Attività stagionali Clausole campione

Attività stagionali. Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i. Ad esclusione del recesso per dimissioni, mancato superamento del periodo di prova o giusta causa, entro tre mesi dalla cessazione del contratto a termine stagionale, su richiesta del lavoratore, l’agenzia, considerata l’esigenza di favorire la salvaguardia del patrimonio di professionalità e qualora sia ancora in essere il contratto commerciale e permanga l’esigenza lavorativa e della mansione legata alla stagionalità, propone allo stesso utilizzatore il nominativo del lavoratore stagionale richiedente. In caso di cambio di Agenzia la comunicazione di disponibilità alla continuità occupazionale viene trasmessa dal lavoratore all’utilizzatore e all’Agenzia subentrante.
Attività stagionali. 1. Per attività stagionali si intendono tutte quelle che per natura e finalità hanno carattere ricorrente e vengono svolte in determinati periodi dell’anno per rafforzare l’intervento su specifiche attività. La durata dell’attività non potrà risultare di norma inferiore a 30 giorni e superiore a 8 mesi, anche se non continuativi.
Attività stagionali. Nel 2009 dovrà proseguire l’attività di contrasto del lavoro nero, particolarmente diffuso nei pubblici esercizi in genere e, in particolare nelle aziende a carattere stagionale, che, per il fatto di svolgere in alcuni periodi picchi intensi di attività, sono spesso indotte a violare le norme in materia di assunzione e regolarizzazione dei dipendenti.
Attività stagionali. 1) Ferma restando la primaria necessità di perseguire un’occupazione stabile, qualora l’azienda svolga, o debba svolgere, attività stagionali motivate da picchi di produttività legati a particolari periodi dell’anno, purché di durata non inferiore a 60 giorni lavorativi, dovrà richiedere all’O.S. stipulante il presente CCNL, la sottoscrizione di apposito accordo di 2° livello al fine di disciplinare le particolari problematiche derivanti dalle peculiarità delle prestazioni.
Attività stagionali. 1) Le parti convengono che sono da considerarsi stagionali e, quindi, esenti dai limiti quantitativi per il computo dei tempi determinati, oltre le attività già previste nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525 come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n 378, anche le attività caratterizzate da intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
Attività stagionali. Nel caso in cui nell’unità produttiva si svolgano attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti in alcuni periodi dell’anno ed ove ciascuna di tali attività abbia una durata non inferiore a 60 giorni lavorativi, le Organizzazioni Sindacali firmatarie potranno comunicare, al fine di interpretarne le particolari problematiche, il nominativo di rappresentanti dei lavoratori addetti a tali attività. Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, la suddetta facoltà potrà essere esercitata quando sussistano congiuntamente nell’unità produttiva, al momento della comunicazione, le seguenti condizioni:
Attività stagionali. 1. Nel territorio comunale possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per uno o più periodi nell’arco dell’anno. Tali periodi, che devono essere riportati sull’autorizzazione, nel complesso non possono essere inferiori a 60 giorni o superiori a 240 giorni nell’arco di ciascun anno solare.15 12 Cfr. nota prot. 151/2°Sett. in data 1/2/1995 della Prefettura di Modena. [Per l’esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre 100 persone l'esercente, in applicazione dell’art. 19 della legge 241/1990 (così come modificato dal D.L. 35/05 convertito con modifiche dalla L. 80/2005), deve presentare una dichiarazione d'inizio attività di “piccolo trattenimento" ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.. Per l’esercizio degli altri trattenimenti e spettacoli occorre, invece, la preventiva autorizzazione di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.] 13 v. D.M. 19/8/1996 - Titolo IX.
Attività stagionali. (come da art. 51 D.Lgs 81/2015 e DPR 1525/1963): senza limiti, non viene richiesta l’apposizione delle causali
Attività stagionali. Sono considerate attività stagionali (per le quali non trova applicazione il limite complessivo di 24 mesi), quelle che si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno, tra cui le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrativo/contabili. All'interno di detto periodo, il contratto non potrà avere durata inferiore a 90 giorni. Per il settore del soccorso stradale e dei servizi alla mobilità la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio. I contratti stagionali possono essere stipulati per le seguenti figure: impiegato di banco, check in man, operatore call center Soccorso stradale/infomobilità, operatore di sosta/centrale operativa.
Attività stagionali. 1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.