Esame congiunto Clausole campione

Esame congiunto. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la R.S.U. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, costitui- ranno oggetto di esame preventivo: - le linee generali di evoluzione dell’organizzazione aziendale, con riferimento alle poli- tiche occupazionali, ivi compresi il piano delle assunzioni ed i relativi criteri; - le modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi, rivolte ad un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti - anche attinenti all’attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato - le quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla con- sistenza degli organici; - i programmi operativi definiti dall’azienda, derivanti dallo standard dei servizi, anche ai fini dell’attuazione della Carta dei servizi e/o del Contratto dei Servizi; - l’attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e del- l’ente locale, con particolare riguardo all’instaurazione di rapporti di lavoro di appren- distato nonché all’introduzione di innovazioni tecnologiche; - i contratti di appalto e di affidamento in scadenza; - i progetti di cui all’art. 8, lett. B), comma 3; - le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche o mo- dificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti ai sensi dell’art. 15, comma 15 ; - l’orario giornaliero di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 5; - le modalità di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale, ai sensi dell’art. 18, lett.
Esame congiunto. 1. La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti.
Esame congiunto. 0.Xx rappresentante indicato dalla RSU e/o i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ricevuta l’informazione possono attivare, mediante richiesta scritta, entro due giorni lavorativi dalla conclusione dell’incontro, un esame congiunto. 2.L’esame congiunto si effettua sulle materie indicate dall’art.5 comma 2,del D.L.vo n.165/2001, come novellato dall’art.2, comma 17 del Decreto Legge n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012. In particolare sono materie di esame congiunto le seguenti:
Esame congiunto. 3. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la R.S.U. o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame preventivo:
Esame congiunto. Consultazione, deve essere richiesta entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, se XX.XX. richiedono l’ esame congiunto. (data certa) per retribuzioni uguali o inferiori a €.2.098,04 ( con 13° e 14°) per retribuzioni superiori a €.2.098,04 (con 13° e 14°) Scopo della consultazione è valutare le ragioni dell’eccedenza di personale, ricercare soluzioni alternative ai programmati licenziamenti. L’esame deve esaurirsi nel termine di 45 gg. dal ricevimento della citata comunicazione, termini ridotti alla metà nel caso che i licenziamenti siano meno di 10.  utilizzo di ammortizzatori sociali ( CIGS, Contratti solidarietà);  utilizzo del P.T ;  deroghe all’art.2103 C.C., con assegnazione a mansioni diverse, anche inferiori, rispetto a quelle svolte;  accordi di prepensionamento dirigenti (l.92/2012)  individuazione di criteri diversi da quelli previsti dall’art.5 l.223/91(es: non opposizione). PROCEDURA DI MOBILITA’ Obbligo di comunicazione dell’esito della consultazione al dirigente dell’Ente competente per territorio. In caso di mancato accordo, l’Ente è tenuto a svolgere un ulteriore tentativo , convocando le parti al fine di raggiungere un’intesa; il tentativo deve essere svolto nel rispetto del limite massimo di 30 gg., ridotti alla metà in caso i licenziamenti programmati siano meno di 10. Conclusa la procedura, con accordo o senza, il Datore di Lavoro può procedere alla comunicazione per iscritto del licenziamento, nel rispetto dei termini di preavviso contrattuale e dei criteri di scelta, stabiliti nell’accordo o nel rispetto dell’art.5 della legge L.223/91.
Esame congiunto. 3. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la R.S.U. o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il
Esame congiunto. 3. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la R.S.U. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il presente c.c.n.l., costituiranno oggetto di esame preventivo:
Esame congiunto. Nel caso di introduzione di progetti/percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa, in seguito all’attivazione dell’azione informativa preventiva di cui al comma 1 del punto 2.1, gli eventuali riflessi degli stessi sull’occupazione, sull’organizzazione del lavoro, sulle condizioni lavorative, nonché sulla necessità di adeguamento formativo del personale coinvolto, saranno oggetto di un eventuale esame congiunto secondo le seguenti modalità: su richiesta scritta delle RSU/RSA o, in mancanza, delle strutture sindacali territorialmente competenti stipulanti il CCNL, comunicata entro sette giorni dal ricevimento dell'informativa di cui all'art. 2.1, comma 1, del CCNL, le parti avvieranno, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi almeno 15 giorni dal suo inizio.
Esame congiunto a) Ciascuno dei soggetti di parte sindacale, ricevuta l'informazione preventiva o successiva può chiedere - entro 3 giorni dalla conclusione dell'incontro - un esa- me congiunto sulle materie proprie dell'informazione preventiva o successiva;
Esame congiunto. Accanto agli aspetti che già in passato dovevano essere oggetto dell’esame congiunto (tra cui si ricorda l’importanza delle modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione), dovranno essere analizzate:  le ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario,  la coerenza dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere con le ragioni per cui è richiesto l’intervento. Salvo che per le imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà.