Servizi Finanziari Clausole campione

Servizi Finanziari. Le seguente tabella riporta il conto economico del Settore Operativo Servizi Finanziari, con evidenza dei ricavi e dei costi intersettoriali, per i semestri chiusi al 30 giugno 2015 e 2014. (In milioni di Euro) Semestre chiuso al 30 giugno 2015 2014 Xxxxxx e proventi 2.359 2.457 Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa 320 203 Altri ricavi e proventi 1 5 Xxxxxx verso altri settori 249 215 Costi per beni e servizi (95) (116) Oneri diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa (5) (9) Costo del lavoro (64) (61) Ammortamenti e svalutazioni (1) (1) Altri costi e oneri (60) (40) Totale costi da altri settori (2.236) (2.338) Proventi/(Oneri) finanziari netti da altri settori (2) - Le seguente tabella riporta il conto economico del Settore Operativo Servizi Finanziari, con evidenza dei ricavi e dei costi intersettoriali, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014, 2013 e 2012. (In milioni di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 2013 2012 Xxxxxx e proventi 4.950 5.068 5.145 Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa 000 000 000 Altri ricavi e proventi 3 7 5 Xxxxxx verso altri settori 404 349 250 Costi per beni e servizi (240) (324) (372) Oneri diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa (14) (11) (8) Costo del lavoro (116) (114) (101) Ammortamenti e svalutazioni (2) (2) (2) Altri costi e oneri (64) (128) (29) Totale costi da altri settori (4.560) (4.498) (4.485)
Servizi Finanziari. 2.3.1. Barclays PLC, Xxxx Xxxxxxxx, EU Adviser’s Office (Ufficio del consigliere UE), Londra
Servizi Finanziari. Le Parti decidono di incentivare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari in funzione delle loro necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi.
Servizi Finanziari. (ART. 13.1 – 13.21) – Il Capo regolamenta le attività dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri di una parte, qualunque persona di una parte che presta servizi finanziari nel territorio di tale parte e che presta o intende prestare servizi finanziari a livello transfrontaliero e le prestazioni transfrontaliere di servizi finanziari o scambi transfrontalieri di servizi finanziari, compresi i servizi assicurativi e connessi, i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), nonché i servizi ausiliari e accessori a un servizio di carattere finanziario. L'articolo 8.7 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica al trattamento degli enti finanziari e degli investitori dell'altra parte e dei loro investimenti in enti finanziari. Il trattamento accordato da una parte agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti a norma dell'articolo 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), paragrafi 1 e 2, è inteso come il trattamento accordato agli enti finanziari di un paese terzo e agli investimenti realizzati dagli investitori di un paese terzo in enti finanziari. Le parti, nell'applicazione delle misure disciplinate dal Capo, possono riconoscere le misure prudenziali adottate da paesi terzi. Tale riconoscimento può essere accordato unilateralmente o raggiunto mediante procedure di armonizzazione o in altro modo oppure fondato su un accordo o un'intesa con il paese terzo. Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure relative agli enti finanziari dell'altra parte o all'accesso al mercato mediante stabilimento di un ente finanziario ad opera di un investitore dell'altra parte, qualora tali misure impongano determinati limiti indicati nel Capo. Gli articoli 9.3 (Trattamento nazionale), 9.4 (Prescrizioni formali) e 9.6 (Accesso al mercato) sono integrati nel Capo, ne fanno parte e si applicano al trattamento dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri che prestano i servizi finanziari. Le parti, per quanto concerne gli investimenti in enti finanziari, concordano la disciplina relativa alle prescrizioni in materia di prestazioni quali quelle contenute all'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni). Qualora una parte imponga a un ente finanziario o a un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri d...
Servizi Finanziari. Il nuovo software deve consentire la gestione completa di tutte le operazioni legate alle competenze tipiche dell’Ufficio Ragioneria così come indicato nelle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, D.L. 77/1995 e del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Il modulo “Servizi Finanziari” dovrà essere integrato con il modulo “Atti Amministrativi” per l’acquisizione in automatico di tutti i dati amministrativi e finanziari da proposte, delibere e determinazioni, in tutte le fasi dell’entrata e della spesa; elaborazione delle liquidazioni e dei mandati in automatico una volta che l’atto è stato reso definitivo. Le procedure richieste sono: • contabilità finanziaria, fiscale, bilancio e adempimenti connessi; • gestione economica e analitica; • procedura patrimonio e inventario; • procedura mutui; • procedura economato; • controllo di gestione.
Servizi Finanziari. Il presente articolo disciplina i servizi finanziari minimi da garantire all’ARPA, fermo restando la valutazione sul merito creditizio, da parte dell’Aggiudicataria.
Servizi Finanziari. (ARTT. 151-159)
Servizi Finanziari. Obiettivo della cooperazione e' favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di:
Servizi Finanziari. Nel caso della Brexit, alcuni dati saranno condivisi fra Regno Unito e Ue – come quelli che riguardano i database delle impronte digitali. Per altri tipi di informazioni però la condivisione non sarà così immediata. Il Regno Unito ha però ottenuto di potere partecipare alle riunioni dell’Europol, l’agenzia di polizia europea, anche se non avrà più diritto a dire la sua sulle questioni dibattute.
Servizi Finanziari. 1. Il nuovo software dovrà consentire la gestione completa di tutte le operazioni legate alle competenze tipiche dell’Ufficio Ragioneria così come indicato nelle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, e del D.Lgs. 118/2011e ss.mm.ii.