Obbligo di comunicazione Clausole campione

Obbligo di comunicazione. Se il Contraente diventa cittadino americano o acquista la residenza fiscale statunitense o di altro paese aderente ai protocolli internazionali (AEOI – Authomatic Exchange Of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE - DAC2), ha l’obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Compagnia (a mezzo raccomandata AR), entro 60 giorni dall’evento che ha comportato la variazione. Se la Compagnia verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia in possesso di una residenza fiscale diversa o aggiuntiva a quella italiana, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale. La mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, comporterà che questi possa essere considerato fiscalmente residente nel Paese desunto dagli indizi rilevati. La Società modificherà le condizioni sopra indicate, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito internet, nel caso intervengano modifiche alla normativa fiscale citata e/o in ogni altra fonte normativa ad essa collegata.
Obbligo di comunicazione. Il Contraente ha l’obbligo di comunicare all’Impresa, in forma scritta ed entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, ogni variazione rispetto a quanto dichiarato e rilevato in fase di sottoscrizione del
Obbligo di comunicazione. Il produttore è tenuto a comunicare all’Istituto: - modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell’assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione dell'oggetto della Certificazione e degli aspetti editoriali; - eventuali aggiornamenti dei dati. In funzione dell’entità delle modifiche, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l’Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità allo schema GLOBALG.A.P..
Obbligo di comunicazione. Se l’Aderente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l’obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Compagnia entro 60 giorni dall’evento che ha comportato la variazione. Se la Compagnia verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che l’Aderente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale. In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte dell’Aderente, nei termini sopraindicati, la Compagnia è obbligata a segnalare l’Aderente all’Agenzia delle Entrate.
Obbligo di comunicazione. Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l’obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall’evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale. In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all’Agenzia delle Entrate. Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un’entità giuridica che ha sottoscritto il Contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell’interesse della quale è stipulato il Contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al Contratto.
Obbligo di comunicazione. In caso di licenziamento le imprese devono, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, rendere noto, attraverso la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di lavoro (art. 4 bis D.Lgs. n. 181/2000), se vi è stata o meno la conciliazione, come disciplinata dalla legge in commento. unicazioni di cessazione attraverso il quale si dovrà assolvere il nuovo adempimento dovrà essere riformulato, adeguandolo alle nuove esigenze. Per le piccole imprese che occupano fino a 15 dipendenti sono pari a: non inferiore comunque a una mensilità e non superiore a sei mensilità. Anzianità aziendale anni Risarcimento economico - mensilità 1 1 2 1 3 1,5 4 2 5 2,5 6 3 7 3,5 8 4 9 4,5 10 5 11 5,5
Obbligo di comunicazione. I dirigenti assunti localmente sono tenuti a fornire alla direzione tutte le informazioni in relazione diretta con i loro diritti e doveri, secondo quanto previsto dal presente Statuto. Il dirigente assunto localmente è tenuto a dichiarare senza indugio alla direzione qualsiasi cambiamento avvenuto nella sua situazione rispetto a quanto dichiarato al momento dell’assunzione o successivamente.
Obbligo di comunicazione. I dipendenti sono tenuti a registrare i cambiamenti di domicilio (in particolare se si trasferiscono all'estero), lo stato civile, la nascita e il decesso dei propri figli, nonché altre informazioni rilevanti per il rapporto di lavoro (ad esempio diplomi, certificati di corsi, ecc.), nell'apposita applicazione o a segnalarli alle risorse umane utilizzando l'apposito processo. Le assenze impreviste a breve termine devono essere comunicate telefonicamente al superiore entro le ore 9:00 del primo giorno di assenza o prima dell'inizio del lavoro, altrimenti l'assenza verrà considerata come non giustificata (cfr. l'obbligo di notifica di malattia e infortunio, cifra 25.1). I dipendenti sono tenuti a informare tempestivamente il loro superiore di qualsiasi futura assenza prolungata dal lavoro (ad esempio, ricovero in ospedale, servizio militare, ecc.)
Obbligo di comunicazione. Relativamente all'obbligo di comunicazione per l'aggiornamento della carta di circolazione e dell'ANV: - presuppone l'uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore al fine di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli; - deve essere adempiuto entro 30 giorni (naturali e consecutivi); il termine deve essere rispettato anche nel caso di proroga o cessazione anticipata delle situazioni che hanno dato luogo ad una annotazione (con riferimento alla data della proroga o della cessazione anticipata); - non è previsto nel caso di proroghe della scadenza dell'atto (a favore del medesimo intestatario) di durata inferiore o pari a 30 giorni; - un medesimo veicolo non può essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori. Soggetto che deve effettuare la comunicazione L'obbligo di comunicazione ai fini dell'aggiornamento dell'ANV e della carta di circolazione: • è posto all'"avente causa" inteso come comodatario, affidatario, nel caso della custodia giudiziale, locatario o sublocatario, in caso di locazione senza conducente, eredi, utilizzatore, nel caso di contratto "rent to buy"; • è assolto se effettuato dal "dante causa" su delega scritta dell'avente causa che può essere una persona fisica o una persona giuridica, nel rispetto delle norme vigenti relative all'accesso agli sportelli degli UMC; per xxxxx causa si intende il proprietario del veicolo, ivi compreso il "trustee", il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto), l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio), il locatario (nel caso di leasing), l'usufruttuario, il sublocatore nel caso di sublocazione senza conducente. L'avente causa non può rilasciare una delega generale valida fino alla restituzione del veicolo (ad es, per proroga del periodo di disponibilità).
Obbligo di comunicazione. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare alla Società tutti i dati anagrafici, i recapiti telefonici e i riferimenti telematici richiesti, nonché i dati relativi al Veicolo al fine di consentire la reperibilità da parte della Società e/o per ogni opportuna verifica in ordine al Servizio. Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti all’atto della sottoscrizione, quali, ad esempio, numeri telefonici, indirizzo, dati del Veicolo e la perdita del possesso del Dispositivo per qualsiasi causa con le seguenti modalità: