Progressione verticale Clausole campione

Progressione verticale. 1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti la posizione economica organizzativa di appartenenza, purché tale mutamento non comporti un peggioramento economico od una menomazione morale e sia condiviso dal lavoratore.
Progressione verticale. 1. Il sistema di progressione verticale ha come propri obiettivi la valorizzazione delle risorse umane e il riconoscimento delle capacità professionali interne.
Progressione verticale. 1. L’art. 5 (Progressione verticale) dell’Ordinamento professionale sottoscritto in data 10.11.2004 è sostituito dal seguente:
Progressione verticale. 1. In attuazione delle disposizioni legislative vigenti in materia23 e del loro valenza temporale ed in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, l’Amministrazione può attivare procedure selettive per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
Progressione verticale. ( art. 4 CCNL 31.03.1999 )
Progressione verticale. (art. 27 CCRL 01/08/2002)
Progressione verticale. (art. 4 CCNL 1/4/99 – Ordinamento Professionale)
Progressione verticale. L’Ente disciplinerà con il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’art.35 del d.Lgs. n.165/2001, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria superiore. I criteri generali di dette procedure saranno oggetto di concertazione.
Progressione verticale. 1. I criteri per la progressione verticale finalizzata al passaggio dei dipendenti alla categoria contrattuale immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di ogni categoria, che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno, sono disciplinati da apposito regolamento.
Progressione verticale. (art.57 del CCNL)