Common use of Relazione illustrativa Clause in Contracts

Relazione illustrativa. L’intervento normativo è finalizzato a consentire alle Sgr, in via eccezionale, di modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi medesimi, nell’esclusivo interesse dei partecipanti. La motivazione dell’intervento normativo risiede nella necessità di evitare che numerose operazioni di dismissione pubbliche e private, in un lasso di tempo circoscritto, possano determinare una crisi del mercato immobiliare, stanti le perduranti negative condizioni di mercato. Inoltre, un’eventuale crisi del settore immobiliare avrebbe inevitabili conseguenze sui programmi di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione della norma, il termine di esercizio e la durata della proroga. La possibilità di proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati è concessa a tutte le Sgr che gestiscono fondi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del DM 228/1999. Per poter esercitare il potere di proroga straordinaria del fondo la Sgr deve modificare il regolamento del fondo entro il 31 dicembre 2014. La proroga straordinaria può avere una durata massima di due anni. Il comma 2 prevede, per i fondi la cui scadenza è prossima, una proroga sino al 31.12.2017. In pratica tre anni per i fondi con scadenza al 2014 e comunque più di due anni per quelli che scadono nel corso del 2015. Il comma 3 prevede una procedura speciale di consultazione dei quotisti. La decisione di proroga straordinaria adottata dalla Sgr dev’essere approvata dall’assemblea dei partecipanti del fondo. Se il regolamento del fondo non prevede l’istituto dell’assemblea, la Sgr convoca un’assemblea speciale dei quotisti per deliberare la proroga. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. La norma non prevede quorum costitutivi o deliberativi minimi, ciò al fine di rendere possibile a tutte le assemblee di pervenire ad una decisione qualunque sia il numero dei votanti. Il comma 4, per favorire una maggiore partecipazione assembleare, prevede inoltre: a) che la Sgr può chiedere a Monte Titoli l’elenco nominativo dei quotisti, nel rispetto del diritto alla privacy; b) e c) che i partecipanti possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o mediante delega scritta; d) che all’avviso di convocazione dell’assemblea dev’essere data la massima pubblicità, anche mediante diffusione di comunicati alle agenzie di stampa. Le forme di pubblicità dell’avviso di convocazione assembleare previste dalla norma mutuano il sistema già adottato per le società quotate e richiamano gli obblighi di diffusione al mercato delle informazioni regolamentate, in quanto rilevanti per l'esercizio dei diritti dei partecipanti. In tema di esercizio dei diritti dei partecipanti, si evidenzia che la proroga straordinaria della durata dei fondi ex lege, modificando il programma contrattuale iniziale, incide su un diritto soggettivo dei quotisti e, pertanto, si rende necessaria la loro consultazione e l’acquisizione del consenso della maggioranza degli stessi. Senza tale consenso la Sgr non può procedere alla modifica del regolamento del fondo. Il quotista dissenziente può far valere in assemblea, anche votando per corrispondenza, o delegando un rappresentante, il proprio disaccordo rispetto alla decisione della Sgr, pur rimanendo fermo il principio civilistico secondo cui le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti. Non è possibile prevedere il diritto di rimborso anticipato dei quotisti dissenzienti, stante le difficoltà di liquidazione degli asset. Trattandosi di fondi quotati è comunque sempre possibile la vendita delle quote nel mercato secondario. Il comma 5 precisa i contenuti dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti. Il comma 6, per disincentivare politiche dilatorie a danno dei quotisti e mitigare il conflitto di interesse connesso alla percezione, da parte della Sgr, di commissioni oltre il periodo di originaria durata del fondo, disciplina le attività ammesse nel periodo di proroga, le commissioni spettanti alla Sgr e la partecipazione ai proventi del fondo, prevedendo in particolare: • che nel periodo di proroga straordinaria sono consentite alla Sgr solo le attività finalizzate al completamento dello smobilizzo degli investimenti, ivi compresi gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli immobili finalizzati a rendere gli stessi più facilmente liquidabili. Onde evitare che la Sgr possa prolungare surrettiziamente l’attività di gestione del fondo oltre il tempo strettamente necessario alla liquidazione degli attivi patrimoniali, la norma prevede che gli interventi di valorizzazione e riqualificazione debbano avere una durata non superiore al periodo di proroga deliberato. • una riduzione delle commissioni per la Sgr che usufruisce della proroga straordinaria. Le Sgr percepiscono due tipologie di commissioni previste dai regolamenti di gestione: una fissa a titolo di copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di gestione, e una variabile ancorata all’andamento della gestione. Considerato che nel periodo di proroga le sole attività consentite sono quelle liquidatorie, si ritiene congrua una riduzione di 2/3 della commissione fissa annuale e l’abolizione della commissione variabile. • l’obbligo per la Sgr di distribuire ai partecipanti, almeno ogni sei mesi, la totalità dei proventi netti realizzati, nel rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. Il comma 7, per accelerare i tempi e ridurre i costi per le Sgr, contiene un’approvazione in via generale delle modifiche regolamentari approvate dalle Sgr ai sensi della presente disposizione di legge. Il comma 8 prevede il solo obbligo di comunicazione a Banca d’Italia e Consob delle decisioni assunte dalla Sgr.

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Relazione illustrativa. L’intervento normativo La proposta normativa è finalizzato a consentire alle Sgrfinalizzata alla razionalizzazione del sistema di vigilanza sugli attuali promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante mirate modifiche al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Si prevede l’istituzione di un Albo unico per il settore della Consulenza finanziaria gestito da un solo Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione, in via eccezionalemaniera analoga e coerente al modello prescelto dal Legislatore in altri settori del nostro ordinamento (il riferimento in particolare è alla disciplina dell’OAM, Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). All’interno del costituendo Albo unico vi saranno tre distinte sezioni con riguardo al tipo di modificare attività svolta dai soggetti che prestano attività di consulenza in materia di investimenti e che saranno individuati in: - consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (gli attuali promotori finanziari); - consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari); - società di consulenza finanziaria. Tale riorganizzazione è necessaria ed urgente in quanto risolve in maniere definitiva il problema della mancata costituzione dell’Organismo per la tenuta dell’albo dei consulenti, per i regolamenti quali l’iscrizione a questo Albo ha carattere costitutivo e non semplicemente dichiarativo (attuale art. 18 bis del TUF). Tale scelta normativa registra un concreto interesse da parte degli operatori del mercato e delle associazioni di categoria, in quanto in grado di rendere omogenea la normativa per l’esercizio dell’attività di consulenza e certa la vigilanza nel settore, con riguardo alla protezione dell’investitore retail nel mercato finanziario al quale è prioritariamente indirizzata la consulenza finanziaria. E’ prevista la trasformazione dell’attuale APF (Organismo per la tenuta dell’Albo dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti promotori finanziari) nel nuovo Organismo per prorogare il termine la tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari indipendenti e delle società di durata dei fondi medesimiconsulenza finanziaria, nell’esclusivo interesse dei partecipantisecondo la procedura individuata nei commi 3 e ss. della presente proposta. Il nuovo Organismo sarà responsabile non solo della tenuta e della gestione dell’albo unico ma anche della vigilanza e dell’attività sanzionatoria sugli iscritti. La motivazione dell’intervento normativo risiede nella necessità di evitare che numerose operazioni di dismissione pubbliche e private, in un lasso di tempo circoscritto, possano determinare una crisi del mercato immobiliare, stanti le perduranti negative condizioni di mercatoCONSOB è l’Autorità alla quale è affidata la vigilanza sull’Organismo. Inoltre, un’eventuale crisi del settore immobiliare avrebbe inevitabili conseguenze sui programmi di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblicoSi illustrano i contenuti specifici della proposta. Il comma 1 definisce l’ambito prevede la modifica e l’inserimento di applicazione della norma, tre nuovi articoli nel TUF. Cambiano le rubriche degli articoli 18 bis: da Consulenti finanziari a Consulenti finanziari indipendenti; dell’articolo 31: da Promotori finanziari a Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Si specifica che il termine cambio di esercizio e la durata della proroga. La possibilità di proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati è concessa a denominazione riguarda tutte le Sgr che gestiscono fondi esistenti alla data parti degli articoli dove tali soggetti sono citati (artt. 30, 31, 187 quater). • Nell’art. 18 ter relativo alle Società di entrata in vigore della norma, anche nel caso in cui consulenza finanziaria si sostituisce il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del DM 228/1999. Per poter esercitare il potere di proroga straordinaria del fondo la Sgr deve modificare il regolamento del fondo entro il 31 dicembre 2014. La proroga straordinaria può avere una durata massima di due anni. Il comma 2 prevede, per i fondi la cui scadenza è prossima, una proroga sino al 31.12.2017. In pratica tre anni per i fondi con scadenza al 2014 e comunque più di due anni per quelli che scadono nel corso del 2015. Il comma 3 prevede una procedura speciale di consultazione dei quotisti. La decisione di proroga straordinaria adottata dalla Sgr dev’essere approvata dall’assemblea dei partecipanti del fondo. Se il regolamento del fondo non prevede l’istituto dell’assemblea, la Sgr convoca un’assemblea speciale dei quotisti per deliberare la proroga. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. La norma non prevede quorum costitutivi o deliberativi minimi, ciò al fine di rendere possibile a tutte le assemblee inserire tali società nell’apposita sezione del costituendo Albo previsto nell’art. 18 quater. • Viene introdotto il nuovo art. 18 quater che prevede l’istituzione dell’Albo unico per Consulenti finanziari indipendenti, Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, Società di pervenire ad una decisione qualunque sia il numero dei votanticonsulenza finanziaria, che sarà diviso in tre corrispondenti sezioni e articolato su base territoriale. Alla tenuta dell’Albo provvede l’Organismo disciplinato nel nuovo art. 31 bis di seguito illustrato. L’articolo prevede che è la Consob che determina con regolamento i principi e i criteri relativi alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che gli iscritti nell’albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dagli iscritti nell’albo, all’aggiornamento professionale degli iscritti, alle misure cautelari e sanzionatorie applicabili ai soggetti iscritti all’albo, alle regole di presentazione e di comportamento che gli iscritti all’albo devono osservare nei rapporti con la clientela, alle modalità di aggiornamento professionale degli iscritti all’albo. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo. • Vengono soppressi i commi da 4 a 7 dell’art. 31 la cui disciplina per coerenza ed armonizzazione del testo viene trasposta nel nuovo articolo 31 bis. • Viene introdotto il nuovo articolo 31 bis che disciplina il nuovo Organismo per la tenuta dell’Albo in questione che sarà costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, dei consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. L’Organismo avrà personalità giuridica di diritto privato e sarà organizzato in forma di associazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo statuto e i regolamenti interni, sentita la Consob. Ai sensi del comma 49 dell’art. 31 bis la Consob emana il regolamento inerente all’Albo, per favorire una maggiore partecipazione assembleare, prevede inoltre: a) che la Sgr può chiedere a Monte Titoli l’elenco nominativo dei quotisti, nel rispetto del diritto alla privacy; b) e c) che i partecipanti possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o mediante delega scritta; d) che all’avviso alle sue forme di convocazione dell’assemblea dev’essere data la massima pubblicità, anche mediante diffusione di comunicati alle agenzie di stampa. Le forme di pubblicità dell’avviso di convocazione assembleare previste dalla norma mutuano il sistema già adottato per le società quotate attività e richiamano gli obblighi di diffusione al mercato delle informazioni regolamentate, in quanto rilevanti per l'esercizio dei diritti dei partecipanti. In tema modalità di esercizio della vigilanza e ai criteri di rappresentatività delle diverse categorie dei diritti dei partecipanti, si evidenzia che la proroga straordinaria della durata dei fondi ex lege, modificando il programma contrattuale iniziale, incide su un diritto soggettivo dei quotisti e, pertanto, si rende necessaria la loro consultazione e l’acquisizione del consenso della maggioranza degli stessi. Senza tale consenso la Sgr non può procedere alla modifica del regolamento del fondosoggetti iscritti. Il quotista dissenziente Ministro dell’economia e delle finanze in caso di gravi irregolarità e violazione di disposizioni legislative può far valere in assembleasciogliere, anche votando per corrispondenzasu proposta della Consob, o delegando un rappresentante, il proprio disaccordo rispetto alla decisione della Sgr, pur rimanendo fermo il principio civilistico secondo cui le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti. Non è possibile prevedere il diritto di rimborso anticipato dei quotisti dissenzienti, stante le difficoltà di liquidazione degli asset. Trattandosi di fondi quotati è comunque sempre possibile la vendita delle quote nel mercato secondario. Il comma 5 precisa i contenuti dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti. Il comma 6, per disincentivare politiche dilatorie a danno dei quotisti e mitigare il conflitto di interesse connesso alla percezione, da parte della Sgr, di commissioni oltre il periodo di originaria durata del fondo, disciplina le attività ammesse nel periodo di proroga, le commissioni spettanti alla Sgr e la partecipazione ai proventi del fondo, prevedendo in particolare: • che nel periodo di proroga straordinaria sono consentite alla Sgr solo le attività finalizzate al completamento dello smobilizzo degli investimenti, ivi compresi gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli immobili finalizzati a rendere gli stessi più facilmente liquidabili. Onde evitare che la Sgr possa prolungare surrettiziamente l’attività organi di gestione del fondo oltre il tempo strettamente necessario alla liquidazione degli attivi patrimoniali, la norma prevede che gli interventi di valorizzazione e riqualificazione debbano avere una durata non superiore al periodo di proroga deliberatocontrollo dell’Organismo. • una riduzione delle commissioni per la Sgr Viene introdotto il nuovo articolo 31 ter che usufruisce della proroga straordinariariguarda i provvedimenti cautelari e le sanzioni applicabili ai consulenti finanziari, alle società di consulenza e ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che ricalca le sanzioni già previste nel TUF all’art. Le Sgr percepiscono due tipologie di commissioni previste dai regolamenti di gestione: una fissa a titolo di copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di gestione, e una variabile ancorata all’andamento della gestione. Considerato 55 che nel periodo di proroga le sole attività consentite sono quelle liquidatorie, si ritiene congrua una riduzione di 2/3 della commissione fissa annuale e l’abolizione della commissione variabileviene soppresso. • l’obbligo Vengono modificati gli articoli 166 e 190 per la Sgr di distribuire ai partecipanti, almeno ogni sei mesi, la totalità dei proventi netti realizzati, ricomprendere le nuove categorie nel rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. Il comma 7, per accelerare i tempi e ridurre i costi per le Sgr, contiene un’approvazione in via generale delle modifiche regolamentari approvate dalle Sgr ai sensi della presente disposizione di legge. Il comma 8 prevede il solo obbligo di comunicazione a Banca d’Italia e Consob delle decisioni assunte dalla Sgrsistema sanzionatorio vigente.

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Relazione illustrativa. L’intervento normativo è finalizzato “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale” reca alcune proposte volte alla semplificazione e accelerazione della trasformazione digitale del Paese e, più in particolare, finalizzate a consentire alle Sgrfavorire la diffusione di servizi in rete, agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, assicurare ai cittadini l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, nonché rafforzare l’utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, esso si compone di quattro Capi, il primo dei quali disciplina le norme in via eccezionalemateria di “cittadinanza digitale, procedimento amministrativo telematico e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione”, il secondo disciplina “le norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del digitale nell’azione amministrativa”, il terzo prevede le disposizioni in materia di modificare “strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali”e il quarto, infine le norme in materia di “misure per l’innovazione”. In particolare, al Capo I, con l’articolo proposto, lettera a), n. 1), che, insieme ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 interviene sull’articolo 3-bis del CAD, si estende la possibilità per i regolamenti cittadini di fruire dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico, precisando - quali misure di semplificazione - che l’accesso al domicilio digitale avviene anche tramite dispositivi mobili attraverso il termine punto di durata dei fondi medesimiaccesso o applicazione AppIO, nell’esclusivo interesse dei partecipantigià prevista dall’art. La motivazione dell’intervento normativo risiede nella necessità di evitare che numerose operazioni di dismissione pubbliche e private, in un lasso di tempo circoscritto, possano determinare una crisi 64-bis del mercato immobiliare, stanti le perduranti negative condizioni di mercatoCAD. Inoltre, un’eventuale crisi sempre con riguardo al domicilio digitale dei privati, si introducono regole più certe per la tenuta, la gestione e l’eventuale cancellazione dei domicili digitali dall’elenco previsto all’articolo 6- quater del settore immobiliare avrebbe inevitabili conseguenze sui programmi di valorizzazione CAD e dismissione del patrimonio pubblico. Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione della normasi prevede che, il termine di esercizio e la durata della proroga. La possibilità di proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati è concessa a tutte le Sgr che gestiscono fondi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, anche nel caso in cui l’indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si procede alla cancellazione d’ufficio dello stesso dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, con le modalità fissate nelle Linee Guida adottate da AgID. In tal modo, nell’ottica di privilegiare le comunicazioni telematiche (secondo l’impianto del CAD, che già oggi ne prevede la futura esclusività), si intende limitare la facoltà di cancellarsi ad libitum dall’elenco e rendere più certo il regolamento del fondo già preveda domicilio digitale dei cittadini che ne abbiano eletto uno, ferma restando la possibilità facoltà di prorogarne consentirne la durata per un massimo modifica o di tre anni, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del DM 228/1999cessarne l’utilizzo. Per poter esercitare il potere questa via si favorisce un percorso di proroga straordinaria del fondo la Sgr deve modificare il regolamento del fondo entro il 31 dicembre 2014semplificazione e di maggiore certezza nelle comunicazioni telematiche tra cittadini e pubbliche amministrazioni. La proroga straordinaria può avere modifica costituisce, altresì, una durata massima forma di due annisemplificazione e di garanzia anche per le pubbliche amministrazioni, le quali avranno la certezza di poter utilizzare sempre questa modalità snella di comunicazione al domicilio digitale eletto dal cittadino. Il comma 2 prevedeIn questo senso, le Linee guida già previste, oltre ad indicare le modalità per comunicare la modifica o la variazione del domicilio digitale, definiscono le modalità di gestione e di aggiornamento dell’elenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato (di cui all’art. 6-quater CAD), in conformità anche con le previsioni contenute nei commi 3-bis e 4-bis dell’articolo 3-bis del CAD, nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio. Si rafforzano poi le clausole di salvezza che, per le ipotesi di mancato funzionamento o anche per superare il digital divide, tutelano il cittadino che non abbia accesso ad un domicilio digitale. Al numero 4, della lettera a) dell’articolo 1, si introduce una modifica nella parte finale del comma 3- bis dell’articolo 3-bis, stabilendo le modalità con le quali potrà essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i fondi la cui scadenza è prossimadocumenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale. Con tale modifica, una proroga sino al 31.12.2017. In pratica tre anni per i fondi con scadenza al 2014 e comunque più di due anni per quelli che scadono nel corso si amplia l’oggetto del 2015. Il comma 3 prevede una procedura speciale di consultazione dei quotisti. La decisione di proroga straordinaria adottata dalla Sgr dev’essere approvata dall’assemblea dei partecipanti del fondo. Se il regolamento del fondo non prevede l’istituto dell’assembleadecreto che, la Sgr convoca un’assemblea speciale dei quotisti per deliberare la proroga. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. La norma non prevede quorum costitutivi o deliberativi minimi, ciò al fine di rendere possibile superare il digital divide, definisce non solo le modalità di consegna ma anche quelle di messa a tutte le assemblee disposizione dei documenti per i soggetti che non abbiano accesso al domicilio digitale, in tal modo coordinando la norma anche con quanto previsto dalla disposizione di pervenire ad cui all’articolo 6 in materia di piattaforma notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Nel successivo numero 5 della lettera a) viene introdotta una decisione qualunque sia il numero dei votanti. Il modifica al comma 4-bis del suddetto articolo 3-bis, estendendone l’ambito di applicazione anche alle ipotesi in cui il domicilio digitale non sia attivo o non stia funzionando o non risulti raggiungibile e prevedendo la possibilità che i documenti vengano comunque messi a disposizione del destinatario ovvero consegnati. Con tale modifica, si garantisce una ulteriore tutela agli utenti, consentendo di consegnare ai destinatari che non hanno accesso al domicilio digitale, per favorire una maggiore partecipazione assemblearela sua assenza o per il suo mancato funzionamento, prevede inoltre: a) i documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso che la Sgr può chiedere a Monte Titoli l’elenco nominativo contenga le indicazioni delle modalità con le quali i documenti sono resi disponibili. La modifica introdotta al numero 6 consente, solo nelle more dell’adozione delle Linee guida previste all’articolo 3-bis, comma 1-ter e della realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-quater, di eleggere domicilio speciale diverso da quello contenuto nell’elenco. Con le modifiche introdotte alla lettera b), si chiarisce che, nell’Indice nazionale dei quotistidomicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all’articolo 6-bis del CAD, siano indicati anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato. In particolare, nel rispetto predetto elenco saranno riportati, ad esempio, gli indirizzi dei professionisti di cui al D.M. MEF 5 agosto 2019, n. 106, abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, i quali non potendo indicare il proprio indirizzo PEC nell’INI-PEC, non essendo iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, allo stato possono ricevere dalla Pubblica Amministrazione atti di rilevanza giuridica solo attraverso l’elezione di domicilio digitale nell’elenco delle persone fisiche. Si è conseguentemente chiarito che anche il professionista iscritto in albi, registri o elenchi tenuti da una p.a. e istituiti da una legge dello Stato possano eleggere un domicilio digitale professionale nell’elenco INI-PEC. Alla lettera c), la modifica del terzo comma dell’articolo 6-quater è volta ad evitare che, con il funzionamento a regime dell’ANPR, sia cessato l'INAD. In tal modo si preservano anche i domicili digitali degli enti di diritto privato e dei professioni non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. Con la lettera d), si modifica il terzo comma dell’art. 6-quinquies, introdotto dall’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, per contrastare il fenomeno dell’invio di comunicazioni indesiderate, diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alla privacy; b) finalità di erogazione di servizi pubblici. In fase applicativa è emersa infatti l’opportunità di un chiarimento al fine di assicurare una più chiara tutela ai titolari dei domicili digitali. Pertanto, la modifica proposta precisa che il divieto dell’uso del domicilio digitale senza il preventivo consenso del destinatario si riferisce non solo ai soggetti di cui all’art. 2, secondo comma, del CAD, ma a qualunque mittente. Si chiarisce altresì che il divieto attiene appunto all’invio, senza il consenso dei destinatari, di comunicazioni commerciali di carattere promozionale e c) di materiale pubblicitario estraneo alle finalità istituzionali del mittente. Le conseguenze sanzionatorie per il caso di violazione del divieto dell’uso del domicilio digitale senza consenso sono disciplinate dal medesimo decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679. Con le modifiche di cui alla lettera e), nell’ottica di rafforzamento dell’utilizzo delle tecnologie digitali per l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, si semplifica e si rafforza lo strumento dell’identità digitale per semplificare e favorire l’accesso dei cittadini ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede una misura di semplificazione per il cittadino, le imprese e le pubbliche amministrazioni, intervenendo sull’articolo 64 per chiarire e precisare che l’accesso ai servizi in rete avviene parimenti con SPID e con CIE e disponendo che i partecipanti possono esprimere il proprio voto anche soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente i suddetti strumenti di identificazione digitale per corrispondenza o mediante delega scritta; d) l’accesso ai propri servizi on line (novella al comma 3-bis). L’intervento normativo è volto a semplificare e rafforzare l’accesso ai servizi in rete tramite le identità digitali, senza modificare in alcun modo le e anzi rafforzando le modalità di gestione e di utilizzo dell’identità digitale nell’attuale impianto del CAD al riguardo. Resta fermo, quindi, che all’avviso di convocazione dell’assemblea dev’essere data la massima pubblicitàl’accesso ai servizi in rete è sempre consentito con SPID e con CIE, anche mediante diffusione di comunicati alle agenzie di stampaoltre che con CNS. Le forme di pubblicità dell’avviso di convocazione assembleare previste dalla norma mutuano il sistema già adottato per le società quotate e richiamano gli obblighi di diffusione al mercato delle informazioni regolamentate, in quanto rilevanti per l'esercizio dei diritti dei partecipanti. In tema di esercizio dei diritti dei partecipantiCon l’introduzione del comma 2-undecies, si evidenzia precisa, inoltre, che i gestori dell’identità digitale, a seguito dell’accoglimento della richiesta di accreditamento, vengono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da XxXX, consultabile anche in via telematica. Tale elenco è peraltro già esistente presso AgID, non determinando pertanto nuovi oneri per la proroga straordinaria della durata dei fondi ex lege, modificando il programma contrattuale iniziale, incide su un diritto soggettivo dei quotisti e, pertantofinanza pubblica. Con l’introduzione del comma 2-duodecies, si rende necessaria prevede che, al pari di quanto previsto dall’art. 35 del DPR 445/2000 con riguardo alla equipollenza dei documenti di riconoscimento nei casi previsti dal Testo Unico, la loro consultazione verifica dell’identità digitale equivale alla esibizione e l’acquisizione alla produzione del consenso della maggioranza degli stessidocumento di identità in tutti i casi in cui questo onere burocratico sia previsto e richiesto per l’accesso ai servizi o nelle transazioni elettroniche. Senza tale consenso la Sgr non può procedere alla Tale modifica del regolamento del fondo. Il quotista dissenziente può far valere in assembleaconsentirà un forte impatto di semplificazione e riduzione di oneri a carico di cittadini e imprese, anche votando per corrispondenza, o delegando un rappresentante, il proprio disaccordo rispetto alla decisione della Sgr, pur rimanendo fermo il principio civilistico secondo cui le decisioni sono prese che oggi si trovano costretti a maggioranza dei partecipanti. Non è possibile prevedere il diritto di rimborso anticipato dei quotisti dissenzienti, stante le difficoltà di liquidazione degli asset. Trattandosi di fondi quotati è comunque sempre possibile la vendita delle quote nel mercato secondario. Il comma 5 precisa i contenuti dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti. Il comma 6, per disincentivare politiche dilatorie a danno dei quotisti e mitigare il conflitto di interesse connesso alla percezione, da parte della Sgr, di commissioni oltre il periodo di originaria durata del fondo, disciplina le attività ammesse nel periodo di proroga, le commissioni spettanti alla Sgr chiedere l’esibizione e la partecipazione ai proventi trasmissione di copia del fondodocumento di identità per moltissimi casi di accesso a servizi, prevedendo in particolare: • transazioni, istanze alla pubblica amministrazione, domande e dichiarazioni. La modifica introdotta impone comunque che nel periodo l’identificazione digitale garantisca un livello di proroga straordinaria sono consentite alla Sgr solo le attività finalizzate al completamento dello smobilizzo degli investimentisicurezza “almeno significativo”, secondo gli standard di sicurezza prevista a livello europeo dal Regolamento eIDAS n. 910/2014. Si precisa, altresì, che l’identità digitale attesta gli attributi identificativi dell’utente, ivi compresi gli interventi i dati relativi al possesso di valorizzazione abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e riqualificazione degli immobili finalizzati fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da XxXX. Alla lettera f), si introducono modifiche all’articolo 64-bis tese a rendere gli stessi più facilmente liquidabiliconsolidare la natura dell’AppIO, quale punto di accesso telematico ai servizi pubblici, prevedendo che le pubbliche amministrazioni rendano i propri servizi fruibili in rete su dispositivi mobili anche attraverso l’applicazione AppIO, che diventa quindi uno strumento certo e riconoscibile per i cittadini che vogliano accedere ai servizi su mobile. Onde evitare Le amministrazioni potranno provvedere autonomamente e non esporre i propri servizi sull’APP IO in caso di impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società PagoPA. Ai fini dell’esposizione di tutti i servizi su AppIO, si aggiunge al citato articolo 64-bis, il comma 1- quater, che impone ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), di avviare i progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. Si aggiunge, altresì, un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte che deve essere accertata da AgID e comporta la Sgr possa prolungare surrettiziamente l’attività responsabilità dirigenziale e disciplinare ed impone la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti. Con la stessa finalità di gestione del fondo oltre il tempo strettamente necessario alla liquidazione degli attivi patrimonialisemplificare l’erogazione e la fruizione dei servizi tramite l’AppIO, la norma prevede che gli interventi di valorizzazione e riqualificazione debbano avere una durata non superiore al periodo di proroga deliberato. • una riduzione delle commissioni per la Sgr che usufruisce della proroga straordinaria. Le Sgr percepiscono due tipologie di commissioni previste dai regolamenti di gestione: una fissa a titolo di copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di gestione, e una variabile ancorata all’andamento della gestione. Considerato che nel periodo di proroga le sole attività consentite sono quelle liquidatorie, si ritiene congrua una riduzione di 2/3 della commissione fissa annuale e l’abolizione della commissione variabile. • l’obbligo per la Sgr di distribuire ai partecipanti, almeno ogni sei mesi, la totalità dei proventi netti realizzati, nel rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. Il comma 7, per accelerare i tempi e ridurre i costi per le Sgr, contiene un’approvazione in via generale delle modifiche regolamentari approvate dalle Sgr ai sensi della presente disposizione di legge. Il comma 8 prevede il solo obbligo di comunicazione a Banca d’Italia e Consob delle decisioni assunte dalla Sgr.lettera

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Relazione illustrativa. L’intervento normativo È stata pubblicata il 2 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifiche della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. L’obiettivo della direttiva è finalizzato quello di garantire la parità di tutela minima delle persone lese a consentire alle Sgrseguito di incidenti derivanti dalla circolazione stradale in tutto il territorio dell’Unione europea, assicurare la loro protezione in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione e garantire parità di trattamento da parte degli assicuratori delle attestazioni di sinistralità pregressa dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell’Unione. In altri termini, la nuova normativa mira a migliorare la precedente direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e della coerenza con altre politiche dell’Unione1. Per quanto qui rileva, il legislatore europeo ha recepito le sollecitazioni volte a rendere obbligatorio ed omogeneo in tutti i Paesi europei l’intervento risarcitorio del Fondo di garanzia in caso di insolvenza di un assicuratore RCA e a garantire, in via eccezionalecaso di fallimento di imprese estere operanti in regime di libera prestazione di servizi (LPS) o di stabilimento, il diritto di modificare i regolamenti rivalsa del Fondo che ha risarcito il danneggiato nei confronti del Fondo del Paese di origine dell’impresa insolvente. Infatti, la direttiva previgente non garantiva l’effettiva protezione delle vittime di tali sinistri in quanto la protezione era fornita nei differenti Paesi membri sulla base della legge nazionale, con modalità e limiti di risarcimento difformi che la direttiva in esame armonizza in analogia a quanto già avvenuto per le vittime dei fondi immobiliari quotati sinistri causati da esse gestiti veicoli non assicurati. Tale armonizzazione garantirà anche una perfetta reciprocità nelle rivalse tra Fondi di Garanzia europei nel caso di fallimento di un’impresa operante in regime di stabilimento o LPS, la cui assenza ha finora penalizzato l’Italia nelle azioni di recupero delle somme pagate. In particolare, la nuova direttiva persegue l’armonizzazione dei criteri per prorogare il termine risarcimento dei danneggiati in caso di durata dei fondi medesimisinistri R.C. auto causati da veicoli assicurati da un’impresa di assicurazione soggetta a procedure di fallimento o di liquidazione (impresa insolvente). A tal proposito, nell’esclusivo interesse dei partecipantiè prevista l’istituzione da parte degli Stati membri di un nuovo organismo o l’autorizzazione di un organismo esistente (cd. La motivazione dell’intervento normativo risiede nella necessità Organismo di evitare insolvenza) incaricato di indennizzare le persone lese che numerose operazioni risiedono abitualmente nel loro territorio per danni materiali o lesioni fisiche causati da un veicolo assicurato da una impresa insolvente, accaduti nel Paese di dismissione pubbliche e private, residenza del danneggiato (art. 10-bis) o in un lasso Paese differente da quello di tempo circoscritto, possano determinare una crisi residenza del mercato immobiliare, stanti le perduranti negative condizioni di mercatodanneggiato (art. Inoltre, un’eventuale crisi del settore immobiliare avrebbe inevitabili conseguenze sui programmi di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico25-bis). Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione della norma, il termine di esercizio e la durata della proroga. La possibilità di proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati è concessa a tutte le Sgr che gestiscono fondi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del DM 228/1999. Per poter esercitare Tale organismo avrà il potere di proroga straordinaria del fondo la Sgr deve modificare il regolamento del fondo entro il 31 dicembre 2014. La proroga straordinaria può avere una durata massima di due anni. Il comma 2 prevede, negoziare un accordo con gli omologhi organismi degli altri Stati membri per i fondi la cui scadenza è prossima, una proroga sino al 31.12.2017. In pratica tre anni per i fondi con scadenza al 2014 e comunque più di due anni per quelli che scadono nel corso del 2015. Il comma 3 prevede una procedura speciale di consultazione dei quotisti. La decisione di proroga straordinaria adottata dalla Sgr dev’essere approvata dall’assemblea dei partecipanti del fondo. Se il regolamento del fondo non prevede l’istituto dell’assemblea, la Sgr convoca un’assemblea speciale dei quotisti per deliberare la proroga. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. La norma non prevede quorum costitutivi o deliberativi minimi, ciò al fine di rendere possibile a tutte disciplinare le assemblee di pervenire ad una decisione qualunque sia il numero dei votanti. Il comma 4, per favorire una maggiore partecipazione assembleare, prevede inoltre: a) che la Sgr può chiedere a Monte Titoli l’elenco nominativo dei quotisti, nel rispetto del diritto alla privacy; b) e c) che i partecipanti possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o mediante delega scritta; d) che all’avviso di convocazione dell’assemblea dev’essere data la massima pubblicità, anche mediante diffusione di comunicati alle agenzie di stampa. Le forme di pubblicità dell’avviso di convocazione assembleare previste dalla norma mutuano il sistema già adottato per le società quotate e richiamano gli obblighi di diffusione al mercato delle informazioni regolamentate, in quanto rilevanti per l'esercizio dei diritti dei partecipanti. In tema di esercizio dei diritti dei partecipanti, si evidenzia che la proroga straordinaria della durata dei fondi ex lege, modificando il programma contrattuale iniziale, incide su un diritto soggettivo dei quotisti e, pertanto, si rende necessaria la loro consultazione e l’acquisizione del consenso della maggioranza degli stessi. Senza tale consenso la Sgr non può procedere alla modifica del regolamento del fondo. Il quotista dissenziente può far valere in assemblea, anche votando per corrispondenza, o delegando un rappresentante, il proprio disaccordo rispetto alla decisione della Sgr, pur rimanendo fermo il principio civilistico secondo cui le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti. Non è possibile prevedere il diritto procedure di rimborso nel caso un Organismo di uno Stato membro abbia anticipato dei quotisti dissenzienti, stante le difficoltà somme per conto di liquidazione degli asset. Trattandosi di fondi quotati è comunque sempre possibile la vendita delle quote nel mercato secondario. Il comma 5 precisa i contenuti dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti. Il comma 6, per disincentivare politiche dilatorie a danno dei quotisti e mitigare il conflitto di interesse connesso alla percezione, da parte della Sgr, di commissioni oltre il periodo di originaria durata del fondo, disciplina le attività ammesse nel periodo di proroga, le commissioni spettanti alla Sgr e la partecipazione ai proventi del fondo, prevedendo in particolare: • che nel periodo di proroga straordinaria sono consentite alla Sgr solo le attività finalizzate al completamento dello smobilizzo degli investimenti, ivi compresi gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli immobili finalizzati a rendere gli stessi più facilmente liquidabili. Onde evitare che la Sgr possa prolungare surrettiziamente l’attività di gestione del fondo oltre il tempo strettamente necessario alla liquidazione degli attivi patrimoniali, la norma prevede che gli interventi di valorizzazione e riqualificazione debbano avere una durata non superiore al periodo di proroga deliberato. • una riduzione delle commissioni per la Sgr che usufruisce della proroga straordinaria. Le Sgr percepiscono due tipologie di commissioni previste dai regolamenti di gestione: una fissa a titolo di copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di gestione, e una variabile ancorata all’andamento della gestione. Considerato che nel periodo di proroga le sole attività consentite sono quelle liquidatorie, si ritiene congrua una riduzione di 2/3 della commissione fissa annuale e l’abolizione della commissione variabile. • l’obbligo per la Sgr di distribuire ai partecipanti, almeno ogni sei mesi, la totalità dei proventi netti realizzati, nel rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. Il comma 7, per accelerare i tempi e ridurre i costi per le Sgr, contiene un’approvazione in via generale delle modifiche regolamentari approvate dalle Sgr ai sensi della presente disposizione di legge. Il comma 8 prevede il solo obbligo di comunicazione a Banca d’Italia e Consob delle decisioni assunte dalla Sgrun altro.

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Samples: Atto Del Governo Sottoposto a Parere Parlamentare

Relazione illustrativa. L’intervento normativo L’articolo definisce le modalità di funzionamento della piattaforma digitale con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese (c.d. destinatari). L’istituzione della piattaforma è finalizzato prevista dall’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che affida il suo sviluppo, tramite Sogei Spa e con il riutilizzo di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società PagoPA Spa. In particolare, l’iniziativa mira a consentire alle Sgrsemplificare, attraverso l’uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale, l’attività dell’amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici (AppIO, accesso via eccezionaleinternet, sistemi di avvisatura digitale). La proposta prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possono avvalersi della piattaforma notifiche delle pubblica amministrazione. L’attività che dovrà porre in essere l’amministrazione che intende notificare un atto è quella di “mettere a disposizione”, con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione, sulla piattaforma. La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale avviene nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle Linee guida adottate in esecuzione dello stesso. Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di modificare effettuare la notificazione dei propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma l’obbligatorietà dell’uso delle piattaforma. In particolare, il gestore della piattaforma rende disponibili i regolamenti documenti informatici – dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti quali la piattaforma garantisce l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l’utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) – in un’apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per prorogare il termine di durata dei fondi medesimireperimento, nell’esclusivo interesse dei partecipantila consultazione e l’acquisizione degli stessi. La motivazione dell’intervento normativo risiede nella necessità di evitare che numerose operazioni di dismissione pubbliche e private, in un lasso di tempo circoscritto, possano determinare una crisi nuova disposizione – per garantire la corretta gestione del mercato immobiliare, stanti le perduranti negative condizioni di mercato. Inoltre, un’eventuale crisi del settore immobiliare avrebbe inevitabili conseguenze sui programmi di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione della norma, il termine di esercizio e la durata della proroga. La possibilità di proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati è concessa a tutte le Sgr che gestiscono fondi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, ciclo documentale anche nel caso nelle ipotesi in cui il regolamento del fondo già preveda non è possibile formare documenti informatici nativi digitali – prevede che i funzionari o i dipendenti, individuati e nominati dalle amministrazioni di cui al comma 2, lettera c), attestino la possibilità conformità agli originali analogici delle copie informatiche di prorogarne atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e assumano la durata per un massimo qualifica di tre anni, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del DM 228/1999pubblici ufficiali. Per poter esercitare quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, è previsto che il potere gestore della piattaforma invia al destinatario il c.d. “avviso di proroga straordinaria del fondo la Sgr deve modificare avvenuta ricezione”, con il regolamento del fondo entro il 31 dicembre 2014quale comunica l’esistenza di un atto indirizzato al destinatario e l’identificativo univoco della notificazione (IUN). La proroga straordinaria può avere una durata massima Lo stesso avviso indica le modalità di due anni. Il comma 2 prevede, per i fondi la cui scadenza è prossima, una proroga sino al 31.12.2017. In pratica tre anni per i fondi con scadenza al 2014 e comunque più di due anni per quelli che scadono nel corso del 2015. Il comma 3 prevede una procedura speciale di consultazione dei quotisti. La decisione di proroga straordinaria adottata dalla Sgr dev’essere approvata dall’assemblea dei partecipanti del fondo. Se il regolamento del fondo non prevede l’istituto dell’assemblea, la Sgr convoca un’assemblea speciale dei quotisti per deliberare la proroga. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. La norma non prevede quorum costitutivi o deliberativi minimi, ciò accesso alla piattaforma al fine di rendere possibile a tutte le assemblee consultare e acquisire il documento oggetto di pervenire ad una decisione qualunque sia il numero dei votantinotificazione. Il comma 4L’avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un domicilio digitale, per favorire una maggiore partecipazione assembleare, prevede inoltre: a) che la Sgr può chiedere a Monte Titoli l’elenco nominativo dei quotisti, nel rispetto del diritto alla privacy; b) e c) che i partecipanti possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza generale o mediante delega scritta; d) che all’avviso di convocazione dell’assemblea dev’essere data la massima pubblicità, anche mediante diffusione di comunicati alle agenzie di stampa. Le forme di pubblicità dell’avviso di convocazione assembleare previste dalla norma mutuano il sistema già adottato per le società quotate e richiamano gli obblighi di diffusione al mercato delle informazioni regolamentate, in quanto rilevanti per l'esercizio dei diritti dei partecipanti. In tema di esercizio dei diritti dei partecipanti, si evidenzia che la proroga straordinaria della durata dei fondi ex lege, modificando il programma contrattuale iniziale, incide su un diritto soggettivo dei quotisti e, pertanto, si rende necessaria la loro consultazione e l’acquisizione del consenso della maggioranza degli stessi. Senza tale consenso la Sgr non può procedere alla modifica del regolamento del fondo. Il quotista dissenziente può far valere in assemblea, anche votando per corrispondenza, o delegando un rappresentante, il proprio disaccordo rispetto alla decisione della Sgr, pur rimanendo fermo il principio civilistico secondo cui le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti. Non è possibile prevedere il diritto di rimborso anticipato dei quotisti dissenzienti, stante le difficoltà di liquidazione degli asset. Trattandosi di fondi quotati è comunque sempre possibile la vendita delle quote nel mercato secondario. Il comma 5 precisa i contenuti dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti. Il comma 6, per disincentivare politiche dilatorie a danno dei quotisti e mitigare il conflitto di interesse connesso alla percezione, da parte della Sgr, di commissioni oltre il periodo di originaria durata del fondo, disciplina le attività ammesse nel periodo di proroga, le commissioni spettanti alla Sgr e la partecipazione ai proventi del fondo, prevedendo in particolare: • che nel periodo di proroga straordinaria sono consentite alla Sgr solo le attività finalizzate al completamento dello smobilizzo degli investimenti, ivi compresi gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli immobili finalizzati a rendere gli stessi più facilmente liquidabili. Onde evitare che la Sgr possa prolungare surrettiziamente l’attività di gestione del fondo oltre il tempo strettamente necessario alla liquidazione degli attivi patrimoniali, la norma prevede che gli interventi di valorizzazione e riqualificazione debbano avere una durata non superiore al periodo di proroga deliberato. • una riduzione delle commissioni per la Sgr che usufruisce della proroga straordinaria. Le Sgr percepiscono due tipologie di commissioni previste dai regolamenti di gestione: una fissa a titolo di copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di gestionespeciale, e una variabile ancorata all’andamento della gestionequindi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Considerato È previsto, infatti, che nel periodo di proroga le sole attività consentite sono quelle liquidatoriel’avviso è comunicato con modalità telematiche, si ritiene congrua una riduzione di 2/3 della commissione fissa annuale e l’abolizione della commissione variabile. • l’obbligo per la Sgr di distribuire idonee ad assicurare l’avvenuta ricezione, ai partecipanti, almeno ogni sei mesi, la totalità dei proventi netti realizzati, nel rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. Il comma 7, per accelerare i tempi e ridurre i costi per le Sgr, contiene un’approvazione in via generale delle modifiche regolamentari approvate dalle Sgr ai sensi della presente disposizione di legge. Il comma 8 prevede il solo obbligo di comunicazione a Banca d’Italia e Consob delle decisioni assunte dalla Sgr.destinatari che abbiano un domicilio:

