Risarcimento danni Clausole campione

Risarcimento danni. I danni che, per la normativa in vigore, danno origine alle trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al dipendente non appena il datore di lavoro ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al dipendente a qualsiasi titolo.
Risarcimento danni. 1. L’azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio.
Risarcimento danni. 1. I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente alla lavoratrice e al lavoratore non appena l'azienda ne sia a conoscenza o comunque nei tempi necessari all'accertamento dei fatti.
Risarcimento danni. L’Utente che in qualsiasi modo abbia concorso a determinare danni agli impianti di pertinenza del Gestore sarà tenuto a risarcirli e sarà integralmente responsabile per danni a cose e persone derivanti da difetti di impianto o guasti nelle apparecchiature successivi al punto di consegna. Ugualmente, il Gestore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose e persone conseguenti a deficienze delle installazioni a valle del punto consegna derivanti dall’uso dell’acqua. L’Utente è tenuto, inoltre, ad informare il Gestore qualora riscontri la presenza di dispersioni dell’acqua. La responsabilità sarà da intendersi imputabile, in via tra loro solidale, al titolare del rapporto contrattuale unitamente ad eventuali soggetti terzi che avessero, con il loro comportamento, a determinare danni e pregiudizi alle strutture e/o al Gestore.
Risarcimento danni. Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso che, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate dovessero comportare l'interruzione del servizio prestato. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, Il Comune si riserva il diritto al risarcimento danni, compresi i disagi procurati ai terzi danneggiati.
Risarcimento danni. CAPITOLO IX°
Risarcimento danni. 1. I danni e le perdite imputabili a grave ed accertato dolo, colpa, o negligenza del Lavoratore, che possono comportare trattenute per il risarcimento, devono essere preventivamente e tempestivamente contestati al Lavoratore dal Datore di lavoro (ex. Art. 7 L. 300/70).
Risarcimento danni. La responsabilità di Xxxx, sia essa derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa derivante da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere il valore del Prodotto a cui tale responsabilità si ricollega. In nessun caso la Società potrà essere responsabile per mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso o fermo tecnico dei Prodotti o di qualsiasi macchinario associato, per reclami dell’Acquirente e/o di terzi relativi ai suddetti danni o per qualsiasi eventuale altro danno anche indiretto o consequenziale.
Risarcimento danni. L’ASM si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del contratto, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l’interruzione del pubblico servizio. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l’ASM, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dalla ditta Aggiudicataria, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Risarcimento danni. Chi ottiene l’uso dell’impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili. Resta inteso che il mantenimento dell’ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc., sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l’uso dell’impianto.