EMENDAMENTI DL SCUOLA
EMENDAMENTI DL SCUOLA
presentati dal sen. Xxxxx Xxxxxxx
aggiornamento 12.12.2019 h 12.00 (ordinati secondo numerazione emendamenti)
1.37 - Subordinazione del conseguimento dell’abilitazione alla effettiva prestazione di servizio con contratto a tempo determinato.
EMENDAMENTO “SOPPRESSIONE ABILITAZIONE CONDIZIONATA”
L’art. 1, comma 9, lettera g), numero 1 è soppresso.
Relazione illustrativa
La norma contiene un palese errore giuridico: prevede infatti che la validità dell’accertamento costitutivo del possesso di qualificazione professionale all’esercizio della professione docente (abilitazione), accertamento avvenuto per il superamento oggettivo di prove d'esame di diversa natura, sia poi subordinato alla condizione risolutiva di natura assolutamente aleatoria dell’essere il soggetto interessato - tra l’altro senza alcuno specifico riferimento temporale - in servizio con contratto a tempo determinato.
1.56 - Scorrimento graduatorie concorso ordinario.
EMENDAMENTO "SCORRIMENTO GRADUATORIE ORDINARIO"
All'art. 1 comma 18-bis dopo le parole "e negli elenchi aggiuntivi predetti" inserire: "sono nominati, allo spirare del termine di cui al comma precedente, nel limite del cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali, fino all'esaurimento delle graduatorie e degli elenchi aggiuntivi. Gli stessi soggetti, inoltre,"
Relazione illustrativa
La norma, che non comporta oneri finanziari aggiuntivi, permette di contemperare alle finalità dichiarate l'esigenza di non stravolgere l'ordine naturale di successione nel tempo delle varie procedure concorsuali e di rispettare il principio del riconoscimento del valore pregnante della procedura concorsuale ordinaria, rispetto a quelle straordinarie e alle graduatorie ad esaurimento. Allo stesso tempo consente di venire incontro in tempi brevi alle aspettative di chi è inserito nelle GM dei concorsi straordinari.
1.57 - Recupero posti quota 100.
EMENDAMENTO “RECUPERO POSTI QUOTA 100”
Il comma 18 quater dell'art. 1 è così sostituito:
Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della "quota 100", nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo in riferimento all'anno scolastico 2019- 2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all' anno scolastico 2020- 2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20.
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La procedura di pensionamento con Quota 100 è più complessa di quella ordinaria per raggiungimento del limite d'età, poiché ogni caso deve essere verificato dall'INPS, che ha il compito di accertare la sussistenza del diritto alla pensione e poi darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Nel 2019, primo anno di applicazione, troppe volte è accaduto che la comunicazione dell'esito positivo da parte dell'INPS agli uffici periferici del MIUR sia pervenuta successivamente alla data di chiusura del sistema informativo per la gestione dell'organico e della mobilità, che non era stata opportunamente raccordata. In tali casi il diritto del dipendente è stato fatto salvo: è stato collocato regolarmente a riposo. Ma il posto da lui occupato è divenuto una disponibilità "sopravvenuta", non utilizzabile per le operazioni di mobilità e, conseguentemente, per le nomine in ruolo che vengono programmate sul 50% dei posti disponibili per la mobilità. Un gran numero di posti vacanti e disponibili in organico, non si è così potuto attribuire a chi legittimamente attendeva la nomina in ruolo in quanto utilmente collocato nella relativa graduatoria, sia di concorso che ad esaurimento. Per far fronte alla giusta protesta dei precari che da anni attendono la nomina in ruolo e che quest'anno non l'hanno ottenuta per una chiara disfunzione organizzativa, è opportuno prevedere l'accantonamento, in termini numerici, dei posti già vacanti e disponibili quest'anno, in modo da assicurare a coloro che avevano diritto alla nomina in ruolo nel 2019 l'attribuzione dello stesso numero di posti
nel corso delle operazioni del 2020. Senza tale provvedimento, molti vedrebbero vanificate le legittime aspirazioni di nomina poiché i posti del 2019, se non accantonati, verrebbero in gran parte assorbiti dalla mobilità 2020, specie nelle provincie/regioni dove, a causa del decremento delle nascite, più forte si presenta il rischio di contrazione degli organici.
1.01 - Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge.
EMENDAMENTO “PERCORSI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO”
Dopo l'art.1 inserire il seguente:
Articolo 1 - bis
All'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:
<<In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.>>
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Troppe volte studenti con difficoltà (e per riflesso le loro famiglie) devono "accontentarsi", in spregio al dettato costituzionale e della legge 104/1992, di una funzione che spesso rasenta il mero assistentato in luogo del previsto insegnante specializzato che dovrebbe garantire integrazione e inclusione dello studente diversamente abile, a causa dell'ormai endemica carenza di docenti specializzati. La norma viene incontro a specifiche esigenze professionali dei docenti precari di I^, II^ e III^ fascia delle graduatorie di istituto, non in possesso del titolo di specializzazione, che vengono chiamati annualmente a coprire posti di sostegno per mancanza di specializzati. Tali docenti hanno acquisito sul campo la pratica operativa, ma mancano della necessaria preparazione tecnico-scientifica. Il dispositivo consente di innalzare la qualità dell’insegnamento su posti di sostegno dei docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso in esubero o in assegnazione provvisoria sul sostegno per carenza di posti di insegnamento comune, che da anni esplicano la medesima funzione dei colleghi di ruolo sul sostegno, senza specifica formazione.
1.02 - Slittamento percentuali transitorio secondaria.
EMENDAMENTO “SLITTAMENTO PERCENTUALI TRANSITORIO SECONDARIA”
Dopo l'art. 1 inserire il seguente:
Articolo 1 - bis
All'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera
b) del comma 2 è così sostituito:
"b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a),è' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80% per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60% per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40% per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30% per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"
Relazione illustrativa
Le criticità legate all'applicazione dell'art. 17 della norma in oggetto, connesse principalmente alle difficoltà per reperire presidenti e membri delle commissioni d'esame, hanno comportato un notevole rallentamento nei tempi di svolgimento dei concorsi. E' stata così pregiudicata la legittima aspettativa di tanti precari, che non hanno potuto usufruire della percentuale più favorevole per il primo anno di applicazione della norma. Si propone pertanto lo slittamento di un anno nell'applicazione delle aliquote previste, allo scopo di evitare il probabile insorgere di tensioni e contenzioso.
1.03 - Rimodulazione vincolo permanenza.
EMENDAMENTO “RIMODULAZIONE VINCOLO PERMANENZA”
Dopo l'art. 1 inserire il seguente:
Articolo 1 - bis
Il vincolo di cui all’art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
Relazione illustrativa
La coesistenza di disposizioni legislative diverse riguardanti i docenti dei vari gradi di istruzione e delle varie procedure di reclutamento, ingenera tensioni tra le varie categorie che, come è logico attendersi in tali casi, cercano di posizionarsi sul limite più favorevole. Le proteste più accese vengono dalla scuola secondaria e in particolare dai docenti immessi in ruolo con la procedura del FIT transitorio (istituto giuridico poi abrogato), che si vedono costretti per cinque anni su una sede non scelta e sulla quale, oltre tutto, hanno prestato servizio per un anno mantenendo lo stato giuridico di supplenti. Tali soggetti non potevano neppure essere considerati titolari di quella sede, eppure - senza correzioni normative - sarebbero vincolati per un ciclo quinquennale. Allo scopo di offrire un giusto contemperamento tra l'interesse pubblico alla continuità didattica ed educativa e l'interesse di categoria a svolgere il servizio nella sede più consona al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita, allo scadere del vincolo triennale la norma affida alla contrattazione collettiva le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento.
1.04 - Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado ", in materia di concorsi per insegnanti di religione.
EMENDAMENTO “CONCORSO INSEGNANTI RELIGIONE”
Dopo l'art. 1 inserire il seguente:
Articolo 1 - bis
1. - All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione
cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5".
b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali".
2. - Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Relazione illustrativa
Con l'approvazione alla Camera dell'emendamento Toccafondi, il decreto Scuola nega ai precari di religione quanto ottenuto dai colleghi abilitati di secondaria (FIT transitorio 2018) e primaria/infanzia (Concorso straordinario 2018). Solo per loro (pur in possesso di idoneità dell'Ordinario) è previsto un concorso doppiamente selettivo, che impone il superamento di una prova scritta e una orale, di fatto disconoscendo il valore abilitante dell'idoneità ecclesiastica. Viene inoltre sferrato un duro colpo a vincitori e idonei del concorso 2004: i pochi fortunati saranno stabilizzati "nelle more dell'espletamento" della procedura. Cioè, una volta pubblicate le graduatorie del nuovo concorso (probabilmente nel primo semestre 2021), le vecchie liste non avranno più valore. Tutte criticità evitabili prendendo in considerazione il nostro emendamento - che prevede il recupero delle graduatorie del concorso 2004, con due procedure parallele e distinte che vengono incontro sia a coloro che esercitano da anni la funzione docente sia ai giovani laureti - respinto dalla maggioranza M5S, PD, IV, LEU (scatenando la rabbia dei precari), millantando tra l'altro un'inesistente unanimità in commissione sulla proposta Toccafondi. La norma prevede per i prossimi concorsi a posti di IRC una quota di riserva nella misura del 50% da destinare a un concorso riservato strutturato sulla falsariga del FIT transitorio per la scuola secondaria (D.Leg.vo 59) e del concorso straordinario di cui al recente Decreto legge Dignità. Si va poi a risolvere definitivamente la questione degli idonei del primo concorso che, per anni, hanno atteso di essere stabilizzati e per i quali si era trovata la soluzione dello scorrimento delle graduatorie, saltata nel 2013 pare per un errore tecnico nella formulazione dell'articolato. Infine viene rappresentata l'opportunità di esonerare i candidati di età più avanzata e quasi sempre sprovvisti della conoscenza di lingue straniere, non essendone previsto l'insegnamento nei vecchi percorsi accademici pontifici e non essendo, peraltro, previsto negli ordinamenti vigenti l’insegnamento della religione cattolica in lingua straniera.
1.05 - Docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi.
EMENDAMENTO “STRAORDINARIO BIS DM”
Dopo l'art. 1 inserire il seguente:
Articolo 1 - bis
Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»
<<All' art. 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:
1-duodecies - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1- octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma1- quater.
1 Ter decies - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia.
1 Quater decies - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1 Quindecies - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.>>
Relazione illustrativa
Con la pubblicazione e notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all'improvviso a non poter più lavorare, tra l'altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge.
Gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'art 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018,
n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni.
Se non in possesso di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola. Né può considerarsi risolutivo l’accordo MIUR/sindacati siglato il 18 ottobre, perché si limita a “salvaguardare i rapporti di lavoro in corso”; tale misura aveva senso l'anno scorso, quando i procedimenti giurisdizionali non erano ancora conclusi ed era possibile salvaguardare la continuità lavorativa dei DM già inclusi in GAE, visto che la sentenza definitiva (e negativa) di merito sarebbe intervenuta alcuni mesi dopo la legittima costituzione del rapporto d'impiego. Ma la situazione ora è diversa e la misura, di conseguenza, inutile: le sentenze definitive di merito sono già state emesse e notificate; e gli uffici periferici del MIUR hanno dovuto darvi esecuzione cancellando i docenti interessati dalle GAE e conseguentemente dalle graduatorie d'istituto di I^ fascia; sempre di conseguenza sono stati rescissi sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, lasciandoli senza lavoro.
Allo scopo di assicurare, nei limiti del possibile, la continuità lavorativa al predetto personale senza penalizzare coloro che essendo inseriti a pieno titolo nelle GAE e di conseguenza nella I^ fascia di istituto hanno maggior titolo non solo per l'acceso al ruolo ma anche per il conferimento delle supplenze, la norma prevede la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bandito nel 2018 e, in subordine, a coloro che hanno titolo a presentare domanda per un nuovo concorso straordinario, pensato per chi non può ancora contare su due annualità complete di servizio prestato nella scuola statale (attuale sbarramento), pur lavorando da più anni tanto in supplenze nella statale che, con contratti di varia natura, nelle paritarie. Non va infatti dimenticato che tale concorso è stato varato per avviare a soluzione l'annoso problema dei diplomati magistrale, prima inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza di provvedimenti giurisdizionali e poi da queste estromessi in seguito alla sentenza a sezioni unite del Consiglio di Stato.
Una seconda e diversa edizione del concorso straordinario destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio (che punta a risolvere anche la questione del personale che ha prestato servizio nelle sezioni "primavera"), non scalfisce l'operatività della norma di riferimento ed evita la reazione di coloro che hanno già partecipato al concorso straordinario previsto dalla legge vigente, poiché viene rispettato il loro diritto di priorità temporale nell'accesso al ruolo. Tra le altre cose, si allarga il periodo di riferimento facendolo coincidere con l'entrata in vigore della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, con conseguente
preclusione ai diplomati magistrali di inserirsi nelle predette graduatorie previa partecipazione a corsi straordinari abilitanti organizzati dallo Stato.
Il dispositivo comprende pure la reiterazione delle misure di salvaguardia previste lo scorso anno scolastico dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, per evitare cambiamenti traumatici, che si riverbererebbero negativamente sull’attività formativa.
1.06 - Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale.
EMENDAMENTO “PERCORSI ABILITANTI SPECIALI”
Dopo l'art. 1 inserire il seguente:
Articolo 1- bis
All'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: <<In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all' art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori di ricerca. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.>>
Relazione illustrativa
La norma, in armonia con il nuovo sistema di reclutamento previsto dal decreto legislativo n. 59/2017 e dalla legge n. 145/2018, viene incontro sia alle esigenze da tempo rappresentate dai docenti appartenenti alla III^ fascia delle graduatorie di istituto che da più anni esercitano regolare attività d'insegnamento, sia a quelle di insegnanti di ruolo che, avendone titolo, desiderino sviluppare la loro carriera acquisendo l'abilitazione e partecipando successivamente alla mobilità professionale prevista dal CCNL del comparto. Il dispositivo consente inoltre di elevare il livello qualitativo dell'attività del personale supplente necessariamente utilizzato per coprire i posti dei titolari assenti o comunque disponibili (parecchie migliaia ogni anno). Il percorso abilitante speciale (ultimo di una lunga serie: il PAS 2013) è un percorso formativo accademico abilitante (percorso obbligatoriamente previsto tanto dalla DIRETTIVA 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 per l'esercizio delle professioni regolamentate che dalla legislazione nazionale, a cominciare dalla legge n. 341 del 1990 fino al DM n. 249 del 2010 avente natura regolamentare) diverso da quello ordinario - in quanto non selettivo in ingresso (ma sempre selettivo in itinere e in uscita) - e destinato a coloro che esercitano da tre anni legittimamente la funzione docente nell'istruzione e formazione pubblica italiana, costituito da scuole statali, paritarie e IeFP. Categorie interessate:
1) Docenti precari non abilitati che insegnano nella scuola statale (III^ fascia delle graduatorie di istituto), nelle paritarie (per carenza di docenti forniti di abilitazione) e nei centri IeFP, con anzianità di servizio pari o superiore a tre anni.
2) Docenti di ruolo, cd "ingabbiati" cui è sottratta la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento per una classe di concorso diversa e/o per un diverso grado di istruzione pur possedendo il titolo di studio idoneo (il conseguimento dell'abilitazione è condizione imprescindibile per partecipare alla mobilità professionale prevista dal CCNL di categoria).
3) Dottori di ricerca, cui viene finalmente riconosciuto il valore esperienziale del percorso di dottorato, ribadendo parallelamente la necessità di frequentare e superare uno specifico percorso formativo dedicato all'insegnamento nella scuola secondaria.
1-sexies.1 - Insegnamento scuole infanzia comunali.
EMENDAMENTO "INSEGNAMENTO SCUOLE INFANZIA COMUNALI"
All'articolo 1-sexties sostituire le parole:
<<comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia>>, con le seguenti parole:
<<di istituzioni scolastiche statali anche di altra provincia e con precedenza, comunque, a quelle ubicate nello stesso territorio comunale>>.
Relazione illustrativa
Consente di sopperire alle esigenze delle scuole comunali senza pericolose commistioni di personale con competenze diverse, evitando conseguenze rischiose in termini di contenzioso ed imitazione normativa, dal momento che
- per la prima volta nella storia dell'ordinamento scolastico italiano (ed europeo) - affiderebbe la funzione docente a soggetti che non hanno né il titolo di studio previsto né la richiesta qualifica professionale.
2.4 - Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017.
EMENDAMENTO "CONTENZIOSO CONCORSO DS 2017"
Articolo 2 - Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. - Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0x serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di
un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del
23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.
La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi.
Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge
29 dicembre 2017, n. 205.
Relazione illustrativa
La norma si propone di evitare che permangano le attuali situazioni di palese disparità di trattamento verificatesi nella predisposizione e nella gestione della procedura concorsuale dovute principalmente alla delocalizzazione geografica delle sotto-commissioni in cui necessariamente si è dovuta sdoppiare la commissione giudicatrice nazionale in conseguenza dell’elevato numero di candidati e che si producano nuove situazioni di disparità di trattamento tra i diversi ricorrenti in conseguenza dei tempi diversi con cui necessariamente sono trattati i ricorsi nei vari gradi di giudizio, Sono fatti salvi gli effetti della graduatoria definitiva già pubblicata, per ovvia tutela di quanti legittimamente alla data attuale risultano vincitori o idonei, e allo stesso tempo si prevede una soluzione che da un lato fa venir meno il contenzioso e il profondo malessere che ha accompagnato l’intera procedura concorsuale e dall’altro consente all’amministrazione di contare sulla copertura totale di tutte le istituzioni scolastiche nell’arco di breve tempo. Non vi sono nuove spese a carico dello Stato poiché per il corso di formazione verranno utilizzate le risorse già assegnate al MIUR per le procedure concorsuali e per l’attività di formazione dei dirigenti scolastici. Le commissioni giudicatrici della prova
finale saranno interamente composte da dirigenti amministrativi e tecnici del ministero stesso e non prevedranno anch’esse costi aggiuntivi.
2.12 - Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017.
EMENDAMENTO “CONTENZIOSO CONCORSO DS 2011”
Dopo il comma 1 dell’art. 2 è inserito il seguente comma 2 bis:
<<All'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 viene aggiunta la seguente: lettera c) - i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4^ serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e ss dell'art. 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni.>>
Relazione illustrativa
La norma consente di azzerare definitivamente il contenzioso relativo al concorso a posti di dirigente scolastico 2011 tuttora pendente e di non creare pericolose commistioni di interessi tra vecchi e nuovi ricorrenti avverso gli esiti del nuovo concorso ordinario 2017, in fase di espletamento. Tutto ciò avendo bene chiaro lo spirito e la lettera della recente sentenza della Suprema Corte, che ha ritenuto costituzionalmente legittima una norma di garanzia di diritti acquisiti e di sanatoria di situazioni contenziose pregresse determinatesi nell'ultimo decennio. Considerato il numero limitato di possibili beneficiari, non si pongono neppure problemi di compatibilità con lo scorrimento delle graduatorie del nuovo concorso ordinario che, oltre tutto, si alimenta delle disponibilità di un intero triennio.
2.20 - Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche.
EMENDAMENTO "CONCORSO A DIRIGENTE TECNICO"
All’art. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Nel concorso di cui al comma precedente i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, svolto le funzioni di dirigente tecnico con contratto a tempo determinato per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono esonerati dalla prova preselettiva, qualora prevista.”
Relazione illustrativa
L’esonero dalla prova preselettiva è riferito a coloro che abbiano svolto almeno per un triennio le funzioni di Dirigente Tecnico presso l'amministrazione centrale e periferica del MIUR con contratto a tempo determinato ai sensi dei commi 5 bis e 6. Si tratta di personale professionalmente qualificato per lo svolgimento della funzione ispettiva, già formato in maniera adeguata alla funzione e sulle riforme e gli aggiornamenti riguardanti il sistema nazionale di istruzione e formazione. La disposizione consente di valorizzare le competenze acquisite e il servizio svolto a garanzia del buon andamento dell'amministrazione.
2.21 - Proroga funzioni Dirigente Tecnico.
EMENDAMENTO "PROROGA FUNZIONI DIRIGENTE TECNICO"
All’art.2 comma 4 dopo le parole “7,90 milioni di euro” aggiungere: “a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3” e cancellare il periodo che segue alle parole “di cui al medesimo comma 94.”
Relazione illustrativa
Prevede la proroga degli incarichi dei Dirigenti tecnici a tempo determinato, fino all'immissione nei ruoli dei dirigenti tecnici vincitori di concorso e senza un aggravio di spesa. Il fondo stabilito in decreto di 7,90 milioni di euro, finalizzato alle assunzioni dei dirigenti tecnici vincitori di concorso sarà impegnato per finanziare la proroga degli incarichi di dirigenti tecnici a tempo
determinato e fino all'atto delle immissioni in ruolo dei dirigenti tecnici vincitori di concorso. Tale proroga consente di non creare vuoti d'organico durante il prolungamento delle procedure concorsuali, previsto per l'alto numero dei concorrenti così come già accaduto per lo svolgimento dell'ultimo concorso per dirigenti tecnici e a garanzia del buon andamento dell'amministrazione.
2.33 - Progressione carriera DSGA facenti funzione.
EMENDAMENTO “PROGRESSIONE CARRIERA DSGA FACENTI FUNZIONE”
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
1) Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l’obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.
2) Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70% dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.
3) Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.
4) Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.
Relazione illustrativa
L'esclusione di fatto degli Assistenti amministrativi facenti funzione della scuola da responsabilità a lungo loro affidate - con conseguente perdita di un prezioso bagaglio d'esperienza - mette a rischio il buon andamento dell'Amministrazione, principio sancito all'art. 97 della Costituzione.
E' nota la situazione di difficoltà in ordine alla carenza endemica nel sistema scolastico italiano di migliaia di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). Dal 2000 a oggi tale funzione è stata affidata - in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura nelle scuole che ne siano sprovviste - agli Assistenti amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole loro affidate al pari di quelle gestite da DSGA di ruolo. Dopo quasi vent'anni dall’istituzione del profilo del Direttore SGA, la legge di Bilancio 2018 ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso - per i candidati esterni - della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì che possano accedervi anche gli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni. Ma l’applicazione del solo concorso ordinario avrebbe come risultato l'utilizzo del 100% dei posti vacanti, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto. È facile comprendere come tale soluzione risulti penalizzante per chi, sostituendo il DSGA anche per oltre un decennio ha investito in formazione acquisendo competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si
è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell'Amministrazione per mancanza di DSGA titolari. Per questo motivo il recente Decreto Legge n. 126 ha previsto una norma ad hoc che ripristina per lo specifico settore ATA della scuola la procedura di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; in forza di tale disposizione la suddetta procedura “si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici….”. Il problema però non è affatto risolto perché la norma difetta di due indispensabili disposizioni: la prima che renda applicabile a questa procedura la disposizione già prevista nella legge di stabilità per il 2018, e cioè il superamento, in sede di prima applicazione, del possesso del titolo di laurea e la previsione in sua vece della prescritta anzianità di servizio nel ruolo richiesto di almeno tre anni; la seconda che non subordini l’attribuzione della sede ai vincitori della suddetta procedura all’esaurirsi delle graduatorie del concorso ordinario, cosa che provocherebbe in non poche realtà l'accesso al nuovo ruolo non prima di tre anni. Assistenti amministrativi che da anni ricoprono legittimamente la funzione di DSGA, qualora non superassero la prova di selezione del concorso ordinario (non certo studiata per loro) in fase di espletamento, si vedranno scavalcati dai vincitori del concorso e, solo in tempi successivi, potrebbero tornare a ricoprire tale ruolo in virtù del concorso straordinario, ma chissà dove e interrompendo per un periodo di uno o più anni l’esercizio della specifica funzione, lasciando molti istituti privi del loro bagaglio di esperienza.