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Relazione illustrativa. L’intervento normativo è finalizzato a consentire alle SgrIl superamento delle ricadute economiche negative, riconducibili, in via eccezionalediretta e non, di modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi medesimi, nell’esclusivo interesse dei partecipanti. La motivazione dell’intervento normativo risiede nella necessità di evitare che numerose operazioni di dismissione pubbliche e private, in un lasso di tempo circoscritto, possano determinare una crisi del mercato immobiliare, stanti le perduranti negative condizioni di mercato. Inoltre, un’eventuale crisi del settore immobiliare avrebbe inevitabili conseguenze sui programmi di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione della norma, il termine di esercizio e la durata della proroga. La possibilità di proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati è concessa a tutte le Sgr che gestiscono fondi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del DM 228/1999. Per poter esercitare il potere di proroga straordinaria del fondo la Sgr deve modificare il regolamento del fondo entro il 31 dicembre 2014. La proroga straordinaria può avere una durata massima di due anni. Il comma 2 prevede, per i fondi la cui scadenza è prossima, una proroga sino al 31.12.2017. In pratica tre anni per i fondi con scadenza al 2014 e comunque più di due anni per quelli che scadono nel corso del 2015. Il comma 3 prevede una procedura speciale di consultazione dei quotisti. La decisione di proroga straordinaria adottata dalla Sgr dev’essere approvata dall’assemblea dei partecipanti del fondo. Se il regolamento del fondo non prevede l’istituto dell’assemblea, la Sgr convoca un’assemblea speciale dei quotisti per deliberare la proroga. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. La norma non prevede quorum costitutivi o deliberativi minimi, ciò agli effetti connessi alle misure assunte al fine di rendere possibile prevenire e contenere l’emergenza pandemica da COVID-19 impone l’adozione di mirate cautele volte a tutte le assemblee sventare il rischio di pervenire ad una decisione qualunque sia il numero dei votantipossibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell’economia legale. Il comma 4La situazione emergenziale richiede, per favorire una maggiore partecipazione assembleareda un lato, prevede inoltre: a) che la Sgr può chiedere a Monte Titoli l’elenco nominativo dei quotistinecessità di individuare strumenti di accelerazione delle procedure pendenti e, nel rispetto del diritto alla privacy; b) e c) che dall’altro, di rafforzare i partecipanti possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o mediante delega scritta; d) che all’avviso presidi di convocazione dell’assemblea dev’essere data la massima pubblicitàlegalità. Pertanto, anche mediante diffusione di comunicati alle agenzie di stampa. Le forme di pubblicità dell’avviso di convocazione assembleare previste dalla norma mutuano il sistema già adottato per le società quotate e richiamano gli obblighi di diffusione al mercato delle informazioni regolamentate, in quanto rilevanti per l'esercizio dei diritti dei partecipanti. In tema di esercizio dei diritti dei partecipantiprimo comma, si evidenzia prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d’urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che la proroga straordinaria della durata dei fondi ex legehanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, modificando il programma contrattuale inizialeerogazioni, incide su un diritto soggettivo dei quotisti econtributi, pertantosovvenzioni, si rende necessaria la loro consultazione finanziamenti, prestiti, agevolazioni e l’acquisizione del consenso della maggioranza degli stessi. Senza tale consenso la Sgr non può procedere alla modifica del regolamento del fondo. Il quotista dissenziente può far valere in assemblea, anche votando per corrispondenza, o delegando un rappresentante, il proprio disaccordo rispetto alla decisione della Sgr, pur rimanendo fermo il principio civilistico secondo cui le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti. Non è possibile prevedere il diritto di rimborso anticipato dei quotisti dissenzienti, stante le difficoltà di liquidazione degli asset. Trattandosi di fondi quotati è comunque sempre possibile la vendita delle quote nel mercato secondario. Il comma 5 precisa i contenuti dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti. Il comma 6, per disincentivare politiche dilatorie a danno dei quotisti e mitigare il conflitto di interesse connesso alla percezione, pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della Sgrdocumentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per i contratti pubblici si provvedere al rilascio di commissioni oltre il periodo informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA e alle risultanze della banca dati di originaria durata del fondocui al comma 3. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare contratti o altri atti sotto condizione risolutiva. Si prevede che nei casi di cui al comma 1, disciplina le attività ammesse nel periodo qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di prorogauna delle cause interdittive, sono revocati i benefici economici, le commissioni spettanti alla Sgr erogazioni, i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i prestiti, le agevolazioni e la partecipazione ai proventi i pagamenti o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del fondo, prevedendo in particolare: • che nel periodo di proroga straordinaria sono consentite alla Sgr solo le attività finalizzate al completamento dello smobilizzo degli investimenti, ivi compresi gli interventi di valorizzazione valore delle opere già eseguite e riqualificazione degli immobili finalizzati a rendere gli stessi più facilmente liquidabili. Onde evitare che la Sgr possa prolungare surrettiziamente l’attività di gestione del fondo oltre il tempo strettamente necessario alla liquidazione degli attivi patrimoniali, la norma prevede che gli interventi di valorizzazione e riqualificazione debbano avere una durata non superiore al periodo di proroga deliberato. • una riduzione delle commissioni per la Sgr che usufruisce della proroga straordinaria. Le Sgr percepiscono due tipologie di commissioni previste dai regolamenti di gestione: una fissa a titolo di copertura rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alle Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia e ai connessi adempimenti. Al sesto comma si precisa che, per quanto non espressamente disciplinato dai commi precedenti, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il settimo comma individua una disciplina positiva dei protocolli di legalità, innovando sul punto ed espressamente il citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La previsione recata dal nuovo articolo 83-bis del Codice antimafia, che persegue l’intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti “appetiti” delle organizzazioni criminali, in considerazione anche del loro tradizionale interesse alle occasioni di profitto legate alle fasi emergenziali e postemergenziali. La norma risponde anche ad esigenze sistematiche sorte a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020 senza, tuttavia, accogliere l’ipotesi di reintrodurre la documentazione antimafia in tutti i rapporti tra privati, ma individuando nei protocolli di legalità lo svolgimento dell’attività strumento per interventi più snelli e mirati in tale ambito: in tal senso, i protocolli, nel rispondere ad un’esigenza da più parti sentita, operano una significativa semplificazione rispetto all’art. 87, comma 1, del Codice antimafia nella formulazione previgente al decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, pur intervenendo nell’ambito della medesima tipologia di gestionerapporti. Più in dettaglio, si introduce nel codice antimafia lo strumento dei protocolli di legalità, che il Ministero dell’Interno può sottoscrivere, oltreché con i soggetti “istituzionali” (individuati dall’articolo 83 del Codice antimafia), anche con imprese di rilevanti dimensioni, nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti – sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo – quelle oggi prese in considerazione dalla legge. Si precisa che i protocolli possono prevedere l’applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e una variabile ancorata all’andamento della gestioneterzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. Considerato La disposizione, al fine di fugare possibili incertezze interpretative, chiarisce che nel periodo di proroga le sole attività consentite sono quelle liquidatorie, si ritiene congrua una riduzione di 2/3 della commissione fissa annuale e l’abolizione della commissione variabile. • l’obbligo per la Sgr di distribuire ai partecipanti, almeno ogni sei mesi, la totalità dei proventi netti realizzati, documentazione rilasciata in attuazione del presente articolo esplica i suoi effetti nel rispetto delle obbligazioni assunte dal fondoprevisioni del Codice antimafia e sancisce formalmente il principio – invero, già desumibile da una lettura “sistematica “ delle norme – dell’equiparazione, agli effetti propri dell’informazione antimafia liberatoria, dell’iscrizione dell’operatore economico nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list). Il comma 7È inoltre previsto che i protocolli di legalità disciplinino i loro profili attuativi, tra cui, in particolare, le modalità per accelerare i tempi e ridurre i costi per la richiesta ed il rilascio della documentazione antimafia, le Sgr, contiene un’approvazione in via generale soglie di valore al di sopra delle modifiche regolamentari approvate dalle Sgr ai sensi della presente disposizione di legge. Il comma 8 prevede il solo obbligo di comunicazione a Banca d’Italia e Consob delle decisioni assunte dalla Sgrquali è prevista l’attivazione dei protocolli stessi.

