Relazione illustrativa Clausole campione

Relazione illustrativa. Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Relazione illustrativa. In data 16/11/2020 è stata sottoscritto l'accordo relativo alla contrattazione decentrata integrativa 2019 – 2021 per la parte giuridica e 2019 per la parte econonomica nonché 2020 -limitatamente alle PEO- del personale dipendente. L'accordo è stato approvato con delibera di Giunta n.273/2020 cui accede il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n.45/2020. Per l'accordo annuale 2021 si è proceduto inizialmente con un "accordo stralcio" per le sole PEO, aventi decorrenza 1/01/2021, sottoscritto in data 26/10/2021. In merito a detto "accordo stralcio" veniva predisposto il relativo storno di fondi come richiesto con nota del sottoscritto p.g.n.86890 del 27/10/2021 per agevolare gli adempimenti amministrativi e stipendiali connessi tenuto conto delle scadenze di fine anno; il Collegio dei Revisori rendeva il proprio parere favorevole sullo storno con verbale n.66/2021 tenuto conto che la somma necessaria risulta interamente finanziata con le risorse di "parte stabile" del FRD come attestato dal sottoscritto e dal dirigente dei "Servizi Finanziari". Il presente CCDI è pertanto l'accordo definitivo annuale 2021 di natura economica a seguito anche della esatta quantificazione della somma necessaria per le PEO (euro 102.240,64) già stanziata ed erogata con la busta paga di dicembre. La delegazione trattante di parte pubblica risulta regolarmente costituita, in base al Regolamento d'Organizzazione di cui alla delibera di Giunta n.411/2011 e s.m.i., con la partecipazione del dirigente del “Gabinetto del Sindaco” nonché del “Servizio Personale” Xxxx.Xxxxxx Xxxxxx (Presidente) e dal dirigente del “Servizio Finanziario” Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx (componente). Le XX.XX. presenti al tavolo contrattuale con firma della preintesa economica 2021 sono state: RSU CGIL FP CISL FP UIL FPL CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI La trattativa si è chiusa il 13/12/2021. La trattativa è stata semplice in relazione al fatto che vengono applicati istituti e destinazioni finanziarie già convenuti con il CCDI normativo precedente 2019-2021 avendo chiaro l'esatto importo del valore delle PEO che gravano sul 2021. In relazione alle richieste sindacali si è apportata una modifica relativa alla dinamica di attribuzione delle PEO al fine di non pregiudicare le valutazioni N.V. (non valutabili) di particolari categorie di dipendenti assenti dal servizio in quanto tutelate dall'ordinamento giuridico -maternità obbligatoria, infortunio sul lavoro, terapia salvavita- salvo i diritti ...
Relazione illustrativa. Le modifiche proposte tendono ad attuare i criteri di cui alle lett. a) e c) della delega, nella misura in cui semplifi- xxxx le procedure e configurano un procedimento di sorveglianza che garantisce il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità dell’udienza. In questa prospettiva, passando dalla riscrittura dell’art. 678 c.p.p., si ipotizza di “cucire” il procedimento “ordinario” di sorveglianza sul modello oggi delineato dall’art. 667, comma 4, c.p.p. Tale opzione, invero, consente di snellire l’iter procedurale ed accelerare la decisione, senza sacrificare il contraddittorio, che potrà sempre attuarsi, in via even- tuale e differita, nelle forme contemplate dall’art. 666 c.p.p., a seguito dell’opposizione presentata dal pubblico mini- stero o dall’interessato avverso l’ordinanza adottata de plano dal tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Sembra, peraltro, opportuna una variante nello schema descritto dall’art. 667, comma 4, c.p.p., implicante l’interpello “cartolare” del pubblico ministero, quando il tribunale di sorveglianza debba decidere sulla concessione di misure idonee ad incidere sull’an, sul quomodo o sul quando della carcerazione. La possibilità, così assicurata, di tenere conto del punto di vista del pubblico ministero dovrebbe anche favorire l’adozione di provvedimenti mag- giormente ponderati e, per questa via, “frenare” la presentazione di successive opposizioni. In linea con la direttiva di cui alla lett. a), si prevede, invece, il ricorso alla procedura “partecipata” di cui all’art. 666 c.p.p. qualora il tribunale di sorveglianza debba decidere sulla revoca delle misure alternative alla detenzione. Di più. Non ostandovi la formulazione letterale del criterio di delega, si propone di applicare tale schema procedu- rale anche quando si tratti di decidere sulla revoca delle altre misure ampliative dello status libertatis del condanna- to. La proposta si giustifica, non solo e non tanto in ossequio al contraddittorio, che sarebbe comunque salvaguarda- to dal meccanismo oppositivo ex art. 667, comma 4, c.p.p. – la cui attivazione sospenderebbe l’esecuzione del provvedimento di revoca –, quanto per ragioni di economia processuale: non è revocabile in dubbio, infatti, che il provvedimento di revoca della misura “di favore”, adottato dal giudice inaudita altera parte, si esporrebbe sistema- ticamente all’opposizione dell’interessato. Sembra, poi, coerente estendere la procedura “partecipata” ai casi in cui il tribunale di sorveg...
Relazione illustrativa. Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge Data di sottoscrizione Preintesa 17/12/2020 Certificazione dell’Organo di con- Eventuali osservazioni Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionalemodalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
Relazione illustrativa. L’intervento normativo è finalizzato a consentire alle Sgr, in via eccezionale, di modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi medesimi, nell’esclusivo interesse dei partecipanti. La motivazione dell’intervento normativo risiede nella necessità di evitare che numerose operazioni di dismissione pubbliche e private, in un lasso di tempo circoscritto, possano determinare una crisi del mercato immobiliare, stanti le perduranti negative condizioni di mercato. Inoltre, un’eventuale crisi del settore immobiliare avrebbe inevitabili conseguenze sui programmi di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione della norma, il termine di esercizio e la durata della proroga. La possibilità di proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati è concessa a tutte le Sgr che gestiscono fondi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del DM 228/1999. Per poter esercitare il potere di proroga straordinaria del fondo la Sgr deve modificare il regolamento del fondo entro il 31 dicembre 2014. La proroga straordinaria può avere una durata massima di due anni. Il comma 2 prevede, per i fondi la cui scadenza è prossima, una proroga sino al 31.12.2017. In pratica tre anni per i fondi con scadenza al 2014 e comunque più di due anni per quelli che scadono nel corso del 2015. Il comma 3 prevede una procedura speciale di consultazione dei quotisti. La decisione di proroga straordinaria adottata dalla Sgr dev’essere approvata dall’assemblea dei partecipanti del fondo. Se il regolamento del fondo non prevede l’istituto dell’assemblea, la Sgr convoca un’assemblea speciale dei quotisti per deliberare la proroga. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. La norma non prevede quorum costitutivi o deliberativi minimi, ciò al fine di rendere possibile a tutte le assemblee di pervenire ad una decisione qualunque sia il numero dei votanti. Il comma 4, per favorire una maggiore partecipazione assembleare, prevede inoltre: a) che la Sgr può chiedere a Monte Titoli l’elenco nominativo dei quotisti, nel rispetto del diritto alla privacy; b) e c) che i partecipanti possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o mediante delega scritta; d) che all’avvis...
Relazione illustrativa. La modifica risponde alla duplice esigenza di coordinamento con l’intervento sull’art. 11, comma 2, in base al prin- cipio che la competenza della magistratura di sorveglianza o dell’autorità penitenziaria, si individua con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo e di razionalizzazione di carattere sistematico. Ragioni pratiche e di opportunità inducono, inoltre, a mantenere in capo all’autorità giudiziaria procedente – che meglio può ponderare le esigenze preventive del caso concreto – il controllo su una serie articolata di attività e mi- sure potenzialmente pregiudizievoli per gli esiti processuali (colloqui visivi, telefonate, visite mediche esterne, permessi c.d. “di necessità”), fruibili dal soggetto imputato, ristretto sulla base di titolo cautelare. La proposta precisa, infine, che la direzione penitenziaria è competente, per i condannati in via definitiva e gli in- ternati, anche con riferimento ai colloqui telefonici. Xxxxx Xxxxxxxxx 10 RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L’ART. 18-TER ORD. PENIT.
Relazione illustrativa. La proposta si inserisce nel solco già tracciato dal legislatore di differenziare lo schema decisionale: non tutte le questioni o le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza sono decise con il procedimento di sorveglianza; per talune di queste si è optato per un rito semplificato rispondente ad un’esigenza di economia processuale. In questa prospettiva si propone allora di estendere il rito de plano anche ad altre competenze, quali quelle concer- nenti la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. Per quanto concerne l’esito dell’affidamento in prova, si è precisato che sarebbe utilizzabile il procedimento ex art. 667 comma 4 solo in presenza di un esito positivo. Quando si evidenziasse già da una disamina preliminare una va- lutazione negativa, allora si dovrebbe instaurare il procedimento ex art. 666 con fissazione della udienza, specie se all’esito negativo consegua la carcerazione. La privazione della libertà non potrebbe essere decisa in un procedi- mento semplificato connotato da un livello di garanzie processuali assai limitato. Xxxxx Xxxxxxx 7 PER UNA PIÙ PRONTA APPLICAZIONE DELL’ART. 684 C.P.P.
