l`individuazione delle aree territoriali sia per le modalita` operative. Le parti concordano di istituire un massimo di tre RLST per l`intera provincia di Messina. Per la copertura degli oneri derivanti dall`attivita` dei RLST viene costituito un fondo di mutualizzazione con un contributo, a carico dei datori di lavoro pari allo 0,06%, quale ``Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza``. Tale fondo servira` a rimborsare le imprese per le ore di permesso concesse ai lavoratori eletti RLST per l`assolvimento dei compiti istituzionali. Il contributo, calcolato sulla base imponibile prevista dal punto 3 dall`art.25 del CCNL 29/01/2000, sara` versato alla Cassa Xxxxx, che istituira` un conto ad hoc. Le somme di tale fondo saranno poi trasferite all`Ente Sicurezza Xxxxx che provvedera` ai relativi adempimenti. Il RLST deve essere in possesso di un attestato di formazione professionale per la sicurezza. Le parti ribadiscono che il CPT e` l`unico organismo abilitato al rilascio della certificazione di assolvimento dell`obbligo di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, cosi` come quella rivolta ai lavoratori di cui all`art.22 del Dlg.vo 626/94. Tale norma trovera` applicazione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, eletti o designati successivamente all`entrata in vigore del presente contratto integrativo ovvero nei confronti di coloro che se pur eletti o designati anteriormente, non abbiano an...