SEZIONE TUTELA LEGALE Clausole campione

SEZIONE TUTELA LEGALE. Il Contraente / Assicurato deve: 1. Denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente; 2. Informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. 3. Fornire le prove e argomentazioni per permettere ad D.A.S. di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni. 4. Restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l’Assicurato deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S.: • nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva; • nella chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile, se la garanzia non opera perché l’assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. 5. Per la garanzia aggiuntiva Retroattività (se acquistata) il Contraente/Assicurato, se ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, ha l’obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell’inizio dell’efficacia della copertura assicurativa della presente polizza anche alla Compagnia presso l...
SEZIONE TUTELA LEGALE. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. (Operante solo se riportata sul Modulo di Polizza)
SEZIONE TUTELA LEGALE. Quando l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, l’Assicuratore non copre le seguenti spese: - compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; - compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG; - spese per l’indennità di trasferta; - spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Xxxxxxxx; - spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; - multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con ARAG; - ogni duplicazione di onorari in caso di domiciliazione. L’Assicurazione non opera per sinistri relativi a: 1. diritto di famiglia, successioni o donazioni; 2. materia fiscale o amministrativa; 3. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; 4. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; 5. fatti dolosi dei soggetti assicurati; 6. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; 7. vertenze con Net Insurance S.p.A.; 8. adesione ad azioni di classe (class action).
SEZIONE TUTELA LEGALE. L’assicurazione copre le spese dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato/Contraente e del suo nucleo familiare. Rientrano in garanzia le seguenti spese: • per l’intervento di un legale; • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; • conseguenti ad una transazione autorizzata dall’Impresa, comprese le spese della controparte autorizzate dall’Impresa; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’assicurato, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari; • Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l’Impresa assicura: - le spese per l’assistenza di un interprete; - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; - l’anticipo della cauzione disposta dall’Autorità competente. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della sua vita privata e può essere prestata in due formulazioni: • Classic: l’Assicurato è tutelato qualora: - subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; - sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l’Assicurato nella veste di ciclomotorista, ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. • Elite: oltre a quanto compreso nella copertura Classic, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della sua vita privata qualora: • debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale comprese le controversie relative: - alla locazione, al d...
SEZIONE TUTELA LEGALE. Premessa
SEZIONE TUTELA LEGALE. Garantisce le spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato. La Sezione Tutela Legale prevede due garanzie denominate “Tutela Legale Estesa” e “Tutela Legale Base”. Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Tutela Legale Estesa” gli articoli 5.1) “Oggetto dell’assicurazione” e 5.9) “Prestazioni garantite” e per la “Tutela Legale Base” gli articoli 5.11) “Oggetto dell’assicurazione” e 5.19) “Prestazioni garantite” delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: - 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”; - 5.2) e 5.12) “Delimitazioni”; - 5.3) e 5.13) “Insorgenza del caso assicurativo”; - 5.10) e 5.20) “Esclusioni”;
SEZIONE TUTELA LEGALE. La garanzia opera in relazione alle spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale, per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi nei confronti di terzi prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla Circolazione del veicolo assicurato e per le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero punti della patente. Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Tutela Legale” gli articoli 5.1) “Oggetto della garanzia Tutela Legale” e 5.12) “Operatività della garanzia tutela della circolazione”, 5.14) “Patente a punti” e 5.11) “Ripartizione dell’assicurazione e delega” delle Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE TUTELA LEGALE. La Compagnia s’impegna a esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:
SEZIONE TUTELA LEGALE. (Versione GOLD) L’offerta assicurativa è proposta secondo due possibili opzioni di vendita: Versione SILVER e Versione GOLD:  Mi Fido Versione SILVER: prevede la garanzia Rimborso Spese Mediche Veternarie;  Mi Fido Versione GOLD: prevede le garanzie Rimborso Spese Mediche Veterinarie, Responsabilità civile terzi e Tutela Legale.