Common use of Relazione illustrativa Clause in Contracts

Relazione illustrativa. L'esclusione di fatto degli Assistenti amministrativi facenti funzione della scuola da responsabilità a lungo loro affidate - con conseguente perdita di un prezioso bagaglio d'esperienza - mette a rischio il buon andamento dell'Amministrazione, principio sancito all'art. 97 della Costituzione. E' nota la situazione di difficoltà in ordine alla carenza endemica nel sistema scolastico italiano di migliaia di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). Dal 2000 a oggi tale funzione è stata affidata - in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura nelle scuole che ne siano sprovviste - agli Assistenti amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole loro affidate al pari di quelle gestite da DSGA di ruolo. Dopo quasi vent'anni dall’istituzione del profilo del Direttore SGA, la legge di Bilancio 2018 ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso - per i candidati esterni - della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì che possano accedervi anche gli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni. Ma l’applicazione del solo concorso ordinario avrebbe come risultato l'utilizzo del 100% dei posti vacanti, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto. È facile comprendere come tale soluzione risulti penalizzante per chi, sostituendo il DSGA anche per oltre un decennio ha investito in formazione acquisendo competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell'Amministrazione per mancanza di DSGA titolari. Per questo motivo il recente Decreto Legge n. 126 ha previsto una norma ad hoc che ripristina per lo specifico settore ATA della scuola la procedura di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; in forza di tale disposizione la suddetta procedura “si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici….”. Il problema però non è affatto risolto perché la norma difetta di due indispensabili disposizioni: la prima che renda applicabile a questa procedura la disposizione già prevista nella legge di stabilità per il 2018, e cioè il superamento, in sede di prima applicazione, del possesso del titolo di laurea e la previsione in sua vece della prescritta anzianità di servizio nel ruolo richiesto di almeno tre anni; la seconda che non subordini l’attribuzione della sede ai vincitori della suddetta procedura all’esaurirsi delle graduatorie del concorso ordinario, cosa che provocherebbe in non poche realtà l'accesso al nuovo ruolo non prima di tre anni. Assistenti amministrativi che da anni ricoprono legittimamente la funzione di DSGA, qualora non superassero la prova di selezione del concorso ordinario (non certo studiata per loro) in fase di espletamento, si vedranno scavalcati dai vincitori del concorso e, solo in tempi successivi, potrebbero tornare a ricoprire tale ruolo in virtù del concorso straordinario, ma chissà dove e interrompendo per un periodo di uno o più anni l’esercizio della specifica funzione, lasciando molti istituti privi del loro bagaglio di esperienza. Già la legge di Bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza con l'equiparazione del servizio svolto al titolo d'accesso al concorso. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna - normativamente ancora prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato - per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni. Sulle riserve formulate circa il possesso del titolo di studio d’accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma Madia, che vincola l’ammissione al possesso del titolo) per un vincolo da qualcuno presentato quale insormontabile, si fa rilevare che - a ben vedere - tali riserve sono superabili considerando che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 della Costituzione). Infatti, se “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle", queste motivazioni rendono possibile la deroga al possesso del titolo e l'indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata appunto determinata dalla deroga, operata dell’Amministrazione, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52). Evidente, pertanto, la palese contraddizione di permettere a persone esperte ma prive di laurea (parliamo sempre degli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA) di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento e poi non consentire loro di concorrere a un riservato. Nell’Intesa del 1 ottobre 2019, sottoscritta dal ministro dell’Istruzione Xxxxxxx Xxxxxxxxxx con le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola, si contemplava tale possibilità.

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Relazione illustrativa. L'esclusione La proposta normativa definisce una procedura di fatto degli Assistenti amministrativi facenti funzione conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato, al fine di introdurre semplificazioni procedimentali per talune opere la cui realizzazione è necessaria per il superamento della scuola da responsabilità a lungo loro affidate - con conseguente perdita fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di un prezioso bagaglio d'esperienza - mette a rischio il buon andamento dell'Amministrazionenatura sanitaria ed economica, principio sancito all'art. 97 della Costituzione. E' nota la derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di difficoltà estrema urgenza. In particolare, la disposizione consente alle amministrazioni di procedere esclusivamente mediante conferenza di servizi semplificata, in ordine modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedendo, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni partecipanti; viene fissato per tutte le amministrazioni (anche per quelle preposte alla carenza endemica nel sistema scolastico italiano tutela degli interessi sensibili) il termine di migliaia in sessanta giorni (oggi il termine per gli interessi sensibili è di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativinovanta giorni). Dal 2000 Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata l’amministrazione procedente ritenga necessario effettuare un’analisi contestuale degli interessi coinvolti, svolge entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a oggi questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Attraverso tale funzione riunione l’amministrazione procedente prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza. All’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 è stata affidata - in forza inserito il seguente: “1-bis. Per gli atti normativi di specifica normativa atta ad assicurare competenza statale, il costo derivante dall’introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la presenza necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di detta figura nelle scuole che ne siano sprovviste - agli Assistenti amministrativi, a pieno titolo e un’idonea copertura finanziaria con tutte le responsabilità connessenorma di rango primario. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole loro affidate al pari Per gli atti normativi di quelle gestite da DSGA di ruolo. Dopo quasi vent'anni dall’istituzione del profilo del Direttore SGAiniziativa governativa, la legge stima del predetto costo è inclusa nell’ambito dell’analisi di Bilancio 2018 ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso - per i candidati esterni - impatto della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì che possano accedervi anche gli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni. Ma l’applicazione del solo concorso ordinario avrebbe come risultato l'utilizzo del 100% dei posti vacanti, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto. È facile comprendere come tale soluzione risulti penalizzante per chi, sostituendo il DSGA anche per oltre un decennio ha investito in formazione acquisendo competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell'Amministrazione per mancanza di DSGA titolari. Per questo motivo il recente Decreto Legge n. 126 ha previsto una norma ad hoc che ripristina per lo specifico settore ATA della scuola la procedura regolamentazione di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017della legge 14 novembre 2005, n. 75; in forza di tale disposizione la suddetta procedura “si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici…246.”. Il problema però non è affatto risolto perché la norma difetta di due indispensabili disposizioni: la prima che renda applicabile a questa procedura la disposizione già prevista nella legge di stabilità per il 2018, e cioè il superamento, in sede di prima applicazione, del possesso del titolo di laurea e la previsione in sua vece della prescritta anzianità di servizio nel ruolo richiesto di almeno tre anni; la seconda che non subordini l’attribuzione della sede ai vincitori della suddetta procedura all’esaurirsi delle graduatorie del concorso ordinario, cosa che provocherebbe in non poche realtà l'accesso al nuovo ruolo non prima di tre anni. Assistenti amministrativi che da anni ricoprono legittimamente la funzione di DSGA, qualora non superassero la prova di selezione del concorso ordinario (non certo studiata per loro) in fase di espletamento, si vedranno scavalcati dai vincitori del concorso e, solo in tempi successivi, potrebbero tornare a ricoprire tale ruolo in virtù del concorso straordinario, ma chissà dove e interrompendo per un periodo di uno o più anni l’esercizio della specifica funzione, lasciando molti istituti privi del loro bagaglio di esperienza. Già la legge di Bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza con l'equiparazione del servizio svolto al titolo d'accesso al concorso. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna - normativamente ancora prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato - per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni. Sulle riserve formulate circa il possesso del titolo di studio d’accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma Madia, che vincola l’ammissione al possesso del titolo) per un vincolo da qualcuno presentato quale insormontabile, si fa rilevare che - a ben vedere - tali riserve sono superabili considerando che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 della Costituzione). Infatti, se “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle", queste motivazioni rendono possibile la deroga al possesso del titolo e l'indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata appunto determinata dalla deroga, operata dell’Amministrazione, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52). Evidente, pertanto, la palese contraddizione di permettere a persone esperte ma prive di laurea (parliamo sempre degli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA) di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento e poi non consentire loro di concorrere a un riservato. Nell’Intesa del 1 ottobre 2019, sottoscritta dal ministro dell’Istruzione Xxxxxxx Xxxxxxxxxx con le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola, si contemplava tale possibilità.

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Relazione illustrativa. L'esclusione La procedura di pensionamento con Quota 100 è più complessa di quella ordinaria per raggiungimento del limite d'età, poiché ogni caso deve essere verificato dall'INPS, che ha il compito di accertare la sussistenza del diritto alla pensione e poi darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Nel 2019, primo anno di applicazione, troppe volte è accaduto che la comunicazione dell'esito positivo da parte dell'INPS agli uffici periferici del MIUR sia pervenuta successivamente alla data di chiusura del sistema informativo per la gestione dell'organico e della mobilità, che non era stata opportunamente raccordata. In tali casi il diritto del dipendente è stato fatto degli Assistenti amministrativi facenti funzione della scuola da responsabilità salvo: è stato collocato regolarmente a lungo loro affidate - con conseguente perdita di un prezioso bagaglio d'esperienza - mette a rischio il buon andamento dell'Amministrazione, principio sancito all'art. 97 della Costituzione. E' nota la situazione di difficoltà in ordine alla carenza endemica nel sistema scolastico italiano di migliaia di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). Dal 2000 a oggi tale funzione è stata affidata - in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura nelle scuole che ne siano sprovviste - agli Assistenti amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole loro affidate al pari di quelle gestite da DSGA di ruolo. Dopo quasi vent'anni dall’istituzione del profilo del Direttore SGA, la legge di Bilancio 2018 ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso - per i candidati esterni - della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì che possano accedervi anche gli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anniriposo. Ma l’applicazione del solo concorso ordinario avrebbe come risultato l'utilizzo del 100il posto da lui occupato è divenuto una disponibilità "sopravvenuta", non utilizzabile per le operazioni di mobilità e, conseguentemente, per le nomine in ruolo che vengono programmate sul 50% dei posti vacantidisponibili per la mobilità. Un gran numero di posti vacanti e disponibili in organico, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto. È facile comprendere come tale soluzione risulti penalizzante per chi, sostituendo il DSGA anche per oltre un decennio ha investito in formazione acquisendo competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, non si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell'Amministrazione per mancanza così potuto attribuire a chi legittimamente attendeva la nomina in ruolo in quanto utilmente collocato nella relativa graduatoria, sia di DSGA titolariconcorso che ad esaurimento. Per questo motivo il recente Decreto Legge n. 126 ha previsto una norma ad hoc che ripristina per lo specifico settore ATA della scuola la procedura di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; in forza di tale disposizione la suddetta procedura “si applica anche far fronte alla progressione all'area giusta protesta dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici….”. Il problema però non è affatto risolto perché la norma difetta di due indispensabili disposizioni: la prima che renda applicabile a questa procedura la disposizione già prevista nella legge di stabilità per il 2018, e cioè il superamento, in sede di prima applicazione, del possesso del titolo di laurea e la previsione in sua vece della prescritta anzianità di servizio nel ruolo richiesto di almeno tre anni; la seconda che non subordini l’attribuzione della sede ai vincitori della suddetta procedura all’esaurirsi delle graduatorie del concorso ordinario, cosa che provocherebbe in non poche realtà l'accesso al nuovo ruolo non prima di tre anni. Assistenti amministrativi precari che da anni ricoprono legittimamente attendono la funzione nomina in ruolo e che quest'anno non l'hanno ottenuta per una chiara disfunzione organizzativa, è opportuno prevedere l'accantonamento, in termini numerici, dei posti già vacanti e disponibili quest'anno, in modo da assicurare a coloro che avevano diritto alla nomina in ruolo nel 2019 l'attribuzione dello stesso numero di DSGAposti nel corso delle operazioni del 2020. Senza tale provvedimento, qualora non superassero la prova molti vedrebbero vanificate le legittime aspirazioni di selezione nomina poiché i posti del concorso ordinario (non certo studiata per loro) in fase di espletamento, si vedranno scavalcati dai vincitori del concorso e, solo in tempi successivi, potrebbero tornare a ricoprire tale ruolo in virtù del concorso straordinario, ma chissà dove e interrompendo per un periodo di uno o più anni l’esercizio della specifica funzione, lasciando molti istituti privi del loro bagaglio di esperienza. Già la legge di Bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza con l'equiparazione del servizio svolto al titolo d'accesso al concorso. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna - normativamente ancora prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato - per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni. Sulle riserve formulate circa il possesso del titolo di studio d’accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma Madia, che vincola l’ammissione al possesso del titolo) per un vincolo da qualcuno presentato quale insormontabile, si fa rilevare che - a ben vedere - tali riserve sono superabili considerando che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 della Costituzione). Infatti2019, se non accantonati, verrebbero in gran parte assorbiti dalla mobilità 2020, specie nelle provincie/regioni dove, a causa del decremento delle nascite, più forte si presenta il rischio di contrazione degli organici. EMENDAMENTO la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle", queste motivazioni rendono possibile la deroga al possesso del titolo e l'indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata appunto determinata dalla deroga, operata dell’Amministrazione, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52). Evidente, pertanto, la palese contraddizione di permettere a persone esperte ma prive di laurea (parliamo sempre degli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA) di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento e poi non consentire loro di concorrere a un riservato. Nell’Intesa del 1 ottobre 2019, sottoscritta dal ministro dell’Istruzione Xxxxxxx Xxxxxxxxxx con le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola, si contemplava tale possibilità.PERCORSI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO” Dopo l'art.1 inserire il seguente:

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Relazione illustrativa. L'esclusione La procedura di pensionamento con Quota 100 è più complessa di quella ordinaria per raggiungimento del limite d'età, poiché ogni caso deve essere verificato dall'INPS, che ha il compito di accertare la sussistenza del diritto alla pensione e poi darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Nel 2019, primo anno di applicazione, troppe volte è accaduto che la comunicazione dell'esito positivo da parte dell'INPS agli uffici periferici del MIUR sia pervenuta successivamente alla data di chiusura del sistema informativo per la gestione dell'organico e della mobilità, che non era stata opportunamente raccordata. In tali casi il diritto del dipendente è stato fatto salvo: è stato collocato regolarmente a riposo. Ma il posto da lui occupato è divenuto una disponibilità "sopravvenuta", non utilizzabile per le operazioni di mobilità e, conseguentemente, per le nomine in ruolo che vengono programmate sul 50% dei posti disponibili per la mobilità. Un gran numero di posti vacanti e disponibili in organico, non si è così potuto attribuire a chi legittimamente attendeva la nomina in ruolo in quanto utilmente collocato nella relativa graduatoria, sia di concorso che ad esaurimento. Per far fronte alla giusta protesta dei precari che da anni attendono la nomina in ruolo e che quest'anno non l'hanno ottenuta per una chiara disfunzione organizzativa, è opportuno prevedere l'accantonamento, in termini numerici, dei posti già vacanti e disponibili quest'anno, in modo da assicurare a coloro che avevano diritto alla nomina in ruolo nel 2019 l'attribuzione dello stesso numero di posti nel corso delle operazioni del 2020. Senza tale provvedimento, molti vedrebbero vanificate le legittime aspirazioni di nomina poiché i posti del 2019, se non accantonati, verrebbero in gran parte assorbiti dalla mobilità 2020, specie nelle provincie/regioni dove, a causa del decremento delle nascite, più forte si presenta il rischio di contrazione degli Assistenti amministrativi facenti funzione organici. Dopo l'art.1 inserire il seguente: All'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4: <<In sede di prima applicazione della scuola da responsabilità a lungo loro affidate - con conseguente perdita presente legge il corso di un prezioso bagaglio d'esperienza - mette a rischio il buon andamento dell'Amministrazione, principio sancito all'art. 97 della Costituzione. E' nota la situazione specializzazione per l'insegnamento su posti di difficoltà in ordine alla carenza endemica nel sistema scolastico italiano di migliaia di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). Dal 2000 a oggi tale funzione è stata affidata - in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura sostegno nelle scuole che ne siano sprovviste - agli Assistenti amministratividel sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a pieno titolo e tutti coloro, ivi compresi i docenti con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole loro affidate al pari di quelle gestite da DSGA di ruolo. Dopo quasi vent'anni dall’istituzione del profilo del Direttore SGAcontratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, la legge di Bilancio 2018 ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso - per i candidati esterni - della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì che possano accedervi anche gli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo, abbiano svolto 3 prestato almeno due anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 annianche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno. Ma l’applicazione del solo concorso ordinario avrebbe come risultato l'utilizzo del 100% Qualora il numero dei posti vacanticandidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto. È facile comprendere come tale soluzione risulti penalizzante per chiil Ministro dell'istruzione, sostituendo dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il DSGA anche per oltre un decennio ha investito in formazione acquisendo competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell'Amministrazione per mancanza di DSGA titolari. Per questo motivo il recente Decreto Legge n. 126 ha previsto una norma ad hoc che ripristina per lo specifico settore ATA della scuola la procedura di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; in forza di tale disposizione la suddetta procedura “si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici….”