Già la legge di Bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza con l'equiparazione del servizio svolto al titolo d'accesso al concorso. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna
- normativamente ancora prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato - per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni.
Sulle riserve formulate circa il possesso del titolo di studio d’accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma Madia, che vincola l’ammissione al possesso del titolo) per un vincolo da qualcuno presentato quale insormontabile, si fa rilevare che - a ben vedere - tali riserve sono superabili considerando che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 della Costituzione). Infatti, se “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon
andamento dell'amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle", queste motivazioni rendono possibile la deroga al possesso del titolo e l'indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata appunto determinata dalla deroga, operata dell’Amministrazione, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52).
Evidente, pertanto, la palese contraddizione di permettere a persone esperte ma prive di laurea (parliamo sempre degli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA) di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento e poi non consentire loro di concorrere a un riservato. Nell’Intesa del 1 ottobre 2019, sottoscritta dal ministro dell’Istruzione Xxxxxxx Xxxxxxxxxx con le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola, si contemplava tale possibilità.
5.4 - Disposizioni a sostegno della formazione specialistica.
EMENDAMENTO “INCREMENTO CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA”
All’art. 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
Comma 2 bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli già previsti annualmente.
Relazione illustrativa
Si dispone che per i contratti di formazione specialistica non stipulati con medici, deve essere reso noto l'impiego alternativo dei fondi residui.
5.5 - Disposizioni in materia di iscrizione a corsi di studio universitari.
EMENDAMENTO “ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A PIU' CORSI UNIVERSITARI”
All’art. 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
Comma 3. L'art. 142, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.
Relazione illustrativa
Si dispone l'abrogazione della norma che stabilisce il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di laurea, impedendo così la creazione di percorsi formativi multidisciplinari fortemente integrati, come per esempio quello in medicina e chirurgia con quello in ingegneria biomedica, che hanno numerose sovrapposizioni, ma non raggiungono la sovrapposizione dell'80% dei Settori scientifici disciplinari (SSD) e dei Crediti formativi universitari (CFU) di entrambe le classi, oggi richiesti per la creazione di un corso interclasse. Risulta siano attualmente in corso esperimenti del genere in Svizzera e nei Paesi Bassi, con ottimi risultati.
5.0.2 - Interpretazione autentica in materia di attività svolte da professori e ricercatori universitari.
EMENDAMENTO “ATTIVITA’ DI CONSULENZA EXTRA ISTITUZIONALI”
All’art. 5 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: Comma 3-bis. (Norma di interpretazione autentica)
L'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia.
3-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e,
in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.
3-quater. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.
Relazione illustrativa
Si prevede l'interpretazione autentica dell'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, nel senso che: ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità d'iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale. Le attività che i professori e i ricercatori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente devono essere preventivamente comunicate al direttore del dipartimento di afferenza. Una quota pari al 10% del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca, e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.
5.0.3 - Facoltà assunzionali atenei.
EMENDAMENTO "FACOLTA' ASSUNZIONALI ATENEI"
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
<<Articolo 5 – bis.
Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.>>
Relazione illustrativa
E' un provvedimento a costo zero, che permette alle Università che hanno i bilanci in ordine di sostenere con risorse proprie (attualmente bloccate dal vincolo di non superare il turnover globale di tutti gli Atenei) sia le progressioni di carriera sia l’assunzione di nuove leve. La soppressione del vincolo posto dall’articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, non crea vuoti normativi: semplicemente torna in vigore, in via esclusiva, la normativa di cui all’art. 7 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49, che permette al MIUR di tenere sotto controllo le assunzioni degli Atenei per evitare che si lancino in spese insostenibili. Il controllo avviene attraverso le norme di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo citato.