Common use of Xxxxx Xxxxxx Clause in Contracts

Xxxxx Xxxxxx. In un numero consistente di categorie, gli accordi disciplinano l’ulteriore e ‘travagliato’ profilo degli intervalli temporali minimi che devono intercorrere tra un contratto a termine e il successivo, pena la trasformazione del secondo in contratto a tempo determinato. L’autonomia collettiva è intervenuta in tale ambito, nella maggior parte dei casi, su invito e nei limiti del rinvio ad essa operato dal legislatore54. La durata dei predetti intervalli temporali era originariamente fissata dall’art. 5, co. 3, d.lgs. 368/2001, in 10 giorni per contratti fino a sei mesi e in 20 giorni per contratti superiori a sei mesi. Tale disposizione è stata modificata, innanzitutto, dalla l. 28.6.2012, n. 92 (cd. riforma Fornero), aumentando (rispettivamente, a 60 e 90 giorni) la durata di tali intervalli minimi e affidando alla contrattazione la possibilità di prevedere intervalli ridotti (rispettivamente, di 20 e 30 giorni) in ipotesi specifiche55. Successivamente, la l. 7.8.2012, n. 13456, ha stabilito l’applicazione dei predetti intervalli ridotti alle attività stagionali, di cui all’art. 5, co. 4-ter, e, senza predeterminare ipotesi specifiche, ha affidato alla contrattazione collettiva la delega ad individuare ulteriori casi di applicazione di tali intervalli xxxxxxx00. Le parti negoziali, in diversi casi, hanno sfruttato tale (più ampia) delega legislativa, individuando le ipotesi di applicazione dei predetti intervalli ridotti58. Peraltro, non può non segnalarsi come, in alcuni casi, l’autonomia collettiva sia fuoriuscita dal predetto spazio derogatorio concessole dal legislatore. L’aver convenuto, a livello nazionale, 54 Per una puntuale analisi dei recenti interventi negoziali su tale profilo, vedi X. XXXXX, Dall’accordo del settore turismo ai recenti rinnovi: la successione di più contratti a termine, in DRI, 2013, 809.

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Xxxxx Xxxxxx. In un numero consistente di categoriebis, gli accordi disciplinano l’ulteriore e ‘travagliato’ profilo degli intervalli temporali minimi che devono intercorrere tra un contratto a termine e il successivo, pena la trasformazione del secondo in contratto a tempo determinatolett. L’autonomia collettiva è intervenuta in tale ambito, nella maggior parte dei casi, su invito e nei limiti del rinvio ad essa operato dal legislatore54. La durata dei predetti intervalli temporali era originariamente fissata dall’art. 5, co. 3b), d.lgs. 368/2001, in 10 giorni per contratti fino a sei mesi e in 20 giorni per contratti superiori a sei mesiintrodotto dal d.l. Tale disposizione 76/2013, che prevede il più volte richiamato rinvio legale ‘ampio’26. Una particolare attenzione è stata modificataaltresì dedicata dall’autonomia collettiva, innanzituttosoprattutto negli ultimi anni, dalla l. 28.6.2012alla stipulazione di contratti a tempo determinato per ragioni sostitutive. Alcune intese sono intervenute con riferimento all’ipotesi di assenza di lavoratori per congedo di maternità, n. 92 paternità o parentale, rispetto alla quale l’art. 4, co. 1, d.lgs. 151/2001, consente l’assunzione a termine ‘anticipata’ di un mese rispetto al periodo di assenza del lavoratore che deve usufruire del congedo. Sfruttando lo spazio concesso alla contrattazione in tal senso (cdart. riforma Fornero4, co. 2, d.lgs. 151/2001), aumentando (rispettivamente, a 60 e 90 giorni) la durata di tali intervalli minimi e affidando alla contrattazione le parti negoziali hanno previsto la possibilità di prevedere intervalli ridotti effettuare la predetta assunzione a termine ‘anticipata’ all’interno di un periodo superiore rispetto a quello di un mese previsto per legge, nell’intento di agevolare l’affiancamento e il passaggio delle consegne tra i due lavoratori27. Del resto, prescindendo da un rinvio legale in tal senso, in molte altre ipotesi la contrattazione ha più in generale consentito, nel caso di ricorso al contratto a termine per ragioni sostitutive, l’affiancamento fra il lavoratore sostituito e il sostituto28. Dalla fine del 2001 in poi, le parti hanno inoltre adempiuto ai rinvii all’autonomia collettiva, presenti nel d.lgs. 368/2001 (rispettivamenteanche in virtù delle modifiche legislative intervenute di seguito), riguardanti aspetti della disciplina del contratto a tempo determinato ulteriori rispetto alle ipotesi di legittima apposizione del termine. I ccnl hanno individuato, ai sensi dell’art. 10, co. 7, d.lgs. 368/2001, i limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a 26 Peraltro, resta ferma la possibilità, ex art. 8, l. 148/11, di 20 ricorrere in materia a specifiche intese di prossimità a livello aziendale o territoriale, ove esse soddisfino criteri e 30 giorni) in ipotesi specifiche55. Successivamente, la l. 7.8.2012, n. 13456, ha stabilito l’applicazione dei predetti intervalli ridotti alle attività stagionali, di cui all’art. 5, co. 4-ter, requisiti ivi previsti e, senza predeterminare ipotesi specifiche, ha affidato alla contrattazione collettiva la delega ad individuare ulteriori casi di applicazione di tali intervalli xxxxxxx00. Le parti negoziali, in diversi casi, hanno sfruttato tale (più ampia) delega legislativa, individuando le ipotesi di applicazione dei predetti intervalli ridotti58. Peraltroparticolare, non può non segnalarsi come, in alcuni casi, l’autonomia collettiva sia fuoriuscita dal predetto spazio derogatorio concessole dal legislatore. L’aver convenuto, a livello nazionale, 54 Per una puntuale analisi dei recenti interventi negoziali su tale profilo, vedi X. XXXXX, Dall’accordo del settore turismo ai recenti rinnovi: contrastino con la successione di più contratti a termine, in DRI, 2013, 809Costituzione e con i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

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Xxxxx Xxxxxx. In un considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto. Ebbene, rispetto al quadro normativo sopra sintetizzato, sia le clausole contrattuali relative al numero consistente massimo di categorieapprendisti che quelle relative alla stabilizzazione, previste da accordi stipulati nel lasso di tempo intercorrente tra il TU e la riforma Fornero, possono ritenersi valide anche dopo l’intervento regolativo di quest’ultima, appena sintetizzato. Rispetto alla disciplina introdotta dalla riforma Fornero (e oggi vigente), le predette disposizioni contrattuali fissano una soglia massima più bassa di contratti di apprendistato stipulabili210 e - quasi nella totalità dei casi e pur nella diversità delle soluzioni adottate - prevedono una quota di conferma più alta di quelle previste nell’attuale quadro normativo211. Nonostante il ‘dato aritmetico’ possa risultare fuorviante212, a ben vedere le clausole negoziali sopra menzionate - seppure relativamente a profili distinti - risultano entrambe ‘più severe’ rispetto alla successiva disciplina legale, limitativa del ricorso all’apprendistato, e hanno una ratio comune, trattandosi di una duplice limitazione numerica all’utilizzo dell’apprendistato (e, per questo motivo, devono plausibilmente avere gli stessi effetti sanzionatori, sebbene il TU indichi espressamente la sanzione della ‘conversione’ solo per i contratti stipulati in violazione delle quote legali di conferma e non anche per quelli eccedenti rispetto ai tetti massimi per il ricorso all’apprendistato213). 210 Ci si riferisce, evidentemente, alle intese, citate in precedenza, che hanno esplicitamente ribadito (o ridotto) il tetto legale del 100%. Il problema del coordinamento con la disciplina legale successiva non si pone per gli accordi disciplinano l’ulteriore che, con una soluzione ‘dinamica’, hanno stabilito che il numero complessivo di apprendisti da assumere è quello previsto dalla legge (v., ad esempio, il ccnl Farmacie Federfarma 28.6.12) o per quelle categorie in cui la contrattazione è intervenuta, dopo la modifica del predetto dato normativo, e ‘travagliato’ profilo degli intervalli temporali minimi ha uniformato alla nuova soglia legale le precedenti clausole negoziali concordate in materia (ccnl Panificatori Fippa e Assopanificatori 13.2.13). 211 L’aspetto da ultimo evidenziato consente di evitare un improbabile confronto fra clausole contrattuali relative alla quota di conferma (che, come evidenziato, stabiliscono periodi diversi entro i quali operare il computo) e la disciplina legislativa, che devono intercorrere tra un contratto a termine e individua al riguardo il successivo, pena la trasformazione del secondo in contratto a tempo determinato. L’autonomia collettiva è intervenuta in tale ambito, nella maggior parte dei casi, su invito e nei limiti del rinvio ad essa operato dal legislatore54. La durata dei predetti intervalli temporali era originariamente fissata dall’art. 5, co. 3, d.lgs. 368/2001, in 10 giorni per contratti fino a sei mesi e in 20 giorni per contratti superiori a sei periodo di 36 mesi. Tale disposizione è stata modificatadelicata valutazione comparativa potrebbe invece essere necessaria - fatta salva l’ipotesi di un nuovo intervento negoziale - al termine della fase transitoria (il 18.7.15, innanzituttoquando sarà operativa la soglia legale di stabilizzazione del 50% dei contratti di apprendistato ‘scaduti’ nei precedenti 36 mesi), dalla l. 28.6.2012con riferimento al ccnl Studi Professionali Confprofessioni, Confederetecnica, Cipa 29.11.11, che prevede, come indicato, la stabilizzazione del 50% dei contratti scaduti negli ultimi 18 mesi. 212 Cfr. X. XXXXXXX, G. ROMA e X. XXXXXX, La contrattazione…, cit., 95. 213 Nel senso indicato nel testo, v., infatti, la circolare del Ministero del Lavoro del 21.1.13, n. 92 (cd. riforma Fornero), aumentando (rispettivamente, a 60 e 90 giorni) la durata di tali intervalli minimi e affidando alla contrattazione la possibilità di prevedere intervalli ridotti (rispettivamente, di 20 e 30 giorni) in ipotesi specifiche55. Successivamente, la l. 7.8.2012, n. 13456, ha stabilito l’applicazione dei predetti intervalli ridotti alle attività stagionali, di cui all’art. 5, co. 4-ter9. Del resto, equale altra sanzione può immaginarsi per l’instaurazione di rapporti di apprendistato ‘oltre’ i tetti quantitativi massimi fissati dalla legge o oltre quelli, senza predeterminare ipotesi specifichepiù bassi, ha affidato alla contrattazione collettiva la delega ad individuare ulteriori casi di applicazione di tali intervalli xxxxxxx00. Le parti negoziali, in diversi casi, hanno sfruttato tale (più ampia) delega legislativa, individuando le ipotesi di applicazione dei predetti intervalli ridotti58. Peraltro, non può non segnalarsi come, in alcuni casi, l’autonomia collettiva sia fuoriuscita dal predetto spazio derogatorio concessole dal legislatore. L’aver convenuto, a livello nazionale, 54 Per una puntuale analisi dei recenti interventi negoziali su tale profilo, vedi X. XXXXX, Dall’accordo del settore turismo ai recenti rinnovi: la successione di più contratti a termine, in DRI, 2013, 809.eventualmente previsti dalla contrattazione?

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Xxxxx Xxxxxx. In un numero consistente di categorieprevigente quadro normativo, gli accordi disciplinano l’ulteriore e ‘travagliato’ profilo degli intervalli temporali minimi riconoscendo al lavoratore il diritto al ripensamento anche dopo la diversa scelta del legislatore del 200387. Una tutela inferiore, ma comunque consistente, è riconosciuta ai lavoratori da altre disposizioni negoziali che devono intercorrere tra un contratto a termine e il successivo, pena la trasformazione del secondo (riprendendo quanto in contratto a tempo determinato. L’autonomia collettiva è intervenuta alcuni casi previsto in tale ambito, nella maggior parte dei casi, su invito e nei limiti del rinvio ad essa operato dal legislatore54. La durata dei predetti intervalli temporali era originariamente fissata dall’art. 5, co. 3, sede negoziale prima d.lgs. 368/2001276/2003) prevedono la sospensione dell’applicazione delle clausole elastiche e flessibili nel caso in cui sopraggiungano documentate ragioni, fino al permanere delle stesse88; uno scarso contributo all’effettiva tutela del lavoratore sembra offerto, invece, dai contratti che stabiliscono che, ove il datore o il lavoratore interessato lo richiedano, con il consenso dell’altra parte può sospendersi l’operatività delle clausole predette89. Le citate disposizioni contrattuali possono, in 10 giorni per contratti fino a sei mesi e in 20 giorni per contratti superiori a sei mesi. Tale disposizione è stata modificataun certo senso, innanzitutto, dalla considerarsi anticipatorie dell’intervento della l. 28.6.2012, n. 92 92/2012 (cd. cosiddetta riforma Fornero), aumentando (rispettivamente, a 60 e 90 giorni) la durata di tali intervalli minimi e affidando alla contrattazione la possibilità di prevedere intervalli ridotti (rispettivamente, di 20 e 30 giorni) in ipotesi specifiche55. Successivamente, la l. 7.8.2012, n. 13456, che ha stabilito l’applicazione dei predetti intervalli ridotti alle attività stagionali, di cui all’art. 5, co. 4-ter, e, senza predeterminare ipotesi specifiche, ha affidato rinviato alla contrattazione collettiva la delega ad individuare ulteriori casi definizione di applicazione condizioni e modalità per l’eliminazione e la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, salvo il necessario coordinamento con la diretta attribuzione ex lege a soggetti specifici della facoltà di tali intervalli xxxxxxx00revocare il consenso all’utilizzazione delle predette clausole. Le Quanto alla contrattazione successiva alla riforma Fornero, almeno nelle prime intese le parti negozialinegoziali sembrano aver travisato e travalicato, in diversi casimateria, hanno sfruttato tale il rinvio legislativo contenuto nell’art. 3, co. 7, numero 3-bis, d.lgs. 61/2000. Difatti, piuttosto che definire condizioni e modalità di esercizio del diritto di ripensamento in relazione alle clausole flessibili ed elastiche stabilite ai sensi dello stesso art. 3, co. 7, sono state previste limitazioni formali, temporali e quantitative all’esercizio del diritto in relazione alle uniche ipotesi in cui il medesimo diritto è già previsto per legge (più ampiaart. 3, co. 9, d.lgs. 61/2000)90. Ebbene, seppure si autodichiarino 87 V., fra gli altri, il ccnl Edili cooperative 24.6.08, il ccnl Servizi ambientali Federambiente 23.12.09, il ccnl Turismo Confindustria 3.2.08, il ccnl Trasporto Confetra e altre 3.11.06 (che, riprendendo l’originario art. 3, co. 10, d.lgs. 61/00, prevede la possibilità per il part- timer di dare disdetta alle clausole elastiche e flessibili decorsi 5 mesi dalla stipulazione del patto di flessibilità e con un preavviso di un mese) delega legislativae il ccnl Autostrade Federreti, individuando le ipotesi di applicazione dei predetti intervalli ridotti58. PeraltroFise, non può non segnalarsi come, in alcuni casi, l’autonomia collettiva sia fuoriuscita dal predetto spazio derogatorio concessole dal legislatore. L’aver convenuto, a livello nazionale, 54 Per una puntuale analisi dei recenti interventi negoziali su tale profilo, vedi X. XXXXX, Dall’accordo del settore turismo ai recenti rinnovi: la successione di più contratti a termine, in DRI, 2013, 809.Acap

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Xxxxx Xxxxxx. In un numero consistente una modifica apportata dalla l. 9.8.2013, n. 99, in sede di categorieconversione del predetto decreto-legge, gli accordi disciplinano l’ulteriore e non opera neppure il divieto di assunzioni travagliatosuccessiveprofilo degli intervalli temporali minimi che devono intercorrere tra un contratto a termine e il successivo(ossia effettuate senza soluzione di continuità), pena la trasformazione del secondo in contratto a tempo determinato. L’autonomia collettiva è intervenuta in tale ambito, nella maggior parte dei casi, su invito e nei limiti del rinvio ad essa operato dal legislatore54. La durata dei predetti intervalli temporali era originariamente fissata previsto dall’art. 5, co. 34, d.lgs. 368/2001368/200162. Sorvolando sulla schizofrenia del legislatore, in 10 giorni per contratti questa sede interessa soprattutto evidenziare che la definizione negoziale di intervalli minimi, operata dalla contrattazione sopra citata in ottemperanza al previgente rinvio legislativo, non deve necessariamente ritenersi ‘superata’ dalla scelta regolativa effettuata in materia dal legislatore del 2013 con il d.l. 76/2013. Almeno fino a sei mesi ad un nuovo e auspicabile intervento dell’autonomia collettiva in 20 giorni per contratti superiori a sei mesi. Tale disposizione è stata modificatamateria, innanzitutto, dalla l. 28.6.2012, n. 92 (cd. riforma Fornero), aumentando può difatti affermarsi la persistente validità della citata disciplina contrattuale - che riduce (rispettivamente, a 20 e 30 giorni) gli intervalli minimi legali individuati nel previgente quadro normativo - in considerazione del fatto che essa introduce limiti all’utilizzo del contratto a termine più stringenti dei vigenti limiti legali (come ricordato, oggi la durata minima dei predetti intervalli temporali è fissata, rispettivamente, a 10 e 20 giorni)63. Per la stessa ragione, ossia in considerazione del carattere migliorativo della disciplina contrattuale, sono del resto valide le clausole negoziali, introdotte dopo l’emanazione del predetto decreto legge, che stabiliscono intervalli temporali più lunghi di quelli introdotti da tale decreto64-65. Non può, tuttavia, nascondersi una seria resistenza ad includere in tale ultima categoria il peculiare caso della disciplina contrattuale stabilita in materia dal ccnl Comunicazione Confapi 2.7.13. Se non sfugge qualche elemento, tale accordo avrebbe individuato alcune ipotesi di applicazione degli intervalli temporali di 20 e 30 giorni (‘ridotti’, se raffrontati ai 60 e 90 giorni previsti in linea generale dalla riforma Fornero) nonostante gli intervalli legali fossero già stati ulteriormente ridotti, qualche giorno prima, dal d.l. 28.6.2013, n. 76, e portati a 10 e 20 giorni) la durata . Ebbene, nell’ipotesi in cui il quadro sia questo, sembra plausibile - nell’attesa di tali un auspicabile intervento chiarificatore delle 62 Se, con riferimento all’esclusione degli intervalli minimi e affidando nel caso delle attività stagionali, appare curiosa la fattispecie, ammessa dal legislatore, di assunzioni a termine senza soluzione di continuità effettuate per attività stagionali, deve soprattutto evidenziarsi il notevole ‘peso’ del rinvio con cui si attribuisce alla contrattazione la possibilità di prevedere intervalli ridotti (rispettivamente, di 20 e 30 giorni) in ipotesi specifiche55. Successivamente, la l. 7.8.2012, n. 13456, ha stabilito l’applicazione dei predetti intervalli ridotti alle attività stagionali, di cui all’art. 5, co. 4-ter, e, senza predeterminare ipotesi specifiche, ha affidato alla contrattazione collettiva la delega ad individuare ulteriori casi di applicazione di tali intervalli xxxxxxx00. Le parti negoziali, in diversi casi, hanno sfruttato tale (più ampia) delega legislativa, individuando le ipotesi di applicazione dei predetti intervalli ridotti58. Peraltro, non può non segnalarsi come, in alcuni casi, l’autonomia collettiva sia fuoriuscita dal predetto spazio derogatorio concessole dal legislatore. L’aver convenuto, consentire il ricorso a livello nazionale, 54 Per una puntuale analisi dei recenti interventi negoziali su tale profilo, vedi X. XXXXX, Dall’accordo del settore turismo ai recenti rinnovi: la successione di più contratti a termine, in DRI, 2013, 809termine con lo stesso lavoratore senza alcuna interruzione.

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