Commissione nazionale Clausole campione

Commissione nazionale. (1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto all’art. 35 del presente CCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza contrattuale denominato XX.XX.X.XX. - … a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni Nazionali stipulanti, di cui all'Accordo Nazionale stipulato in data … , modificato con accordi …
Commissione nazionale. La Commissione Nazionale ha il compito di garantire il rispetto degli accordi e di proporre alle Organizzazioni stipulanti le eventuali modifiche. A tal fine: - esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, con particolare riguardo alle norme poste a tutela dei diritti acquisiti; - interviene nel caso di mancato accordo fra le parti in sede di contrattazione territoriale o di secondo livello; - esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 60, di valere agli effetti della legge 11/08/1973 n. 533, di tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all’applicazione del contratto, nonché di tutte quelle relative ai licenziamenti individuali non derivanti da provvedimenti disciplinari. Ha inoltre il compito di: - raccogliere ed analizzare le informazioni relative al numero dei contratti di inserimento; - elaborare i progetti standard per l’apprendistato.
Commissione nazionale. Viene costituita una Commissione Nazionale alla quale partecipano le Parti interessate alla rete di diffusione. Tale Commissione si occupa di:
Commissione nazionale. 1. La Commissione nazionale è l’organo di governo del sistema E.C.M.
Commissione nazionale. Una commissione costituita da Fai, Flai e Uila nazionali effettuerà l’esame degli emendamenti presenti nei verbali dei Direttivi o attivi regio- nali come sopra richiamato. I verbali ed i documenti dei Direttivi e attivi regionali dovranno per- venire alle Organizzazioni Sindacali Nazionali entro la data suindicata (8 maggio 2019). Non verranno esaminati verbali e documenti che pervengano oltre la data prevista.
Commissione nazionale. Art. 416 (Convenzione)
Commissione nazionale. 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'art. 243 del presente c.c.n.l., con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all'accordo nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7 novembre 1972, che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.

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  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine:

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Livello nazionale Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei. Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Articolo 12

  • Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Commissione esaminatrice Ciascuna selezione di cui all’art. 1 del bando è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno uno di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento che, ove possibile, garantisce l’equilibrata rappresentanza di genere. Si evidenzia che se il dipartimento designa un professore di I fascia, è poi tenuto a fornire una rosa di quattro nominativi in cui figurino almeno tre docenti di II fascia. Diversamente, se il dipartimento designa un professore di II fascia non ha ulteriori limitazioni relative alla fascia nell’indicazione dei nominativi per il sorteggio. I professori sorteggiabili e il componente designato che ricoprono il ruolo di professore di prima fascia devono aver dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in una procedura concorsuale di Ateneo nell’anno solare (da intendersi come periodo di 365 giorni, decorrente da qualsiasi giorno del calendario) nel quale è indetta la procedura. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione sono allegati i curricula dei docenti proposti e la documentazione comprovante i requisiti richiesti nel precedente paragrafo. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L’amministrazione verifica le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura e di rinunciare alla nomina o presentare le proprie dimissioni che sono motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi, ciascuno dei candidati, specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore. Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, l'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. La presentazione dell’istanza di ricusazione sospende i lavori della Commissione fino alla decisione del Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l’esistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l’amministrazione provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all’interno della rosa di nominativi di cui al presente articolo.

  • Documentazione Di Gara Chiarimenti E Comunicazioni 3 2.1 Documenti di gara 3 2.2 Chiarimenti 4 2.3 Comunicazioni 4

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Commissione di conciliazione La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.