Differenziazione del premio individuale Clausole campione

Differenziazione del premio individuale. 1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’Azienda o Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 81, comma 6, lett. b) (Fondo premialità e fasce) che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
Differenziazione del premio individuale. (art. 69, CCNL 2018)
Differenziazione del premio individuale. 1) In sede di contrattazione decentrata, le Parti concordano di prevedere e disciplinare l’attribuzione di una maggiorazione del premio di produttività annua, non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, per singola Figura professionale, da riconoscere ai lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri, tenendo conto, in via analogica, dei criteri di cui all’art. 74 del CCL Astral Funzione Pubblica.
Differenziazione del premio individuale. 1. Le parti convengono di attribuire al 5% del personale di ciascun ufficio che ha ottenuto la valutazione più elevata, la maggiorazione del premio individuale pari al 30% del valore medio pro- capite dei premi individuali attribuiti a coloro che, nell’ambito di ciascuna sede, abbiano conseguito la valutazione più elevata. al personale che negli ultimi tre anni di servizio ha il maggior numero di giornate di effettiva presenza.
Differenziazione del premio individuale. 1. Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate nell’ambito del sistema di valutazione dell’Ente è attribuita, previa informativa alle XX.XX., una maggiorazione del 30% (parametro 130) del premio individuale di cui all’art. 77, comma 2, lettera b), del CCNL 2016-2018, in aggiunta alla quota di premi già attribuiti al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi ivi previsti.
Differenziazione del premio individuale. 1. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 78 del CCNL 2016 - 2018, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate nell’ambito dell’incentivazione alla produttività sulla base di quanto definito nel § 4.7 del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con determinazione presidenziale n.123/2019, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 77, comma 2, lettera b), del CCNL 2016-2018, in aggiunta alla quota di premi già attribuiti al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi ivi previsti.
Differenziazione del premio individuale. 1. Le parti destinano, a partire dall’anno 2021, all’istituto denominato “differenziazione del premio individuale” la somma di € 1.750,00 annui e definiscono nel 1% del personale in servizio la quota massima di personale valutato cui tale maggiorazione può essere attribuita.
Differenziazione del premio individuale. (art. 82 del CCNL 21/05/2018). La Delegazione Trattante ATS La Delegazione di parte sindacale FPCGIL CISL FP UIL FPL FSI USAE FIALS NURSING UP
Differenziazione del premio individuale. (art. 69, CCNL 2018) Art. 7 Progressioni economiche
Differenziazione del premio individuale. In attuazione dell’art. 78 del CCNL del 12 febbraio 2018 del Comparto Funzioni Centrali 2016/2018, le parti concordemente individuano la percentuale del 5% dei dipendenti inseriti nella classe di merito > di 85 e sino a 100 punti, quali destinatari della maggiorazione del premio individuale correlato alla performance individuale. In attuazione a quanto disposto dall’art. 10, comma 3, del CCNI sottoscritto in via definitiva in data 7 febbraio 2022, a parità di range di valutazione tra > 85 e 100 si applica, quale titolo di preferenza, il maggior punteggio ottenuto nella valutazione complessiva. A parità di valutazione complessiva, si applica, quale ulteriore titolo di preferenza, la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (sez. 2 della scheda di valutazione di cui al vigente SMV), così come previsto dall’art. 10, comma 4, del CCNI. In caso di parità dei valori di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 10 del CCNI, si applica, quale titolo di preferenza, il maggior numero di giorni di servizio nel corso dell’anno 2019 (su base annua di 360 giorni), al netto dei periodi di assenza di cui al comma 5 dell’art. 10 del CCNI. Le parti concordano di non procedere all’individuazione dell’ulteriore criterio di cui al comma 6 dell’art. 10, riservandosi eventuali approfondimenti successivi nel caso in cui si dovesse rendere necessario in caso di ulteriore parità.