Responsabilità solidale Clausole campione

Responsabilità solidale. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Responsabilità solidale. Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, l’assicurazione vale anche per i danni di cui l’Assicurato debba rispondere solidalmente con altri, limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza.
Responsabilità solidale l’assicurazione sopra delimitata vale anche per i danni di cui l’Assicurato debba rispondere solidalmente con altri, limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza.
Responsabilità solidale. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e non) la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell’assicurato stesso, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ex artt. 1298 e/o 2055 c.c.
Responsabilità solidale. In caso di Responsabilità Solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponde, ferma restando l’esperibilità dell’azione di regresso, fino a un massimo della quota di pertinenza dell’Assicurato stesso ed entro il limite del Massimale.
Responsabilità solidale. Nel caso di responsabilità solidale la Copertura Assicurativa vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone. Note
Responsabilità solidale. Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
Responsabilità solidale. In caso di responsabilità solidale del Contraente o dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno per intero di quanto dovuto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 2055 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Responsabilità solidale. (Art. 2055 del Codice Civile)
Responsabilità solidale. L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità civile dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.