Onere della prova Clausole campione

Onere della prova. In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’indennizzo o al risarcimento.
Onere della prova. È a carico di chi richiede l’indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di polizza.
Onere della prova. In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione contrattuale dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientri nelle garanzie è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all’Indennizzo.
Onere della prova. Per ogni richiesta di indennizzo e/o azione legale finalizzata a ottenere il pagamento dell’indennizzo in forza della presente Condizione Particolare, resta a carico dell’Assicurato l’onere di provare:
Onere della prova. Al sorgere di una contestazione tra l’Assicurato e la Compagnia, relativamente ad un Sinistro, spetterà all’Assicurato provare che le condizioni della Polizza e le procedure di gestione e di recupero del credito stabilite nella Proposta siano state rispettate. La comunicazione da parte dell’Assicurato del nome di un Cliente nella Proposta o in qualsiasi altro documento inviato prima o dopo la firma della Polizza non implica la copertura del Cliente nominato.
Onere della prova. 1. Qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato, si presume che fosse sussistente al momento della consegna del bene, salvo prova contraria o che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.
Onere della prova. 7 . 1 . È noto che in tema di rapporti bancar i , quando – come in questo caso – sia la Banca, quale attrice sostanziale, ad agire per la condanna del cliente al pagamento del saldo, la stessa sia onerata , una volta esclusa, come nella fattispecie, la validità di una parte delle pattuizioni, della prova del credito, 1 Si riporta a titolo esemplificativo la tabella contenuta nell’estratto conto del 30.06.2009: 2428 fornita, di regola, mediante al produzione dell’ intera serie degli estratti conto, i quali forniscono dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, essendo inutilizzabili, invece, a tal f ine, criteri presuntivi od approssimativi. ( x. Xxxx. Sez. 1 , Sentenza n. 10692 del 10 / 05 / 2007 ; Sez. 1 , Sentenza n. 21597 del 20 / 09 / 2013 ; Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13 / 10 / 2016 e Sez. 1 - , Sentenza n. 23313 del 27 / 09 / 2018 ). Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7572de1158c0b121bd935a453353c8ae
Onere della prova. 1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore; b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto; c) l'esecuzione del contratto; d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
Onere della prova. 1. La legge che disciplina un’obbligazione contrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di ob­ bligazioni contrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l’onere della prova.
Onere della prova. Nel caso in cui la Segreteria GlobalG.A.P. riceva segnalazioni relative al prodotto certificato fornito da produttori registrati (es. contaminazione microbica) è onere del produttore verificare la segnalazione e fornire a Certiquality entro un termine stabilito, adeguate evidenze che dimostrino la conformità allo Standard GlobalG.A.P. Il produttore deve avere un sistema di rintracciabilità del prodotto che gli consenta di verificare la segnalazione. Se le evidenze includono analisi di laboratorio deve essere assicurato l’utilizzo di laboratori accreditati (ISO 17025) e un campionamento indipendente. Se la documentazione fornita risulta insufficiente o inadeguata Certiquality attiverà la procedura delle sanzioni come previsto al par. 8.