. Il problema però non è affatto risolto perché la norma difetta di due indispensabili disposizioni: la prima che renda applicabile a questa procedura la disposizione già prevista nella legge di stabilità per il 2018, e cioè il superamentoterritorio nazionale o, in sede di prima applicazionevia alternativa, del possesso del titolo di laurea lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e la previsione in sua vece della prescritta anzianità di servizio nel ruolo richiesto di almeno tre anni; la seconda che non subordini l’attribuzione della sede ai vincitori della suddetta procedura all’esaurirsi delle graduatorie del concorso ordinario, cosa che provocherebbe in non poche realtà l'accesso al nuovo ruolo non prima di tre anni. Assistenti amministrativi che da anni ricoprono legittimamente la funzione di DSGA, qualora non superassero la prova di selezione del concorso ordinario (non certo studiata per loro) in fase di espletamento, si vedranno scavalcati dai vincitori del concorso e, solo in tempi successivi, potrebbero tornare a ricoprire tale ruolo in virtù del concorso straordinario, ma chissà dove e interrompendo per un periodo di uno o più anni l’esercizio della specifica funzione, lasciando molti istituti privi del loro bagaglio di esperienza. Già la legge di Bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza con l'equiparazione del servizio svolto al titolo d'accesso al concorso. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna - normativamente ancora prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato - per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni. Sulle riserve formulate circa il possesso del titolo di studio d’accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma Madia, che vincola l’ammissione al possesso del titolo) per un vincolo da qualcuno presentato quale insormontabile, si fa rilevare che - a ben vedere - tali riserve sono superabili considerando che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 della Costituzione). Infatti, se “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle", queste motivazioni rendono possibile la deroga al possesso del titolo e l'indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata appunto determinata dalla deroga, operata dell’Amministrazione, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52). Evidente, pertanto, la palese contraddizione di permettere a persone esperte ma prive di laurea (parliamo sempre degli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA) di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento e poi non consentire loro di concorrere a un riservato. Nell’Intesa del 1 ottobre 2019, sottoscritta dal ministro dell’Istruzione Xxxxxxx Xxxxxxxxxx con le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola, si contemplava tale possibilitàmerito.>>

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Relazione illustrativa. L'esclusione Con la pubblicazione e notifica di fatto degli Assistenti amministrativi facenti funzione parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all'improvviso a non poter più lavorare, tra l'altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge. Gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'art 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della scuola da responsabilità nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni. Se non in possesso di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a lungo loro affidate - con conseguente perdita rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola. Né può considerarsi risolutivo l’accordo MIUR/sindacati siglato il 18 ottobre, perché si limita a “salvaguardare i rapporti di un prezioso bagaglio d'esperienza - mette a rischio il buon andamento dell'Amministrazionelavoro in corso”; tale misura aveva senso l'anno scorso, principio sancito all'artquando i procedimenti giurisdizionali non erano ancora conclusi ed era possibile salvaguardare la continuità lavorativa dei DM già inclusi in GAE, visto che la sentenza definitiva (e negativa) di merito sarebbe intervenuta alcuni mesi dopo la legittima costituzione del rapporto d'impiego. 97 della Costituzione. E' nota Ma la situazione ora è diversa e la misura, di difficoltà conseguenza, inutile: le sentenze definitive di merito sono già state emesse e notificate; e gli uffici periferici del MIUR hanno dovuto darvi esecuzione cancellando i docenti interessati dalle GAE e conseguentemente dalle graduatorie d'istituto di I^ fascia; sempre di conseguenza sono stati rescissi sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, lasciandoli senza lavoro. Allo scopo di assicurare, nei limiti del possibile, la continuità lavorativa al predetto personale senza penalizzare coloro che essendo inseriti a pieno titolo nelle GAE e di conseguenza nella I^ fascia di istituto hanno maggior titolo non solo per l'acceso al ruolo ma anche per il conferimento delle supplenze, la norma prevede la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bandito nel 2018 e, in ordine alla carenza endemica nel sistema scolastico italiano subordine, a coloro che hanno titolo a presentare domanda per un nuovo concorso straordinario, pensato per chi non può ancora contare su due annualità complete di migliaia servizio prestato nella scuola statale (attuale sbarramento), pur lavorando da più anni tanto in supplenze nella statale che, con contratti di DSGA (Direttore varia natura, nelle paritarie. Non va infatti dimenticato che tale concorso è stato varato per avviare a soluzione l'annoso problema dei Servizi Generali e Amministrativi). Dal 2000 a oggi tale funzione è stata affidata - diplomati magistrale, prima inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza di specifica normativa atta provvedimenti giurisdizionali e poi da queste estromessi in seguito alla sentenza a sezioni unite del Consiglio di Stato. Una seconda e diversa edizione del concorso straordinario destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio (che punta a risolvere anche la questione del personale che ha prestato servizio nelle sezioni "primavera"), non scalfisce l'operatività della norma di riferimento ed evita la reazione di coloro che hanno già partecipato al concorso straordinario previsto dalla legge vigente, poiché viene rispettato il loro diritto di priorità temporale nell'accesso al ruolo. Tra le altre cose, si allarga il periodo di riferimento facendolo coincidere con l'entrata in vigore della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad assicurare esaurimento, con conseguente preclusione ai diplomati magistrali di inserirsi nelle predette graduatorie previa partecipazione a corsi straordinari abilitanti organizzati dallo Stato. Il dispositivo comprende pure la presenza reiterazione delle misure di detta figura salvaguardia previste lo scorso anno scolastico dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, per evitare cambiamenti traumatici, che si riverbererebbero negativamente sull’attività formativa. Dopo l'art. 1 inserire il seguente: All'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: <<In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle scuole che ne siano sprovviste - agli Assistenti amministrativimore dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all' art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole loro affidate al pari di quelle gestite da DSGA di ruolo. Dopo quasi vent'anni dall’istituzione del profilo del Direttore SGA, la legge di Bilancio 2018 ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso - per i candidati esterni - della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì tutti coloro che possano accedervi anche gli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo, abbiano svolto prestato almeno 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni. Ma l’applicazione anche non continuativi nelle scuole del solo sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso ordinario avrebbe come risultato l'utilizzo del 100% dei posti vacanti, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto. È facile comprendere come tale soluzione risulti penalizzante per chi, sostituendo il DSGA anche per oltre un decennio ha investito in formazione acquisendo competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell'Amministrazione per mancanza di DSGA titolari. Per questo motivo il recente Decreto Legge n. 126 ha previsto una norma ad hoc che ripristina per lo specifico settore ATA della scuola la procedura di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; in forza di tale disposizione la suddetta procedura “si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici….”. Il problema però non è affatto risolto perché la norma difetta di due indispensabili disposizioni: la prima che renda applicabile a questa procedura la disposizione già prevista nella legge di stabilità per il 2018previste dalle disposizioni vigenti, e cioè che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il superamentopersonale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori di ricerca. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in sede di prima applicazionevia alternativa, del possesso del titolo di laurea e la previsione lo svolgimento dei corsi in sua vece della prescritta anzianità di servizio nel ruolo richiesto di almeno tre anni; la seconda annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che non subordini l’attribuzione della sede ai vincitori della suddetta procedura all’esaurirsi delle graduatorie del concorso ordinario, cosa che provocherebbe in non poche realtà l'accesso al nuovo ruolo non prima di tre anni. Assistenti amministrativi che da anni ricoprono legittimamente la funzione di DSGA, qualora non superassero la prova di selezione del concorso ordinario (non certo studiata per loro) in fase di espletamento, si vedranno scavalcati dai vincitori del concorso e, solo in tempi successivi, potrebbero tornare a ricoprire tale ruolo in virtù del concorso straordinario, ma chissà dove e interrompendo per un periodo di uno o più anni l’esercizio della rispettino l'esperienza lavorativa specifica funzione, lasciando molti istituti privi del loro bagaglio di esperienza. Già la legge di Bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza con l'equiparazione del servizio svolto al titolo d'accesso al concorso. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna - normativamente ancora prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato - per salvaguardare ed il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni. Sulle riserve formulate circa il possesso del titolo di studio d’accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma Madia, che vincola l’ammissione al possesso del titolo) per un vincolo da qualcuno presentato quale insormontabile, si fa rilevare che - a ben vedere - tali riserve sono superabili considerando che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 della Costituzione). Infatti, se “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle", queste motivazioni rendono possibile la deroga al possesso del titolo e l'indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata appunto determinata dalla deroga, operata dell’Amministrazione, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52). Evidente, pertanto, la palese contraddizione di permettere a persone esperte ma prive di laurea (parliamo sempre degli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA) di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento e poi non consentire loro di concorrere a un riservato. Nell’Intesa del 1 ottobre 2019, sottoscritta dal ministro dell’Istruzione Xxxxxxx Xxxxxxxxxx con le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola, si contemplava tale possibilitàmerito.>>

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Relazione illustrativa. L'esclusione Con la pubblicazione e notifica di fatto degli Assistenti amministrativi facenti funzione parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all'improvviso a non poter più lavorare, tra l'altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge. Gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'art 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della scuola da responsabilità nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni. Se non in possesso di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a lungo loro affidate - con conseguente perdita rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola. Né può considerarsi risolutivo l’accordo MIUR/sindacati siglato il 18 ottobre, perché si limita a “salvaguardare i rapporti di un prezioso bagaglio d'esperienza - mette a rischio il buon andamento dell'Amministrazionelavoro in corso”; tale misura aveva senso l'anno scorso, principio sancito all'artquando i procedimenti giurisdizionali non erano ancora conclusi ed era possibile salvaguardare la continuità lavorativa dei DM già inclusi in GAE, visto che la sentenza definitiva (e negativa) di merito sarebbe intervenuta alcuni mesi dopo la legittima costituzione del rapporto d'impiego. 97 della Costituzione. E' nota Ma la situazione ora è diversa e la misura, di difficoltà conseguenza, inutile: le sentenze definitive di merito sono già state emesse e notificate; e gli uffici periferici del MIUR hanno dovuto darvi esecuzione cancellando i docenti interessati dalle GAE e conseguentemente dalle graduatorie d'istituto di I^ fascia; sempre di conseguenza sono stati rescissi sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, lasciandoli senza lavoro. Allo scopo di assicurare, nei limiti del possibile, la continuità lavorativa al predetto personale senza penalizzare coloro che essendo inseriti a pieno titolo nelle GAE e di conseguenza nella I^ fascia di istituto hanno maggior titolo non solo per l'acceso al ruolo ma anche per il conferimento delle supplenze, la norma prevede la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bandito nel 2018 e, in ordine alla carenza endemica nel sistema scolastico italiano subordine, a coloro che hanno titolo a presentare domanda per un nuovo concorso straordinario, pensato per chi non può ancora contare su due annualità complete di migliaia servizio prestato nella scuola statale (attuale sbarramento), pur lavorando da più anni tanto in supplenze nella statale che, con contratti di DSGA (Direttore varia natura, nelle paritarie. Non va infatti dimenticato che tale concorso è stato varato per avviare a soluzione l'annoso problema dei Servizi Generali e Amministrativi). Dal 2000 a oggi tale funzione è stata affidata - diplomati magistrale, prima inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza di specifica normativa atta ad assicurare provvedimenti giurisdizionali e poi da queste estromessi in seguito alla sentenza a sezioni unite del Consiglio di Stato. Una seconda e diversa edizione del concorso straordinario destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio (che punta a risolvere anche la presenza questione del personale che ha prestato servizio nelle sezioni "primavera"), non scalfisce l'operatività della norma di detta figura nelle scuole riferimento ed evita la reazione di coloro che ne siano sprovviste - agli Assistenti amministrativihanno già partecipato al concorso straordinario previsto dalla legge vigente, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito poiché viene rispettato il regolare funzionamento delle Scuole loro affidate diritto di priorità temporale nell'accesso al pari di quelle gestite da DSGA di ruolo. Dopo quasi vent'anni dall’istituzione del profilo del Direttore SGA, la legge di Bilancio 2018 ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso - per i candidati esterni - della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì che possano accedervi anche gli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni. Ma l’applicazione del solo concorso ordinario avrebbe come risultato l'utilizzo del 100% dei posti vacanti, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto. È facile comprendere come tale soluzione risulti penalizzante per chi, sostituendo il DSGA anche per oltre un decennio ha investito in formazione acquisendo competenze in un'esperienza lavorativa che è nataTra le altre cose, si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell'Amministrazione per mancanza allarga il periodo di DSGA titolaririferimento facendolo coincidere con l'entrata in vigore della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, con conseguente preclusione ai diplomati magistrali di inserirsi nelle predette graduatorie previa partecipazione a corsi straordinari abilitanti organizzati dallo Stato. Per questo motivo il recente Decreto Legge n. 126 ha previsto una norma ad hoc che ripristina per Il dispositivo comprende pure la reiterazione delle misure di salvaguardia previste lo specifico settore ATA della scuola la procedura di cui all’articolo 22, comma 15, del scorso anno scolastico dal decreto legislativo 25 maggio 2017legge 12 luglio 2018, n. 75; 87, convertito in forza di tale disposizione la suddetta procedura “si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici….”. Il problema però non è affatto risolto perché la norma difetta di due indispensabili disposizioni: la prima che renda applicabile a questa procedura la disposizione già prevista nella legge di stabilità per il 9 agosto 2018, e cioè il superamenton. 96, in sede di prima applicazione, del possesso del titolo di laurea e la previsione in sua vece della prescritta anzianità di servizio nel ruolo richiesto di almeno tre anni; la seconda che non subordini l’attribuzione della sede ai vincitori della suddetta procedura all’esaurirsi delle graduatorie del concorso ordinario, cosa che provocherebbe in non poche realtà l'accesso al nuovo ruolo non prima di tre anni. Assistenti amministrativi che da anni ricoprono legittimamente la funzione di DSGA, qualora non superassero la prova di selezione del concorso ordinario (non certo studiata per loro) in fase di espletamento, si vedranno scavalcati dai vincitori del concorso e, solo in tempi successivi, potrebbero tornare a ricoprire tale ruolo in virtù del concorso straordinario, ma chissà dove e interrompendo per un periodo di uno o più anni l’esercizio della specifica funzione, lasciando molti istituti privi del loro bagaglio di esperienza. Già la legge di Bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza con l'equiparazione del servizio svolto al titolo d'accesso al concorso. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna - normativamente ancora prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato - per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni. Sulle riserve formulate circa il possesso del titolo di studio d’accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma Madiaevitare cambiamenti traumatici, che vincola l’ammissione al possesso del titolo) per un vincolo da qualcuno presentato quale insormontabile, si fa rilevare che - a ben vedere - tali riserve sono superabili considerando che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell'Amministrazione (artriverbererebbero negativamente sull’attività formativa. 97 della Costituzione)EMENDAMENTO “PERCORSI ABILITANTI SPECIALI” Dopo l'art. Infatti, se “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle", queste motivazioni rendono possibile la deroga al possesso del titolo e l'indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata appunto determinata dalla deroga, operata dell’Amministrazione, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52). Evidente, pertanto, la palese contraddizione di permettere a persone esperte ma prive di laurea (parliamo sempre degli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA) di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento e poi non consentire loro di concorrere a un riservato. Nell’Intesa del 1 ottobre 2019, sottoscritta dal ministro dell’Istruzione Xxxxxxx Xxxxxxxxxx con le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola, si contemplava tale possibilità.inserire il seguente:

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