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Relazione illustrativa. L’intervento normativo è finalizzato Il Capo II - volto ad introdurre misure di semplificazione, rafforzamento e coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e nelle modalità di utilizzo del digitale nell’azione amministrativa - si apre con l’articolo in esame che interviene sull’art. 12, comma 3-bis del CAD, al fine di favorire la diffusione del lavoro agile (c.d. smart working), introducendo l’obbligo, per i datori di lavoro, di adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazione e dei dati, in caso di utilizzo, da parte dei dipendenti, di dispositivi elettronici personali. Viene altresì aggiunto nel medesimo articolo 12, il comma 3-ter che - sempre nell’ottica di agevolare la diffusione del lavoro agile - stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le Autorità di sistema portuale, e le Autorità amministrative indipendenti acquistano beni ovvero progettano e sviluppano sistemi informativi e servizi informatici con modalità idonee a consentire alle Sgrai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, in via eccezionaledati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando, ovviamente, il rispetto dello Statuto dei lavoratori e delle necessarie misure di garanzia e di sicurezza, imposte dagli standard e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali, volte ad assicurare la protezione delle reti e l’uso responsabile dei mezzi telematici. Sempre con il medesimo articolo, si introducono misure di semplificazione e coordinamento per favorire l’attuazione della strategia digitale pubblica sul territorio nazionale. In particolare, si affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, quelle di indirizzo e programmazione previste all’art. 14, secondo comma, oltre che le attività di monitoraggio, di modificare i regolamenti tipo consultivo e di vigilanza; tale funzione sarà svolta anche avvalendosi dell’AgID. Si precisano le funzioni di AgID con riferimento al ruolo di monitoraggio sull’esecuzione dei fondi immobiliari quotati contratti di acquisto digitale delle pubbliche amministrazioni. Si elimina pertanto la possibilità che l’amministrazione interessata possa chiedere ad XxXX di svolgere l’intero monitoraggio sull’intero ciclo di vita del contratto, che richiederebbe all’Agenzia di sostituirsi in attività proprie delle amministrazioni, con un carico di lavoro e oneri non prevedibili, né quantificabili. Infine, si interviene sull’articolo 17, comma 1- quater, del CAD, prevedendo che il difensore civico inviti il soggetto responsabile di presunte violazioni del CAD ad avviare tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni (e non più concludere) le attività necessarie a porvi rimedio. Il termine temporale di trenta giorni attualmente previsto per porre rimedio alla violazione effettivamente riscontrata dall’ufficio del difensore civico per il digitale, infatti, nella prassi, si è rivelato eccessivamente ridotto rispetto al grado di complessità delle attività da esse gestiti per prorogare il termine porre in essere e non contempla la eventuale necessità di durata dei fondi medesimi, nell’esclusivo interesse dei partecipantiinterventi di sistema. La motivazione dell’intervento normativo risiede nella necessità di evitare norma inoltre prevede che numerose operazioni di dismissione pubbliche il mancato avvio delle attività indicate dal difensore civico rilevi ai fini della misurazione e privatedella valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare. Con il comma 2 si precisa l’entità del trattamento accessorio spettante al personale in comando presso l’AgID. Con il comma 3, in un lasso di tempo circoscrittoinfine, possano determinare una crisi del mercato immobiliare, stanti le perduranti negative condizioni di mercato. Inoltre, un’eventuale crisi del settore immobiliare avrebbe inevitabili conseguenze sui programmi di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione della norma, il termine di esercizio e la durata della proroga. La possibilità di proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati è concessa si interviene a tutte le Sgr che gestiscono fondi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell’articolo 14modificare l’articolo 1, comma 6, lettera a), del DM 228/1999. Per poter esercitare decreto- legge n. 105/2019, ai sensi del quale i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui all’articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge - ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell’articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015 – che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per l’espletamento dei servizi rilevanti, sono tenuti a darne comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale - CVCN, istituito presso il potere di proroga straordinaria del fondo la Sgr deve modificare il regolamento del fondo entro il 31 dicembre 2014Ministero dello sviluppo economico. La proroga straordinaria può avere una durata massima lettera a) prevede infatti che la comunicazione comprenda la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di due anniimpiego. Il comma 2 prevedeSul punto, si rileva che le centrali di committenza non dispongono degli elementi utili ad effettuare l’analisi del rischio, atteso che l’elaborazione della relativa documentazione richiede specifiche conoscenze in merito all’infrastruttura tecnica e all’ambito di impiego dell’oggetto di fornitura. Al fine di risolvere il problema di carattere applicativo emergente dall’attuale formulazione del testo, con l’intervento normativo si prevede che, per i fondi l’affidamento delle forniture, sia sempre il soggetto incluso nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – e non la cui scadenza è prossimacentrale di committenza – a dover effettuare la relativa comunicazione al CVCN; ciò, una proroga sino al 31.12.2017. In pratica tre anni per i fondi con scadenza al 2014 e comunque più anche laddove lo stesso soggetto sia tenuto a fare ricorso alle centrali di due anni per quelli che scadono nel corso del 2015. Il committenza ai sensi dell’articolo 1, comma 3 prevede una procedura speciale di consultazione dei quotisti512, della legge n. 208/2015. La decisione di proroga straordinaria adottata dalla Sgr dev’essere approvata dall’assemblea dei partecipanti del fondo. Se norma, attinente ad aspetti meramente procedurali, non comporta costi o oneri aggiuntivi per il regolamento del fondo non prevede l’istituto dell’assemblea, la Sgr convoca un’assemblea speciale dei quotisti per deliberare la proroga. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. La norma non prevede quorum costitutivi o deliberativi minimi, ciò al fine di rendere possibile a tutte le assemblee di pervenire ad una decisione qualunque sia il numero dei votanti. Il comma 4, per favorire una maggiore partecipazione assembleare, prevede inoltre: a) che la Sgr può chiedere a Monte Titoli l’elenco nominativo dei quotisti, nel rispetto del diritto alla privacy; b) e c) che i partecipanti possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o mediante delega scritta; d) che all’avviso di convocazione dell’assemblea dev’essere data la massima pubblicità, anche mediante diffusione di comunicati alle agenzie di stampa. Le forme di pubblicità dell’avviso di convocazione assembleare previste dalla norma mutuano il sistema già adottato per le società quotate e richiamano gli obblighi di diffusione al mercato delle informazioni regolamentate, in quanto rilevanti per l'esercizio dei diritti dei partecipanti. In tema di esercizio dei diritti dei partecipanti, si evidenzia che la proroga straordinaria della durata dei fondi ex lege, modificando il programma contrattuale iniziale, incide su un diritto soggettivo dei quotisti e, pertanto, si rende necessaria la loro consultazione e l’acquisizione del consenso della maggioranza degli stessi. Senza tale consenso la Sgr non può procedere alla modifica del regolamento del fondo. Il quotista dissenziente può far valere in assemblea, anche votando per corrispondenza, o delegando un rappresentante, il proprio disaccordo rispetto alla decisione della Sgr, pur rimanendo fermo il principio civilistico secondo cui le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti. Non è possibile prevedere il diritto di rimborso anticipato dei quotisti dissenzienti, stante le difficoltà di liquidazione degli asset. Trattandosi di fondi quotati è comunque sempre possibile la vendita delle quote nel mercato secondario. Il comma 5 precisa i contenuti dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti. Il comma 6, per disincentivare politiche dilatorie a danno dei quotisti e mitigare il conflitto di interesse connesso alla percezione, da parte della Sgr, di commissioni oltre il periodo di originaria durata del fondo, disciplina le attività ammesse nel periodo di proroga, le commissioni spettanti alla Sgr e la partecipazione ai proventi del fondo, prevedendo in particolare: • che nel periodo di proroga straordinaria sono consentite alla Sgr solo le attività finalizzate al completamento bilancio dello smobilizzo degli investimenti, ivi compresi gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli immobili finalizzati a rendere gli stessi più facilmente liquidabili. Onde evitare che la Sgr possa prolungare surrettiziamente l’attività di gestione del fondo oltre il tempo strettamente necessario alla liquidazione degli attivi patrimoniali, la norma prevede che gli interventi di valorizzazione e riqualificazione debbano avere una durata non superiore al periodo di proroga deliberato. • una riduzione delle commissioni per la Sgr che usufruisce della proroga straordinaria. Le Sgr percepiscono due tipologie di commissioni previste dai regolamenti di gestione: una fissa a titolo di copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di gestione, e una variabile ancorata all’andamento della gestione. Considerato che nel periodo di proroga le sole attività consentite sono quelle liquidatorie, si ritiene congrua una riduzione di 2/3 della commissione fissa annuale e l’abolizione della commissione variabile. • l’obbligo per la Sgr di distribuire ai partecipanti, almeno ogni sei mesi, la totalità dei proventi netti realizzati, nel rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. Il comma 7, per accelerare i tempi e ridurre i costi per le Sgr, contiene un’approvazione in via generale delle modifiche regolamentari approvate dalle Sgr ai sensi della presente disposizione di legge. Il comma 8 prevede il solo obbligo di comunicazione a Banca d’Italia e Consob delle decisioni assunte dalla SgrStato.

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Relazione illustrativa. si sostituisce il vigente articolo 50-ter del CAD, semplificando e rafforzando l’operatività della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già prevista e finalizzata a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico per stringenti finalità istituzionali. L’intervento normativo, seguendo la direzione già promossa dall’art. 264, comma 2, lettera c) del decreto rilancio, caratterizzato dall’adeguamento della governance della piattaforma con conseguente affidamento non più al Commissario straordinario per l’Agenda digitale ma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inteso dare ulteriore impulso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). L’adozione di tale infrastruttura digitale, cruciale per la modernizzazione del Paese, è volta a migliorare e semplificare l’interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, standardizzare e promuovere la diffusione degli open data, ottimizzare i processi di analisi dati e generazione di sapere, nonché semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall’articolo 50. A tal fine si precisa che Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un’infrastruttura tecnologica che assicura l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. L’intervento normativo favorisce la condivisione di dati e informazioni prevedendo la messa a disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Allo sviluppo di dette interfacce provvedono i soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD, sono tenute ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rispetto alla precedente formulazione, quindi, non è finalizzato prevista l’acquisizione di dati detenuti dalle diverse amministrazioni ma, piuttosto, la loro condivisione attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni (API). In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l’interoperabilità con il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con la banca dati di cui all’articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62 e con le banche dati dell’Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. Si rimette ad AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, l’adozione di Linee guida per definire gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API. La Piattaforma, sfruttando anche tecnologie innovative per la raccolta e l’interpretazione di grandi volumi di dati, elabora e rende disponibili funzioni per l’analisi avanzata dei dati aggregati e pseudonimizzati nel rispetto delle Linee guida adottate da XxXX, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata. Con le medesime Linee sono identificate le tipologie dei dati trattati e sono stabiliti i limiti e le modalità di messa a consentire alle Sgrdisposizione, interrogazione, fruizione e organizzazione degli stessi. All’evidente fine di rafforzare la portata della disposizione e garantire la piena operatività della PDND, si prevede che, in via eccezionale, caso di modificare inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi medesimi, nell’esclusivo interesse dei partecipanti. La motivazione dell’intervento normativo risiede nella necessità di evitare che numerose operazioni di dismissione pubbliche dati aggregati e private, in un lasso di tempo circoscritto, possano determinare una crisi del mercato immobiliare, stanti le perduranti negative condizioni di mercato. Inoltre, un’eventuale crisi del settore immobiliare avrebbe inevitabili conseguenze sui programmi di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione della normapseudonimizzati, il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce un termine di esercizio e la durata della proroga. La possibilità di proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati è concessa a tutte le Sgr che gestiscono fondi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del DM 228/1999. Per poter esercitare il potere di proroga straordinaria del fondo la Sgr deve modificare il regolamento del fondo entro il 31 dicembre 2014quale le amministrazioni interessate devono provvedere. La proroga straordinaria può avere una durata massima Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta incaricato di due anniprovvedere. Il comma 2 prevedeAl Commissario non spettano compensi, per i fondi la cui scadenza è prossimaindennità o rimborsi. Seguono, una proroga sino al 31.12.2017. In pratica tre anni per i fondi infine, alcune modifiche di coordinamento con scadenza al 2014 e comunque più l’articolo 60 del CAD che disciplina le base dati di due anni per quelli che scadono nel corso del 2015. Il comma 3 prevede una procedura speciale di consultazione dei quotisti. La decisione di proroga straordinaria adottata dalla Sgr dev’essere approvata dall’assemblea dei partecipanti del fondo. Se il regolamento del fondo non prevede l’istituto dell’assemblea, la Sgr convoca un’assemblea speciale dei quotisti per deliberare la proroga. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. La norma non prevede quorum costitutivi o deliberativi minimi, ciò interesse nazionale al fine di rendere possibile a tutte allineare le assemblee di pervenire ad una decisione qualunque sia il numero dei votanti. Il comma 4, per favorire una maggiore partecipazione assembleare, prevede inoltre: a) che la Sgr può chiedere a Monte Titoli l’elenco nominativo dei quotisti, nel rispetto del diritto alla privacy; b) e c) che i partecipanti possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o mediante delega scritta; d) che all’avviso di convocazione dell’assemblea dev’essere data la massima pubblicità, anche mediante diffusione di comunicati alle agenzie di stampa. Le forme di pubblicità dell’avviso di convocazione assembleare previste dalla norma mutuano il sistema già adottato per le società quotate e richiamano gli obblighi di diffusione al mercato delle informazioni regolamentate, in quanto rilevanti per l'esercizio dei diritti dei partecipanti. In tema di esercizio dei diritti dei partecipanti, si evidenzia che la proroga straordinaria della durata dei fondi ex lege, modificando il programma contrattuale iniziale, incide su un diritto soggettivo dei quotisti e, pertanto, si rende necessaria la loro consultazione e l’acquisizione del consenso della maggioranza degli stessi. Senza tale consenso la Sgr non può procedere alla modifica del regolamento del fondo. Il quotista dissenziente può far valere in assemblea, anche votando per corrispondenza, o delegando un rappresentante, il proprio disaccordo rispetto alla decisione della Sgr, pur rimanendo fermo il principio civilistico secondo cui le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti. Non è possibile prevedere il diritto di rimborso anticipato dei quotisti dissenzienti, stante le difficoltà di liquidazione degli asset. Trattandosi di fondi quotati è comunque sempre possibile la vendita delle quote nel mercato secondario. Il comma 5 precisa i contenuti dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti. Il comma 6, per disincentivare politiche dilatorie a danno dei quotisti e mitigare il conflitto di interesse connesso alla percezione, da parte della Sgr, di commissioni oltre il periodo di originaria durata del fondo, disciplina le attività ammesse nel periodo di proroga, le commissioni spettanti alla Sgr e la partecipazione ai proventi del fondo, prevedendo in particolare: • che nel periodo di proroga straordinaria sono consentite alla Sgr solo le attività finalizzate al completamento dello smobilizzo degli investimenti, ivi compresi gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli immobili finalizzati a rendere gli stessi più facilmente liquidabili. Onde evitare che la Sgr possa prolungare surrettiziamente l’attività di gestione del fondo oltre il tempo strettamente necessario alla liquidazione degli attivi patrimoniali, la norma prevede che gli interventi di valorizzazione e riqualificazione debbano avere una durata non superiore al periodo di proroga deliberato. • una riduzione delle commissioni per la Sgr che usufruisce della proroga straordinaria. Le Sgr percepiscono due tipologie di commissioni previste dai regolamenti di gestione: una fissa a titolo di copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di gestione, e una variabile ancorata all’andamento della gestione. Considerato che nel periodo di proroga le sole attività consentite sono quelle liquidatorie, si ritiene congrua una riduzione di 2/3 della commissione fissa annuale e l’abolizione della commissione variabile. • l’obbligo per la Sgr di distribuire ai partecipanti, almeno ogni sei mesi, la totalità dei proventi netti realizzati, nel rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. Il comma 7, per accelerare i tempi e ridurre i costi per le Sgr, contiene un’approvazione in via generale delle modifiche regolamentari approvate dalle Sgr ai sensi della presente disposizione di legge. Il comma 8 prevede il solo obbligo di comunicazione a Banca d’Italia e Consob delle decisioni assunte dalla Sgrdisposizioni.

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