Common use of Relazione illustrativa Clause in Contracts

Relazione illustrativa. La proposta si inserisce nel solco già tracciato dal legislatore di differenziare lo schema decisionale: non tutte le questioni o le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza sono decise con il procedimento di sorveglianza; per talune di queste si è optato per un rito semplificato rispondente ad un’esigenza di economia processuale. In questa prospettiva si propone allora di estendere il rito de plano anche ad altre competenze, quali quelle concer- nenti la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. Per quanto concerne l’esito dell’affidamento in prova, si è precisato che sarebbe utilizzabile il procedimento ex art. 667 comma 4 solo in presenza di un esito positivo. Quando si evidenziasse già da una disamina preliminare una va- lutazione negativa, allora si dovrebbe instaurare il procedimento ex art. 666 con fissazione della udienza, specie se all’esito negativo consegua la carcerazione. La privazione della libertà non potrebbe essere decisa in un procedi- mento semplificato connotato da un livello di garanzie processuali assai limitato. Xxxxx Xxxxxxx 7 PER UNA PIÙ PRONTA APPLICAZIONE DELL’ART. 684 C.P.P.

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Relazione illustrativa. La proposta si inserisce nel solco già tracciato dal legislatore modifica apposta al comma 1 risponde alla duplice esigenza di differenziare lo schema decisionale: non tutte le questioni o le materie attribuite alla coordinamento con l’intervento sull’art. 11, comma 2, in base al principio che la competenza della magistratura di sorveglianza sono decise con il procedimento di sorveglianza; per talune di queste si è optato per un rito semplificato rispondente ad un’esigenza di economia processuale. In questa prospettiva si propone allora di estendere il rito de plano anche ad altre competenze, quali quelle concer- nenti la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. Per quanto concerne l’esito dell’affidamento in provadell’autorità penitenziaria, si è precisato che sarebbe utilizzabile il procedimento ex art. 667 comma 4 solo in presenza individua con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo, e di un esito positivo. Quando si evidenziasse già da una disamina preliminare una va- lutazione negativa, allora si dovrebbe instaurare il procedimento ex art. 666 con fissazione della udienza, specie se all’esito negativo consegua la carcerazionerazionalizzazione di carattere sistematico. La privazione modifica al comma 2, ispirata ad una proposta elaborata dagli Stati Generali (Xxxxxx XXX) risponde, invece, a ragioni di natura trattamentale e introduce la possibilità di concessione – sia pure in via eccezionale – di “permessi trattamentali” che possono assolvere, in coerenza con le istanze umanitarie e rieducative di matrice costituzionale, a esigenze di particolare rilevanza nella vita dei detenuti e ne risulterebbe favorito il trattamento e migliorata la quali- tà della libertà detenzione anche per soggetti per i quali la preclusione normativa crea anche l’assenza di attività di osser- vazione finché non potrebbe essere decisa in un procedi- mento semplificato connotato da un livello di garanzie processuali assai limitatosi approssimano i termini per l’ammissibilità dei permessi-premio Xxxxx Xxxxxxxxx 12 RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L’ART. Xxxxx Xxxxxxx 7 PER UNA PIÙ PRONTA APPLICAZIONE DELL’ART56 REG. 684 C.P.P.ESEC.

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