Effetti abrogativi impliciti Clausole campione

Effetti abrogativi impliciti. Non si determinano effetti abrogativi impliciti.
Effetti abrogativi impliciti. L’Accordo si applica ad un arco temporale ben definito (Triennio 2018/2020) ed esso succede al “Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del personale tecnico amministrativo - Anno 2017”, sottoscritto il 3/08/2017, che ha esplicato la propria efficacia limitatamente al solo anno 2017. L’istituto delle PEO disciplinato dal presente “Accordo” è riconducibile nell’ambito degli strumenti finalizzati a premiare il merito e le professionalità di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009. A tal fine si evidenzia che per l’attribuzione del punteggio da assegnare a ciascun lavoratore in corrispondenza del criterio della “qualità della prestazione individuale” l’Accordo fa riferimento per il personale appartenente alle categorie B, C e D, alla media del “Punteggio totale assegnato” sulle schede individuali in occasione della valutazione della performance individuale e/o organizzativa degli anni di riferimento, mentre per il personale di categoria EP si fa riferimento alla media dei punteggi che discende dalla valutazione della prestazione del lavoratore effettuata in occasione della corresponsione della retribuzione di risultato. L’Accordo in esame prevede l’attribuzione della progressione economica all’interno della categoria di appartenenza attraverso un meccanismo selettivo che fa riferimento agli indicatori di ponderazione già individuati dall’art. 82 del CCNL del 16/10/2008, i quali sono stati più dettagliatamente declinati in sede decentrata, nel rispetto sempre del punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore, per come stabilito dai commi 3 e seguenti del precitato art. 82 del CCNL. L’art. 7 del contratto integrativo, inoltre, prevede la formulazione di apposite graduatorie per ciascuna categoria ed area di appartenenza in base al punteggio conseguito da ogni candidato nella valutazione dei titoli presentati. Peraltro, il carattere selettivo della procedura scaturisce anche dal fatto che la progressione alla posizione economica superiore sarà possibile nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal CCNL. Tanto in coerenza con quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 che recita: “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di va...
Effetti abrogativi impliciti. L’Accordo in esame disapplica i seguenti Accordi Aziendali ed interaziendali limitatamente alle parti di questi che disciplinano l’istituto della progressione economica orizzontale: - Accordo Interaziendale del 18 dicembre 2009 sulla equiparazione della applicazione degli istituti contrattuali della progressione economica orizzontale (fasce retributive) tra le due Aziende Sanitarie Provinciali; - Accordo interaziendale del 3 novembre 2011 per l’applicazione degli istituti contrattuali “Progressione Economica” e “Produttività Collettiva ed Individuale”. L’Accordo in esame inoltre sostituisce interamente il “Verbale di Intesa” di cui all’art. 10 del CCNL 10/04/2008 per finanziare l’attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali per l’anno 2016” Il verbale di intesa, per quanto attiene alla produttività collettiva, impegna le parti a rimodulare la quota economica di incentivazione in acconto e a saldo ma non entra nel merito dei principi in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi della performance individuale ed organizzativa e restano pertanto vincolanti i principi gli aspetti attinenti a: - rispetto del principio di corrispettività previsto dall’art. 7 – comma 5 – del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto l’erogazione delle quote è effettuata solo per prestazioni effettivamente rese; - coerenza con le disposizioni dell’art. 45 – comma 3 – del Dlgs. n. 165/2001 in quanto vengono premiati e incentivati: - promozione della qualità della performance individuale, attraverso la differenziazione delle quote in rapporto alla professionalità posseduta, anche su valutazione individuale come avviene nell’attribuzione di obiettivi legati alla produttività individuale per progetti finalizzati; - finalizzazione delle risorse economiche al perseguimento della performance organizzativa, con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, essendo legato alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi annuali aziendali; - effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, attraverso l’erogazione di quote aggiuntive e differenziate in base alla gravosità individuata. Il presente verbale rispetta il principio di selettività delle progressioni economiche in quanto le risorse economiche previste consentono di riconoscere una progressione economica orizzontale ad una quota limitata di dipendenti dell’area del comparto (circa il 40/45% rapporto all’importo economico di €. 750.000). I dipendenti che beneficeranno del pas...
Effetti abrogativi impliciti. Non si determinano effetti abrogativi impliciti. NULLA CAMBIA RISPETTO ALLA PRECEDENTE RELAZIONE DEL CDI 2017 Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 20/7/2011 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/7/2011) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 20/7/2011). NULLA CAMBIA RISPETTO ALLA PRECEDENTE RELAZIONE DEL CDI 2017 Lo schema di CCDI prevede risorse stabili limitate destinate alle progressioni economiche secondo i seguenti criteri generali: • Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione (D.lgs. 150/209, art. 23, c. 2). • La collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni consecutivi ovvero per 5 annualità anche non consecutive costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle p.e.o. (D.lgs. 150/209, art. 23, c. 3). • Possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi (CCNL 11/4/2008, art. 9). • Le limitate risorse per le p.e.o. (€ 125.000) saranno distribuite proporzionalmente sulle categorie B, C, D rispetto alla totalità delle risorse necessarie per le singole categorie per garantire la p.e.o. a tutti i dipendenti aventi diritto. • La decorrenza della p.e.o. è il 1 gennaio 2017. • Alla selezione per le p.e.o. partecipano i dipendenti in servizio al 1/1/2017. • Si prende in considerazione la media della valutazione degli ultimi 3 anni consecutivi. • Per chi non dovesse avere valutazioni negli ultimi 3 anni consecutivi, si prende in considerazione la media delle ultime 5 annualità valutate. • Sono esclusi dalla selezione delle p.e.o. i dipendenti con una valutazione media inferiore ad 80 punti. • Sono esclusi i dipendenti con una sanzione disciplinare pari o superiore al rimprovero scritto irrogata nell’ultimo triennio. • Nel caso di ex equo si adottano i seguenti criteri di priorità:
Effetti abrogativi impliciti. Il presente Accordo integra l’Atto aggiuntivo n. 3/2009 e non contiene effetti abrogativi impliciti. Si attesta espressamente che il meccanismo introdotto garantisce che le progressioni vengano riconosciute subordinatamente all’effettuazione di specifica procedura di valutazione, che abbia esiti positivi. La possibilità di partecipazione alla procedura, altresì, è esclusa per i destinatari di sanzioni disciplinari. Il CCI in questione recepisce le disposizioni normative volte ad eliminare i meccanismi di automatismo nelle progressioni stipendiali e di carriera, prevedendo una progressione economica vincolata alla valutazione dell’attività svolta. Si attesta che i criteri adottati garantiscono il principio di selettività delle progressioni, contemplando indicatori che ricomprendono i principali ambiti in cui si esplicano le attività assegnati ai CEL. L’obiettivo da conseguire tramite l’applicazione del Contratto integrativo è il sempre maggior riconoscimento delle professionalità interne all’Ateneo e la valorizzazione dell’impegno dei dipendenti, anche alla luce della lunga moratoria della contrattazione nazionale, nonché di forti limiti al turn over di personale, che impediscono un adeguato ricambio di risorse umane moltiplicando esponenzialmente l’impegno delle risorse ancora in servizio. Il personale CEL non usufruisce di trattamento accessorio a carico dei Fondi destinati al finanziamento della Contrattazione Integrativa del personale tecnico amministrativo come espressamente disciplinati dal CCNL. Per tale motivo non viene redatta la prescritta relazione tecnico finanziaria. I compensi relativi agli incrementi del trattamento integrativo trovano copertura nell’ambito di uno specifico finanziamento nel Budget di Ateneo 2022, e seguenti. Non si ritiene che vi siano ulteriori informazioni utili rispetto a quelle già fornite allo scopo Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott.ssa ValenFtirinmaatCo edlilgi italmente da: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Università degli Studi di Trieste Piazzale Europa, 1 Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT
Effetti abrogativi impliciti. 1. Il precedente Contratto Integrativo relativo all’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in modo definitivo in data 11.10.2021, cessa di avere efficacia in quanto sostituito e regolamentato nelle stesse materie dal presente Contratto per il periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019.
Effetti abrogativi impliciti. Il contratto determina l’abrogazione implicita delle norme contrastanti contenute nel precedente CCI sottoscritto in data 21 dicembre 2020.
Effetti abrogativi impliciti. Nulla da esporre, tenuto conto di quanto precisato in premessa alla presente relazione illustrativa circa la vigenza del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del personale del comparto, non essendo stato ancora avviato l’iter per la sottoscrizione dell’ipotesi del CCIA, in applicazione del nuovo CCNL. L’ultimo CCIA economico 2016, integrativo del CCIA 12/2015 conserva la propria efficacia fino all'entrata in vigore del successivo contratto integrativo aziendale, in applicazione del quale è stato sottoscritto il presente accordo.
Effetti abrogativi impliciti. Il presente contratto non determina effetti abrogativi impliciti rispetto ai CCDI precedenti oltre quanto non espressamente novellato nel medesimo. Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il sistema di misurazione e valutazione della performance (delibera di G.C. n. 97/2018). Lo schema di CCDI prevede l’impegno dell’Amministrazione a valutare l’attivazione delle p.e.o. nel 2019. E’ previsto lo stanziamento, in questo contratto, di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano della performance 2018, approvato con delibera di G.C. n. 35/2018.
Effetti abrogativi impliciti. Nessuno. Comune di Venezia Data: 29/12/2020, PG/2020/0584327 Il vigente regolamento sulla valutazione della performance prevede che la retribuzione di risultato sia corrisposta solo a seguito del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dopo gli esiti certificati del processo di valutazione selettivo e meritocratico validato dal Nucleo di Valutazione. La prassi in uso, ormai consolidata, conferma ampiamente tale attestazione. Parte non pertinente all’accordo illustrato. Il risultato atteso dall’applicazione del presente accordo è essenzialmente di ottenere un risparmio per l’Ente, pari all’ammontare delle risorse variabili non stanziate nel fondo, quale contributo al raggiungimento degli equilibri di bilancio, e di incentivare tra i dirigenti il raggiungimento di obiettivi sempre più performanti. Il Dirigente del Settore Risorse Xxxxx Xxxxxx (*) Economici e Previdenziali xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx