Minimo garantito Clausole campione

Minimo garantito. Indipendentemente dal fatturato realizzato, il Licenziatario si impegna, nella più ampia e valida forma legale, a versare direttamente alla Società un minimo garantito annuo come da offerta, oltre IVA, per tutta la durata del contratto, da corrispondere a seguito di emissione di relativa fattura da parte della Società, tassativamente entro le scadenze improcrastinabili di seguito indicate: − anno 20xx, € xxxx (xxxmila): n° 4 (quattro) rate da € xxx (xxx); − anno 20xx, € xxxx (xxxxmila): n° 4 (quattro) rate da € xxx (xxx); Il Licenziatario si impegna a versare alla Società il minimo garantito sul conto corrente bancario IBAN presso la Banca . È fatto obbligo al Licenziatario di corrispondere alla Società il minimo garantito a seguito della ricezione della fattura e, comunque, entro le scadenze improcrastinabili sopra stabilite. L’inosservanza di quanto stabilito nel presente articolo, ivi compresa: − la mancata consegna dell’estratto conto; − il mancato e/o ritardato pagamento delle royalties di cui all’articolo 9; − il mancato e/o ritardato pagamento del minimo garantito di cui al presente articolo, costituirà grave inadempienza contrattuale e darà diritto alla Società – decorsi trenta giorni calendariali dalla ricezione da parte del Licenziatario della “diffida ad adempiere” formalizzata dalla Società medesima (con lettera raccomandata A.R., anticipata via PEC) – di dichiarare l’immediata risoluzione del contratto, con le conseguenze previste a carico del Licenziatario. In tale evenienza, il Licenziatario sarà comunque obbligato al pagamento del dovuto e sarà soggetto al pagamento, a favore della Società, di una penale di importo pari al minimo garantito e/o alle royalties non corrisposte, maggiorata del 20% (venti per cento).
Minimo garantito qualora l’assemblea di Assicurazioni Generali S.p.A. non deliberi alcuna erogazione di dividendo, oppure le previste modalità di calcolo diano luogo a valori che non raggiungono il 25% rispetto agli importi percepiti dal singolo l’anno precedente, tali valori saranno integrati in modo da garantire al singolo cifre pari al 25% rispetto all'importo percepito l'anno precedente. Si precisa che gli importi integrativi non saranno conglobati in tabella e, pertanto, non costituiranno base di calcolo per l’aggiornamento della stessa per gli esercizi successivi. Nel caso l’ipotesi descritta nel primo capoverso si ripresenti nell’anno immediatamente successivo, non verrà garantita alcuna integrazione.
Minimo garantito. Il rendimento minimo garantito sarà annualmente pari a 0% e verranno consolidati i rendimenti positivi tempo per tempo conseguiti dalla Gestione Separata. Sono altresì consolidati i rendimenti ed il capitale maturato negli anni precedenti sino al 31.12.2021. In deroga all’introduzione del nuovo minimo garantito: • per il periodo transitorio dall’1.1.2022 all’1.1.2024, con riferimento ai capitali rispetto ai quali si applica oggi una rivalutazione minima garantita superiore allo 0%, questi ultimi continueranno a rivalutarsi con il medesimo livello di garanzia, e quindi fermi gli attuali rendimenti effettivi, e con il massimo del 3% ; • per il periodo transitorio dall’1.1.2024 all’1.1.2026, con riferimento ai capitali rispetto ai quali si applica oggi una rivalutazione minima garantita superiore allo 0%, questi ultimi continueranno a rivalutarsi con il medesimo livello di garanzia, e quindi fermi gli attuali rendimenti effettivi, e con il massimo del 2%; • per il periodo transitorio dall’1.1.2026 all’1.1.2028, con riferimento ai capitali rispetto ai quali si applica oggi una rivalutazione minima garantita superiore allo 0%, questi ultimi continueranno a rivalutarsi con il medesimo livello di garanzia, e quindi fermi gli attuali rendimenti effettivi, e con il massimo del 1%. Quanto specificato per i periodi transitori vale per l’applicazione dei minimi garantiti ferma la regola di rivalutazione delle prestazioni che, anno per anno, consolida il massimo tra il minimo garantito ed il rendimento della gestione separata di riferimento al netto del rendimento trattenuto. Fanno eccezione i Soci Cessati (le cui condizioni sono disciplinate dal Fondo Pensione) ed i Soci Onorari che abbiano già raggiunto i requisiti di accesso alla prestazione previdenziale di vecchiaia (ad oggi 67 anni). Per tali soci Onorari che hanno raggiunto i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica e che tempo per tempo li raggiungeranno, con decorrenza 1.1.2022 ovvero l’anniversario di polizza successivo alla maturazione del relativo requisito, il rendimento minimo garantito sarà annualmente pari a 0% sull’intera posizione previdenziale e verranno consolidati i rendimenti positivi tempo per tempo conseguiti dalla Gestione Separata.
Minimo garantito. In relazione al corrispettivo variabile indicato nel precedente punto A), l’Operatore si impegna a riconoscere a S.E.A. un minimo garantito complessivo, per il primo anno contrattuale, pari ad € ……………… +IVA , corrispondente al 50% del minimo garantito offerto di cui allo “Schema di offerta economica presentata dall’Operatore” (Allegato D). Per il secondo anno contrattuale, il minimo garantito sarà pari ad € ……………… +IVA , corrispondente al 100% del minimo garantito offerto di cui allo “Schema di offerta economica presentata dall’Operatore” (Allegato D). A partire dalla terza annualità contrattuale il minimo garantito sarà pari al 90% di quanto effettivamente corrisposto a SEA nell’anno contrattuale precedente e così anche per le successive annualità, fermo restando che in ogni caso non potrà mai risultare inferiore al minimo garantito della seconda annualità contrattuale. Nel caso in cui l’Operatore venga immesso nel possesso degli Spazi, prima della formalizzazione del presente Accordo, S.E.A. procederà, comunque, alla fatturazione dei corrispettivi di cui sopra a fronte dell’occupazione provvisoria degli stessi. I corrispettivi di cui al presente punto 3.1.1. tutti insieme definiti “Corrispettivi Spazi”.
Minimo garantito. In ogni caso il concessionario verserà al Comune un minimo garantito annuo, offerto in sede di gara, al lordo dell’aggio di riscossione per i proventi dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, quantificato come base di gara in € 60.000,00. I versamenti da effettuare al Comune dovranno essere eseguiti secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 9.
Minimo garantito. Nel caso in cui il ricavato della vendita mensile fosse inferiore ad € 2000,00, l’accipiens si obbliga a corrispondere al tradens un importo pari ad € 2.000,00 mensili per i primi tre mesi successivi alla sottoscrizione del contratto di affitto, dal quarto mese in poi un importo pari ad € 5.000,00.
Minimo garantito. In ogni caso, la Rai versa all’Autore la somma di € …. a titolo di minimo garantito rispettando le seguenti scadenze: - € …. , alla firma del presente contratto, - € …. , il … Nel caso in cui il totale delle somme spettanti all’Autore ai sensi dell’art. 11.2 ecceda il minimo garantito, la Rai può detrarre il minimo garantito dal totale dovuto e corrisponde all’Autore la differenza.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.