La motivazione Clausole campione

La motivazione. 1. Con il primo motivo L.M. lamenta la falsa applicazione di norme di diritto (art. 1385 e 1453 c.c.). Avrebbe errato la Corte di Appello di Vene- zia per aver ricondotto il recesso ex art. 1385 cod. civ. nell’ambito della categoria normativa della risoluzione.
La motivazione. 1. Ritiene il Collegio che il presente ricorso vada respinto per le argo- mentazioni di seguito specificate.
La motivazione. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1231 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’ultimo contratto intervenuto tra le parti costituisse rinnovazione di un unico rapporto locatizio, ini- ziato nel 1975 ed ha considerato, pertanto, irrilevante l’epoca nella quale erano stati effettuati gli interventi sull’immobile, espressamente vietati al conduttore senza il consenso del locatore (ritenendo pertanto irrile- vante la circostanza che nell’ultimo contratto figurasse la clausola dalla quale risultava che l’immobile fosse «locato nello stato di fatto in cui si trova»). In tal modo, i giudici di appello avevano violato le regole ermeneutiche dettate dagli articoli richiamati, incorrendo nella falsa applicazione del- le norme relative alla novazione. Il senso letterale delle parole contenute nel contratto del 1987 non consentiva di giungere a conclusioni diverse da quelle indicate dalla ricorrente. Numerosi elementi (quali la misura del canone) dovevano portare alla conclusione che il nuovo contratto non conteneva solo una diversa misura del canone ma intendeva ‘‘azzerare’’ il contratto pregresso, por- tando ad una diversa regolazione del rapporto. Tra l’altro, sottolineava la ricorrente, le parti non avrebbero avuto bisogno di pattuire una durata ulteriore del contratto, considerato che quello immediatamente precedente (1981) si sarebbe rinnovato automaticamente in mancanza di disdetta. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, xxxxxx, insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in re- lazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La prova testimoniale, gia` formulata in primo grado e reiterata nel giudizio di appello, diretta ad accertare l’epoca degli interventi effet- tuati dalla conduttrice sull’immobile, era necessaria al fine di escludere l’inadempimento grave lamentato dalla societa` locatrice. La prova per testi tendeva ad accertare che nessun intervento era stato eseguito dopo la stipulazione del nuovo contratto del 1987. I testi indi- cati, tutti dipendenti della societa` C. S. fino dal 1975, erano perfetta- mente a conoscenza dei singoli interventi edili realizzati nell’immobile locato e dell’epoca di realizzazione degli stessi. I giudici di appello, sull’...
La motivazione. “La motivazione è la forza che spinge l’uomo ad agire per soddisfare i propri bisogni.” 4 “Sono arrivata ad un punto tale… che in casa per quindici giorni non sono riuscita a fare nemmeno le cose più sem- plici; mio marito si è spaventato e ha insistito perché facessi qualcosa per me”.
La motivazione. 3.1 Il primo elemento motivazionale è legato a sé quando comincia a sentire il peso di questa situazione “faccio cose di cui nessuno mi ringrazia”.
La motivazione. Per quanto riguarda il carattere "effettivo e dissuasivo", nel corso dell'esecuzione stragiudiziale, il giudice nazionale competente sarebbe legittimato ad adottare "qualsiasi provvedimento provvisorio che vieti la prosecuzione dell'esecuzione di tale vendita. Con riferimento, invece, al carattere proporzionato della sanzione, la Corte sottolinea che occorre prestare particolare attenzione qualora il bene gravato dal diritto reale di garanzia sia il bene immobile che costituisce l'abitazione della famiglia del consumatore. Infatti, nel diritto dell'Unione il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali che il giudice nazionale deve prendere in considerazione nell'attuazione della direttiva. Nella causa C-34/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Presove (Slovacchia), con decisione del 20 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2013, nel procedimento Xxxxxx Xxxxxxxxx contro SMART Capital a.s., composta da X. Xxxxxx, presidente di sezione, C. G. Xxxxxxxx, X. X Xxxxxx, X. Xxxxxx (relatore) e X. Xxxxxxxxxx, giudici, avvocato generale: X. Xxxx xxxxxxxxxxx: X. Xxxxxxxxx, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5 giugno 2014, considerate le osservazioni presentate: - per il governo slovacco, da X. Xxxxxxxx, in qualità di agente; - per il governo tedesco, da X. Xxxxx e X. Xxxxxx, in qualità di agenti;- per la Commissione europea, da X. Xxxxx e X. xxx Xxxx, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza

Related to La motivazione

  • Motivazione Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare congiuntamente la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’opera 77.22 “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti”, secondo la documentazione progettuale come sopra approvata e secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, precisando che: • la procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx all’interno dell’area RDO on line; • non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è risultata compatibile con la specifica natura dell’appalto ed economicamente conveniente; • ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: - l’oggetto del contratto riguarda la realizzazione dell’Opera 77.22 “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti” come prevista dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato; - il fine del contratto è quello di eseguire e dare completamente ultimati i lavori suddetti nel rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento rientrante nel PNRR e dare così attuazione al programma triennale delle opere pubbliche; • la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall’art. 48, comma 5, della L. 108/2021; • l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; • il contratto sarà stipulato interamente a corpo, ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, e secondo le previsioni dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. • l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; • la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei confronti dell’operatore economico risultato aggiudicatario; • il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d’Appalto, nella lettera d’invito e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. Precisato che, essendo l’opera finanziata con fondi PNRR, la lettera d’invito, che si approva con il presente atto, rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021. Precisato, inoltre, che verrà applicato il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa. Rilevato che l’importo a base di gara ammonta ad € 1.073.416,99, così composto: Lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 949.664,78 Oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso € 25.000,00 Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva, compresa Xxxxx previdenza Ingegneri e Architetti 4% soggette a ribasso € 98.752,21 Totale € 1.073.416,99 e trova copertura, oltre all’Iva 10% sui lavori e all’Iva 22% sulle spese tecniche, al cap. 6012202 – Beni immobili: Nuova palestra per attività sportive equivalenti PNRR –M5C2 INV 3.1 Sport e inclusione sociale - vincolo: YR173 PNRR – E 42010206 - U 6012202 - nuova palestra attività sportive equivalenti - M5C2.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Aggiudicazione L'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, espresso con il ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sorteggiato in sede di gara. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il predetto ribasso percentuale dovrà riportare tre cifre decimali. In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e i valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. La procedura di esclusione automatica, ai sensi dell"art. 97, comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci. Nel caso le offerte risultassero inferiori a dieci, l'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà proposto il minor prezzo. L'offerta deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69 del R. D. 827 del 23 maggio 1924. Nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 77 del R. D. 827 del 23 maggio 1924. Restano salve le definitive ed insindacabili decisioni dell’Amministrazione che si riserva la facoltà di non convalidare l’aggiudicazione per irregolarità formali o per motivi di opportunità o per indisponibilità dei fondi stanziati. Il contratto sarà stipulato, a seguito della procedura in oggetto, con le modalità e le tempistiche previste all'art.32, commi 10 e 14 del D.Lgs. 50/2016 pertanto, è indispensabile che entrambe le parti del negozio giuridico (dirigente dell'Amministrazione e legale rappresentante del contraente) siano munite di idoneo dispositivo di firma digitale rilasciata da Certificatori accreditati pubblici o privati che emettono certificati qualificati conformi alla Direttiva europea 1999/93/CE e alla normativa nazionale. Si prevede che i lavori oggetto dell’appalto saranno espletati da un’unica impresa pertanto come previsto dal Testo Unico della Sicurezza D.Lgs 81/08 aggiornato al D.Lgs 106/09 art.131 lettera b) e c), l’impresa affidataria presenterà prima dell’inizio dei lavori il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il relativo Piano Operativo di Sicurezza. Nell’ipotesi in cui nel proseguo dei lavori, l’impresa affidataria chieda di subappaltare alcuni lavori, si procederà alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione che valuterà l’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento sulla base del quale l’impresa affidataria e l’impresa subappaltatrice produrranno un nuovo Piano Operativo di Sicurezza. L'Amministrazione, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si riserva la possibilità di richiedere l'esecuzione d'urgenza del presente appalto, cosi come previsto all'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

  • Partecipazione Non applicabile

  • Accettazione I materiali dei quali siano richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da parte della Stazione Appaltante. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere. Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna qualora nel corso dei lavori si fossero utilizzati materiali non contemplati nel contratto. L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.

  • STAZIONE APPALTANTE Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 31 – 00000 Xxxx – Partita iva 13669721006, operante sulla base delle disposizioni previste dal D.lgs. n.178/2012 e dallo Statuto dell’Associazione (disponibile sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “Chi siamo”).

  • Valutazione 1.4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.

  • Liquidazione dei corrispettivi La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. l pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipio Roma II provvederà a liquidare mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio e dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui il rilascio del documento unico di regolarità contributiva), conteggiato a misura in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta giorni decorrerà dalla completa consegna della documentazione richiesta e validata dal RUP. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene daI certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, previo accertamento dei crediti con le seguenti modalità: 1) mediante verifica della situazione debitoria insieme all’Affidatario del servizio che certificherà le proprie debenze nei riguardi dei dipendenti, se del caso coinvolgendo gli Uffici del Ministero del Lavoro; 2) mediante acquisizione di un titolo già formato ed esecutivo (come, ad esempio, un decreto ingiuntivo già emesso a favore dei lavoratori), ovvero, sempre attraverso il contraddittorio con le parti, attraverso l’intervento e l’ausilio dei competenti organi del Ministero del Lavoro. In ogni caso il Municipio interromperà il rapporto di lavoro con l’affidatario e provvederà ad affidare il servizio come previsto all’art.22 del presente Contratto. Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. E’ sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

  • Aggiudicazione di appalto Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

  • COASSICURAZIONE Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).