Relazione illustrativa. Al fine di garantire risposte efficaci alle domande della popolazione detenuta, l’attuale organico della magistratura di sorveglianza non è assolutamente adeguato. Premessa fondamentale della proposta di riforma tratteggiata in epigrafe è il potenziamento degli Uffici, la cui composizione togata dovrà essere necessariamente parametrata alle nuove competenze. Sul piano organizzativo, dovrà altresì essere rafforzata la componente amministrativa, fondamentale per l’efficace espletamento dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti – anche complessi – di competenza del giudice monocratico. Le modificazioni proposte tendono a trasformare il magistrato quale giudice di primo grado, configurando il tribu- nale quale “giudice del reclamo”. Lo scopo primario è quello di “raddoppiare” la capacità di risposta alle istanze provenienti dalle persone detenute, attraverso un ruolo più incisivo del magistrato di sorveglianza quale “giudice di prossimità”. Con riferimento alle cadenze procedimentali, l'art. 656 comma 6 individua il magistrato di sorveglianza (e non più il tribunale), quale interlocutore istituzionale del p.m. e l'art. 678 viene potenziato (in riferimento alla pubblicità dell'udienza), alla luce degli insegnamenti di Corte cost., sent. n. 135/2014 e 97/2015. In tale prospettiva, oltre alle necessarie modifiche di raccordo (artt. 4-bis comma 1-quinquies [v. sub direttiva a)], 47 comma 12, 47-ter commi 1-ter e 4, 47-quinquies commi 3 e 8 ord. penit.; artt. 683, 684 c.p.p.; artt. 90-94 d.P.R. n. 309/1990), si è pensato di sopprimere l'(inutilizzato) art. 47 comma 4 ord. penit. (e corollari: artt. 47-ter comma 1-quater; 50 comma 6; 91 comma 4 d.P.R. n. 309/1990; 684 comma 2 c.p.p.), relativo all'intervento “cautelare” del magistrato di sorveglianza. In prospettiva differenziata, si è intervenuti sul procedimento in materia di liberazione anticipata (art. 69-bis), af- francandolo dall’iniziativa di parte e prevedendosene l’attivazione ex officio. Si è ritenuto anche di sopprimere il parere del p.m., oggi obbligatorio ma non vincolante, causa di un inutile dispendio di tempo, anche in considerazio- ne del potere di reclamo, comunque esercitabile dall’organo d’accusa. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 14
Relazione illustrativa. L'esclusione di fatto degli Assistenti amministrativi facenti funzione della scuola da responsabilità a lungo loro affidate - con conseguente perdita di un prezioso bagaglio d'esperienza - mette a rischio il buon andamento dell'Amministrazione, principio sancito all'art. 97 della Costituzione. E' nota la situazione di difficoltà in ordine alla carenza endemica nel sistema scolastico italiano di migliaia di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). Dal 2000 a oggi tale funzione è stata affidata - in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura nelle scuole che ne siano sprovviste - agli Assistenti amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole loro affidate al pari di quelle gestite da DSGA di ruolo. Dopo quasi vent'anni dall’istituzione del profilo del Direttore SGA, la legge di Bilancio 2018 ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso - per i candidati esterni - della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì che possano accedervi anche gli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni. Ma l’applicazione del solo concorso ordinario avrebbe come risultato l'utilizzo del 100% dei posti vacanti, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto. È facile comprendere come tale soluzione risulti penalizzante per chi, sostituendo il DSGA anche per oltre un decennio ha investito in formazione acquisendo competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell'Amministrazione per mancanza di DSGA titolari. Per questo motivo il recente Decreto Legge n. 126 ha previsto una norma ad hoc che ripristina per lo specifico settore ATA della scuola la procedura di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; in forza di tale disposizione la suddetta procedura “si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici….”. Il problema però non è affatto risolto perché la norma difetta di due indispensabili disposizioni: la prima che renda applicabile a questa procedura la disposizione già prevista nella legge di stabilità per il 2018, e cioè ...
Relazione illustrativa. Al comma 1, si interviene sull’articolo 29 del CAD, riguardante la disciplina dei soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati, a fini anche di coordinamento con il successivo articolo 64. Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe - l’articolo 29, al comma 1 e l’articolo 64, al comma 2-sexies, lettera b) - con modalità diverse, la disciplina di accreditamento dei gestori del gestori dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del CAD. La novella, dunque, riporta nella sua sede naturale, ossia all’articolo 64, la disciplina dell’accreditamento dei gestori di SPID. Si modifica, inoltre, il comma 2 dell’articolo 29 per garantire una migliore rispondenza della norma nazionale al Regolamento eIDAS, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento della attività di cui al comma 1 del citato articolo 29. Con il comma 2, si introducono disposizioni di semplificazione per la conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal Xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (xXXXX). La Commissione europea, nell’ambito della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” disposta da AgID, ha rilevato, tra l’altro, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime di accreditamento previsto per i servizi di conservazione con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31/UE. Conseguentemente ha invitato l’Italia a rimuovere gli ostacoli all’esercizio dell’attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno stato membro (Notification 2019/0540/I). In questa direzione, l’intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all’articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l’attività di conservatori di documenti informatici. Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), del CAD, in ogni caso, in ragione dell’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, p...