Oggetto dell’assicurazione Clausole campione

Oggetto dell’assicurazione. Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Tali oneri sono: • le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita; • le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite ed in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari; • le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. “7.6 – Gestione del caso assicurativo” comma 4; • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. “7.6 – Gestione del caso assicurativo” comma 5; • le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); • le spese di giustizia; • il contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11.03.2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; • le spese per la registrazione degli atti giudiziari; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie assicurate dalla polizza; • le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. E’ garantito l’intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell’art. “7.4 – Denuncia d...
Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:
Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.
Oggetto dell’assicurazione. L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
Oggetto dell’assicurazione. Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l’applicazione delle disposizioni contenute nei D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l’osservanza di tutte le misure necessarie il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in qualità di Committente. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono: - le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art....
Oggetto dell’assicurazione. L’Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei Revisori dei Conti (o intestati al PRA a loro familiari conviventi) in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto della Direzione Regionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) presso le scuole competenti per il territorio. Le garanzie sono operanti in conseguenza di:
Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è operante per gli infortuni che gli Assicurati, come individuati nelle specifiche categorie di polizza, subiscono nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate dal Contraente (rischi professionali). Sono compresi in garanzia: • l'annegamento; • gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad esposizione, contatto, ingestione o assorbimento di sostanze nocive e/o corrosive in genere; • la folgorazione; • l’assideramento o il congelamento; • gli infortuni causati da colpi di sole, di calore o di freddo, nonché dalle influenze termiche ed atmosferiche; • l'asfissia per involontaria aspirazione di gas, vapori o esalazioni velenose; • gli effetti della grandine e delle tempeste di vento; • gli effetti causati da scariche elettriche; • gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere; • gli infortuni determinati da vertigini, nonché gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, purché non cagionati da abuso di alcolici, uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, uso di sostanze stupefacenti e/o allucinogeni; • gli infortuni derivanti da colpa grave, imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; • il soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo; • le infezioni determinate da punture di insetti o di aracnidi, morsi di rettili o di animali, comprese le conseguenze dovute a vertigini o incoscienza causate da alterazioni patologiche conseguenti a morsi o punture, ma escluse le affezioni di cui gli insetti o gli animali siano portatori necessari; • le ernie traumatiche; • le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo; • gli infortuni derivanti da frane, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta di fulmini, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e maremoti; • gli infortuni derivanti da tumulti popolari, anche con movente politico, sociale o sindacale, scioperi, sommosse, attentati, aggressioni e violenze, azioni delittuose, atti vandalici o dolosi, attentati, rapina e sequestro (anche tentati), scippo, terrorismo e sabotaggio, azioni di dirottamento di aeromobili o di pirateria aerea, navale o altri mezzi, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; • gli infortuni derivanti da atti di temerarietà compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; • le lesioni muscolari (escl...
Oggetto dell’assicurazione. L’Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nel successivo art. 14.2, previste in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.
Oggetto dell’assicurazione. 1. La Società assicura il rimborso delle spese occorrenti per tutelare gli interessi dell'Assicurato nei casi descritti all'art. 71 RISCHI ASSICURATI, in relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto origine in sinistri (fatti, violazioni di norme o inadempienze) verificatisi durante la validità della polizza.