Oggetto dell’assicurazione Clausole campione
Oggetto dell’assicurazione. L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per:
a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP);
c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice;
e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00;
f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti;
h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).
Oggetto dell’assicurazione. L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. In caso di sinistro che coinvol...
Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante:
a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata;
b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola;
c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia;
d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.;
g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico;
▇. ▇▇▇▇ e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere;
i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici;
j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996);
k. le attività ludico sportive o di avviamento alla p...
Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.
Oggetto dell’assicurazione. La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati al successivo art. 2.2 “Categorie e somme assicurate” e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto in uso agli Assicurati, per i quali sia stato preventivamente autorizzato l'uso, ed utilizzati dagli Assicurati stessi in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione della missione o delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di: - incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione; - furto/rapina, nonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina – consumati o tentati; - eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi; - eventi naturali e/o atmosferici, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, ecc.; - danni ai cristalli causati da qualsiasi evento (escluse rigature e/o segnature); - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. - traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza L'assicurazione comprende anche i danni subiti: - Ai pezzi di ricambio ed alle parti accessorie e/o optionals, se stabilmente installati sul mezzo di trasporto; - Ai dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati; - Agli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al veicolo per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).
Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti:
a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa;
b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso;
c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.
d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese...
Oggetto dell’assicurazione. L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
Oggetto dell’assicurazione. Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance rimborserà tali spese in base al massimale previsto all’Art. “DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE” . Le garanzie sono prestate fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei Medici di Europ Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. Nei casi in cui la Struttura Organizzativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. In assenza di contatto con la Struttura Organizzativa, per le spese mediche e farmaceutiche, sostenute sul posto per malattia improvvisa e/o infortunio, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza di 1.000,00 Euro per Assicurato. Nei massimali indicati sono comprese: - le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato; - le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato. - le spese di ricerca e salvataggio, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro in Italia e di Euro 2.500,00 all’Estero.
Oggetto dell’assicurazione. A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è operante per gli infortuni che gli Assicurati, come individuati nelle specifiche categorie di polizza, subiscono nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate dal Contraente (rischi professionali). Sono compresi in garanzia: • l'annegamento; • gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad esposizione, contatto, ingestione o assorbimento di sostanze nocive e/o corrosive in genere; • la folgorazione; • l’assideramento o il congelamento; • gli infortuni causati da colpi di sole, di calore o di freddo, nonché dalle influenze termiche ed atmosferiche; • l'asfissia per involontaria aspirazione di gas, vapori o esalazioni velenose; • gli effetti della grandine e delle tempeste di vento; • gli effetti causati da scariche elettriche; • gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere; • gli infortuni determinati da vertigini, nonché gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, purché non cagionati da abuso di alcolici, uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, uso di sostanze stupefacenti e/o allucinogeni; • gli infortuni derivanti da colpa grave, imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; • il soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo; • le infezioni determinate da punture di insetti o di aracnidi, morsi di rettili o di animali, comprese le conseguenze dovute a vertigini o incoscienza causate da alterazioni patologiche conseguenti a morsi o punture, ma escluse le affezioni di cui gli insetti o gli animali siano portatori necessari; • le ernie traumatiche; • le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo; • gli infortuni derivanti da frane, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta di fulmini, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e maremoti; • gli infortuni derivanti da tumulti popolari, anche con movente politico, sociale o sindacale, scioperi, sommosse, attentati, aggressioni e violenze, azioni delittuose, atti vandalici o dolosi, attentati, rapina e sequestro (anche tentati), scippo, terrorismo e sabotaggio, azioni di dirottamento di aeromobili o di pirateria aerea, navale o altri mezzi, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; • gli infortuni derivanti da atti di temerarietà compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; • le lesioni muscolari (escl...
