Contratti a tempo determinato Clausole campione

Contratti a tempo determinato. In caso di assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a termine, di qualsiasi natura o di somministrazione di lavoro a tempo determinato, le BCC informeranno le RSA o in mancanza le XX.XX. territoriali in merito ai nominativi, alla tipologia del contratto, alla durata, alla mansione ed alla qualifica attribuita. Le BCC valuteranno con attenzione l'assunzione di coloro che hanno già effettuato in passato periodi di lavoro con contratto a tempo determinato. Presso ciascuna azienda, la presenza di lavoratori assunti e/o distaccati con contratto a termine, di tutte le fattispecie, ai sensi del presente accordo non può superare il 20% (venti per cento) dell’organico in servizio, con il minimo di due e con arrotondamento ad uno delle eventuali frazioni. Per i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, le aziende dovranno comunicare almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso l’intenzione di non confermarlo a tempo indeterminato.
Contratti a tempo determinato. Articolo 64
Contratti a tempo determinato. 1. Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, in- tegrandole, le norme di cui al D.lgs n. 81/2015 ss.mm.ii. e la normativa vigente in materia.
Contratti a tempo determinato. Articolo 52
Contratti a tempo determinato. 1. Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, integrandole, le norme di cui al D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 smi e la normativa vigente in materia.
Contratti a tempo determinato. 1. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego
Contratti a tempo determinato. Le parti, con l'obiettivo di favorire l'impiego e il reimpiego dei lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento, individuano nel ricorso alle prestazioni a tempo determinato un'utile strumento di gestione di particolari punte d'attività. Il contratto a termine potrà essere stipulato per una durata complessiva, compresa la proroga, non superiore a 3 anni. Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 20% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva fino a 40 dipendenti, del 15% fino a 70, e del 10% per le altre. Dette percentuali potranno essere aumentate, previo accordo con le rappresentanze sindacali. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 8 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per due lavoratori. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: − nella fase di avvio di nuove attività; − per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, comprese le attivtà previste nell’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modificazioni; − per intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; − al termine di un periodo di tirocinio o di stage; − con lavoratori di età superiore ai 55 anni; − qualora l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale. Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta all’Ente Bilaterale costituito presso l’associazione per ottenere la necessaria autorizzazione, e su richiesta di questa, a fornire indicazioni analitiche delle tipologie dei contratti a termine. Decorsi 5 giorni senza risposta la domanda si intende accolta. L’Ente Bilaterale, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate. All'atto della richiesta di nul...
Contratti a tempo determinato. Art. 68 (Modalità e limiti numerici) Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla vigente normativa in materia, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 70 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filiali aziendali che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filiali aziendali che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8-bis, della legge n. 79/1983.
Contratti a tempo determinato. Le Parti raccomandano alle B.C.C./C.R.A. di valutare con particolare attenzione, in occasione di eventuali assunzioni a tempo indeterminato, la posizione di coloro che, in passato, abbiano intrattenuto contratti di lavoro a termine, con la stessa o con altre B.C.C./C.R.A..