NUOVI PREZZI Clausole campione

NUOVI PREZZI. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
NUOVI PREZZI. Nei casi previsti si procederà con le modalità previsti dalla normativa vigente indicate alla determinazione dei nuovi prezzi precisando fin da subito che per gli eventuali prezzi non ricavabili dal Prezziario della Regione Campania e/o dai Prezzi Unitari aggiuntivi presenti nell’elenco Prezzi posto a base di gara si farà riferimento ad altri prezzari di valenza regionale o nazionale. Qualora non si riscontrino i prezzi nei documenti sopra citati si procederà all’analisi del nuovo prezzo, nei modi stabiliti dal Dlgs 50/2016. Le componenti elementari del prezzo da determinare dovranno essere riferite ad elementi riscontrabili sui documenti sopra citati nell’ordine di priorità ivi definito.
NUOVI PREZZI. Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalità contemplate dall’art. 163 del Regolamento. Nel caso di non accettazione da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione potrà ingiungere allo stesso l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque immessi nella contabilità e si riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta.
NUOVI PREZZI. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i xxxxxx s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.
NUOVI PREZZI. Nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016, si procederà con le modalità ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore. Nel caso si renda necessario eseguire lavorazioni per le quali il prezziario di riferimento non riporti la lavorazione compiuta, il relativo nuovo prezzo sarà quantificato in contraddittorio tra direttore lavori e Appaltatore utilizzando prioritariamente i prezzi di manodopera, noli e materiali definiti dal prezziario contrattuale. Qualora non sia possibile procedere alla definizione dei nuovi prezzi i lavori saranno contabilizzati come opere in economia ex art. 179 D.P.R. 207/2010.
NUOVI PREZZI. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto.
NUOVI PREZZI. Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri: - applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; - aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; - aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; - aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore. - La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante. Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.
NUOVI PREZZI. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in base all’articolo n° 136 del Regolamento D.P.R. 21/12/1999 n° 554. In casi eccezionali, previa autorizzazione del D.L. e specifico ordinativo, potrà essere scelto il sistema di esecuzione in economia. La mancata determinazione dei nuovi prezzi non autorizzerà comunque l'Appaltatore a sospendere i lavori.
NUOVI PREZZI. Qualora sia necessario eseguire opere, somministrazioni e prestazioni il cui prezzo non sia previsto nel contratto, le parti concorderanno i nuovi prezzi come indicato nell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Tali prezzi dovranno essere approvati dal Responsabile del procedimento e, nel caso in cui comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, dovranno essere approvate anche dalla Stazione Appaltante prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 163/06. In caso di mancato accordo, la Stazione Appaltante può ingiungere all’Appaltatore l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi (comunque ammessi nella contabilità), salvo la facoltà dell'Appaltatore di formulare riserva negli atti contabili.
NUOVI PREZZI. Ove si verifichi in corso d'opera la necessità di eseguire categorie di servizi non previste nel presente Appalto, saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di servizi analoghi compresi nel Contratto, ovvero – quando sia impossibile, in tutto o in parte, l’assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data dell'offerta e soggetti comunque alla Revisione Prezzi di cui al relativo capitolo.