Revisione del prezzo Clausole campione

Revisione del prezzo. Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Revisione del prezzo a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
Revisione del prezzo. Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta”, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Revisione del prezzo. Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’articolo VARIAZIONI DI RISCHIO, la società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’art. VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali. Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo art. RECESSO.
Revisione del prezzo. Salvo diverso accordo scritto delle parti, la revisione del prezzo è disciplinata dall’art. 1664 c. c.. Ai fini della determinazione degli aumenti o delle diminuzioni ivi indicate si fa riferimento al prezzario approvato dalla CCIAA di…………………………………………
Revisione del prezzo. (ART. 39 Codice del Turismo)
Revisione del prezzo. 4.2.1. Il Prezzo Annuale Totale per i servizi oggetto del presente Contratto, potrà essere automaticamente adeguato in base all’indice dei prezzi al consumo pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) su base annuale.
Revisione del prezzo. Durante il periodo di validità del Contratto, Cegid può modificare i prezzi del Contratto una volta ogni anno solare. Qualora il Cliente rifiuti l’aumento di prezzo, il Cliente ha il diritto di interrompere il Servizio interessato dalla revisione del prezzo inviando una comunicazione a Cegid, mediante lettera raccomandata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura recante il nuovo prezzo. Se il Cliente esercita regolarmente tale diritto, i Servizi continueranno ad essere erogati al Cliente in base al prezzo precedente fino alla fine del 5° (quinto) mese successivo alla data di emissione della fattura recante l’aumento del prezzo.
Revisione del prezzo. Nel corso del Periodo Iniziale, Cegid può modificare i prezzi del Contratto una volta per anno solare per un importo non superiore al 6% (sei per cento). Successivamente al Periodo Iniziale, durante i successivi Periodi di Servizio, Cegid può modificare i prezzi del Contratto una volta per anno solare. Qualora il Cliente rifiuti l’aumento del prezzo, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto comunicandolo a Cegid mediante lettera raccomandata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione della fattura recante il nuovo prezzo. Qualora il Cliente eserciti correttamente il diritto di recesso, i Servizi continueranno ad essere erogati al Cliente in base al prezzo precedente fino alla fine del 6° (sesto) mese successivo all’emissione della fattura recante l’aumento del prezzo.
Revisione del prezzo. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del codice è ammessa la revisione in aumento o in diminuzione del prezzo d’appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria potrà essere condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio del comune di propria competenza, indici Istat, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai principali produttori e fornitori del settore. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall’operatore economico aggiudicatario dell’appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 10 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell’istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell’incremento di prezzo da corrispondere. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.