Common use of Relazione illustrativa Clause in Contracts

Relazione illustrativa. Al fine di garantire risposte efficaci alle domande della popolazione detenuta, l’attuale organico della magistratura di sorveglianza non è assolutamente adeguato. Premessa fondamentale della proposta di riforma tratteggiata in epigrafe è il potenziamento degli Uffici, la cui composizione togata dovrà essere necessariamente parametrata alle nuove competenze. Sul piano organizzativo, dovrà altresì essere rafforzata la componente amministrativa, fondamentale per l’efficace espletamento dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti – anche complessi – di competenza del giudice monocratico. Le modificazioni proposte tendono a trasformare il magistrato quale giudice di primo grado, configurando il tribu- nale quale “giudice del reclamo”. Lo scopo primario è quello di “raddoppiare” la capacità di risposta alle istanze provenienti dalle persone detenute, attraverso un ruolo più incisivo del magistrato di sorveglianza quale “giudice di prossimità”. Con riferimento alle cadenze procedimentali, l'art. 656 comma 6 individua il magistrato di sorveglianza (e non più il tribunale), quale interlocutore istituzionale del p.m. e l'art. 678 viene potenziato (in riferimento alla pubblicità dell'udienza), alla luce degli insegnamenti di Corte cost., sent. n. 135/2014 e 97/2015. In tale prospettiva, oltre alle necessarie modifiche di raccordo (artt. 4-bis comma 1-quinquies [v. sub direttiva a)], 47 comma 12, 47-ter commi 1-ter e 4, 47-quinquies commi 3 e 8 ord. penit.; artt. 683, 684 c.p.p.; artt. 90-94 d.P.R. n. 309/1990), si è pensato di sopprimere l'(inutilizzato) art. 47 comma 4 ord. penit. (e corollari: artt. 47-ter comma 1-quater; 50 comma 6; 91 comma 4 d.P.R. n. 309/1990; 684 comma 2 c.p.p.), relativo all'intervento “cautelare” del magistrato di sorveglianza. In prospettiva differenziata, si è intervenuti sul procedimento in materia di liberazione anticipata (art. 69-bis), af- francandolo dall’iniziativa di parte e prevedendosene l’attivazione ex officio. Si è ritenuto anche di sopprimere il parere del p.m., oggi obbligatorio ma non vincolante, causa di un inutile dispendio di tempo, anche in considerazio- ne del potere di reclamo, comunque esercitabile dall’organo d’accusa. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 14

Appears in 3 contracts

Samples: archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, www.antoniocasella.eu, www.giurisprudenzapenale.com

Relazione illustrativa. Al fine di garantire risposte efficaci alle domande della popolazione detenuta, l’attuale organico della magistratura di sorveglianza non è assolutamente adeguato. Premessa fondamentale della proposta di riforma tratteggiata in epigrafe di seguito indicata è il potenziamento degli Uffici, la cui composizione compo- sizione togata dovrà essere necessariamente parametrata alle nuove competenze. Sul piano organizzativo, dovrà altresì essere rafforzata raffor- zata la componente amministrativa, fondamentale per l’efficace espletamento dell'attività necessaria all'attività istruttoria relativa ai procedimenti – anche complessi – di competenza del giudice monocratico. Le modificazioni proposte tendono a trasformare il magistrato quale giudice di primo grado, configurando il tribu- nale quale "giudice del reclamo". Lo scopo primario è quello di “raddoppiare” la capacità di risposta alle istanze provenienti dalle persone detenute, attraverso un ruolo più incisivo del magistrato di sorveglianza quale "giudice di prossimità". Con riferimento alle cadenze procedimentali, l'art. 656 comma 6 individua il magistrato di sorveglianza (e non più il tribunale), quale interlocutore istituzionale del p.m. e l'art. 678 viene potenziato (in riferimento alla pubblicità dell'udienza), alla luce degli insegnamenti di Corte cost., sent. n. 135/2014 e 97/2015. In tale prospettiva, oltre alle necessarie modifiche di raccordo (artt. 4-bis comma 1-quinquies [v. sub direttiva a)], 47 comma 12, 47-ter commi 1-ter e 4, 47-quinquies commi 3 e 8 ord. penit.; artt. 683, 684 c.p.p.; artt. 90-94 d.P.R. n. 309/1990), si è pensato di sopprimere l'(inutilizzato) art. 47 comma 4 ord. penit. (e corollari: artt. 47-ter comma 1-quater; 50 comma 6; 91 comma 4 d.P.R. n. 309/1990; 684 comma 2 c.p.p.), relativo all'intervento “cautelare” del magistrato di sorveglianza. In prospettiva differenziata, si è intervenuti sul procedimento in materia di liberazione anticipata (art. 69-bis), af- francandolo dall’iniziativa di parte e prevedendosene l’attivazione ex officio. Si è ritenuto anche di sopprimere il parere del p.m., oggi obbligatorio ma non vincolante, causa foriero di un inutile dispendio di tempo, anche in considerazio- ne considera- zione del potere di reclamo, comunque esercitabile dall’organo d’accusa. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 14Xxxxx Xxxxxxxxx 9 RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L’ART. 18 ORD. PENIT.

Appears in 3 contracts

Samples: archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, www.antoniocasella.eu, www.giurisprudenzapenale.com