Premesse Clausole campione
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Premesse. In data 15 dicembre 2017 è divenuta efficace la scissione totale non proporzionale (la “Scissione”) di Finsoe S.p.A. – Finanziaria dell’Economia Sociale S.p.A. (“Finsoe”) in favore di tante società beneficiarie di nuova costituzione (le “Beneficiarie” o “Newco”) quanti erano i soci di Finsoe alla data di efficacia della Scissione (i “Soci Ex Finsoe”), secondo i termini e le condizioni indicati nell’atto di Scissione stipulato in data 4 dicembre 2017 (l’“Atto di Scissione”). Fino alla data di efficacia della Scissione, ▇▇▇▇▇▇ era titolare di complessive n. 225.316.008 azioni ordinarie rappresentative del 31,404%, del capitale sociale con diritto di voto di Unipol Gruppo S.p.A. (già Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. – di seguito “UG” o “Unipol Gruppo”). Per effetto della Scissione, in data 15 dicembre 2017 (la “Data di Efficacia della Scissione”): - Finsoe ha cessato di esistere; - ciascuno dei Soci Ex Finsoe è venuto a detenere il 100% del capitale sociale di una sola Beneficiaria; e - ciascuna Beneficiaria, a sua volta, è venuta a detenere una porzione degli asset e delle passività di Finsoe proporzionale alla percentuale di partecipazione che il rispettivo Socio Ex Finsoe (i.e., il socio unico di tale Beneficiaria) deteneva nel capitale sociale di Finsoe prima della Data di Efficacia della Scissione, ivi incluso il pro rata delle azioni di Unipol Gruppo detenute da Finsoe prima della Data di Efficacia della Scissione medesima. Allo scopo di mantenere, senza soluzione di continuità, un assetto proprietario e di governance sostanzialmente equivalente a quello esistente in Finsoe prima della Data di Efficacia della Scissione (e, per il tramite di quest’ultima, in Unipol Gruppo e in UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – a sua volta controllata, in via diretta e indiretta, da Unipol Gruppo), in data 13 dicembre 2017, una larga maggioranza delle Beneficiarie (di seguito i “Paciscenti”) - unitamente ai rispettivi Soci Ex Finsoe, ciascuno in proprio, in relazione a talune previsioni del Patto, nonché quale responsabile in solido per le obbligazioni del Paciscente da esso controllato – hanno sottoscritto, con efficacia dalla Data di Efficacia della Scissione, un patto parasociale avente le caratteristiche di seguito indicate (il “Patto Parasociale” o il “Patto”). Si precisa che, per ciascun Paciscente, il Patto è stato sottoscritto dal legale rappresentante indicato nell’Atto di Scissione. Successivamente:
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Premesse. In data 16.06.2020 (sub prot. 5668) è pervenuta all’Istituto procedente la proposta avanzata dal costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese Siram SpA (mandatario)/Colser Servizi Scarl (mandante), per un’iniziativa di partenariato pubblico privato (P.P.P.), ex artt. 183, comma 15, D.lgs. n. 50/2016 per la concessione di servizi integrati (energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security) per la durata massima di 7 anni, con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale, corredata dal progetto di fattibilità, da una bozza di convenzione, dal piano economico-finanziario asseverato e dalla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Gli elementi essenziali della proposta sono sintetizzabili nell’espletamento, in regime di concessione, di servizi energetici termici ed elettrici, compresa la fornitura dei vettori energetici, il servizio di igiene ambientale e manutenzione del verde pertinenziale, il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione invernale ed estiva, il servizio idrico integrato compresa la fornitura di acqua, la gestione e manutenzione degli impianti elettrici, elettrici speciali, antincendio, idrico-sanitari, di depurazione acque, di trattamento anti-legionella, elevatori, la manutenzione edile conservativa, i lavori manutentivi a misura extra-canone, la gestione del servizio di presidio antincendio e sorveglianza a servizio degli edifici, la gestione dei parcheggi, nonché la progettazione ed esecuzione delle attività di adeguamento ed efficientamento energetico degli Impianti. La proposta prevede la seguente articolazione economica: CANONE DISPONIBILITA' INVESTIMENTI CONTRIBUTO PUBBLICO 1° anno 2° anno dal 3° al 7° anno TOTALE COMPLESSIVO 7 ANNI € 0,00 € 215.014,00 € 215.014,00 € 1.290.084,00 € 0,00 € 213.000,00 € 0,00 € 213.000,00 corrisposto solo a conclusione dei lavori "amianto" e "legionella" CANONE DISPONIBILITA' SERVIZI € 3.313.040,00 € 3.313.040,00 € 3.313.040,00 € 23.191.280,00 -€ 215.014,00 -€ 215.014,00 -€ 1.290.084,00 quota risparmio per investimenti RICAVI PER LAVORI A MISURA RICAVI DAGLI UTENTI € 81.968,00 € 81.968,00 € 81.968,00 € 573.776,00 € 0,00 € 20.148,00 € 20.148,00 € 120.888,00 TOTALE ANNUO € 3.395.008,00 € 3.628.156,00 € 3.415.156,00 € 24.098.944,00
Pag.1 La proposta è stata valutata da un gruppo di lavoro appositamente costituito il quale, al termine delle attività istruttorie, con verbal...
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Premesse. Con determina a contrarre n.165. del 7 novembre 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “Autorità” o “AGCM”), C.F. 97076950589, con sede a Roma in ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇ 6/A, sito internet – ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇, in qualità di Stazione Appaltante ha deliberato di procedere all’affidamento dei servizi di seguito specificati, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel presente disciplinare e nella documentazione di gara allegata: o AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E PRESIDIO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGCM – CIG 9478032F6C Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Il luogo di svolgimento del servizio è la sede dell’Autorità ubicata in ▇▇▇▇- ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇ 6/A codice NUTS IT43 CIG 9478032F6C Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, in qualità di funzionario dell’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità. Non si procede alla suddivisione in lotti considerata l’unitarietà dei servizi strettamente connessi tra di loro.
Premesse. Il CONI ha tra le sue finalità la promozione della massima diffusione della pratica sportiva anche al fine di garantire l’integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti nel territorio, tenendo conto, tra l’altro, delle competenze degli enti locali. Nell’ambito di tale obiettivo, è stato istituito il Fondo “Sport e Periferie”, finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e alla diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale. Il CONI pertanto ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sia il “Piano Interventi Urgenti”, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2016, sia successivamente il “Piano Pluriennale”, che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016. Con deliberazioni n. 501 del 17 dicembre 2015 e n. 315 del 18 luglio 2017, la Giunta Nazionale del CONI ha dato mandato al Presidente ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ di stipulare gli accordi necessari per l'implementazione dei Piani previsti dal D.L. 185/2015 nei limiti delle somme assegnate annualmente dal Decreto. Tra gli interventi compresi nel Piano Pluriennale vi è l’intervento proposto dall’ASD Olympia Sporting Club, denominato “Ultimazione lavori e riqualificazione di struttura polisportiva”. Per la realizzazione di tale intervento è stato siglato un accordo tra il CONI e l’ASD Olympia Sporting Club, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la sottoscrizione di tale accordo il CONI e l’ASD Olympia Sporting Club si sono impegnate a cooperare - ciascuna nell’ambito delle proprie finalità - per la realizzazione dell’intervento. Tra gli impegni assunti dal CONI nell’ambito di tale accordo c’è la fornitura della attrezzatura sportiva per poter svolgere attività a livello agonistico. Il CONI pertanto, per il tramite di CONI Servizi S.p.A. (di seguito, “CONI Servizi”), in virtù del contratto di servizio annuale che disciplina i rapporti tra le stesse, con il presente appalto intende procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera di attrezza...
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione...
