Common use of Relazione illustrativa Clause in Contracts

Relazione illustrativa. Al comma 1, si interviene sull’articolo 29 del CAD, riguardante la disciplina dei soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati, a fini anche di coordinamento con il successivo articolo 64. Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe - l’articolo 29, al comma 1 e l’articolo 64, al comma 2-sexies, lettera b) - con modalità diverse, la disciplina di accreditamento dei gestori del gestori dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del CAD. La novella, dunque, riporta nella sua sede naturale, ossia all’articolo 64, la disciplina dell’accreditamento dei gestori di SPID. Si modifica, inoltre, il comma 2 dell’articolo 29 per garantire una migliore rispondenza della norma nazionale al Regolamento eIDAS, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento della attività di cui al comma 1 del citato articolo 29. Con il comma 2, si introducono disposizioni di semplificazione per la conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal Xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (xXXXX). La Commissione europea, nell’ambito della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” disposta da AgID, ha rilevato, tra l’altro, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime di accreditamento previsto per i servizi di conservazione con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31/UE. Conseguentemente ha invitato l’Italia a rimuovere gli ostacoli all’esercizio dell’attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno stato membro (Notification 2019/0540/I). In questa direzione, l’intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all’articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l’attività di conservatori di documenti informatici. Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), del CAD, in ogni caso, in ragione dell’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, a condizione che questi possiedano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all’art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. Sono altresì fissate nel minimo e nel massimo le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti tenuti agli obblighi di conservazione. Le altre modificazioni introdotte sono di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via transitoria, fino all’adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal novellato articolo 34, comma 1-bis, lettera b), per l’attività di conservazione dei documenti informatici, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della disposizione che si illustra. Con il comma 3, si prevede che al sistema SCIPAFI possano aderire anche i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 del CAD al fine di effettuare le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID e che in tali casi l’accesso avvenga a titolo gratuito.

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Relazione illustrativa. Al comma 1La proposta normativa è finalizzata ad accelerare il processo di realizzazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, si interviene sull’articolo 29 da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico del CAD, riguardante la disciplina dei soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati, a fini anche di coordinamento con il successivo articolo 64territorio. Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe - l’articolo 29, al comma 1 e l’articolo 64, al comma 2-sexies, lettera b) - con modalità diverse, la disciplina di accreditamento dei gestori del gestori dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del CAD. La novella, dunque, riporta nella sua sede naturale, ossia all’articolo 64, la disciplina dell’accreditamento dei gestori di SPID. Si modifica, inoltreA tale fine, il comma 2 dell’articolo 29 per garantire una migliore rispondenza della norma nazionale al Regolamento eIDAS1 modifica l’articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, demandando ad un decreto n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In particolare, con la lettera a), si procede alla riformulazione del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento della attività di cui al comma 1 del citato articolo 294, da un lato, meglio enucleando i parametri ed i criteri da prendere in considerazione per l’individuazione delle opere da commissariare e, dall’altro, stabilendo dei nuovi termini, per l’individuazione degli interventi de quibus, e semplificando il relativo iter procedimentale, mediante la riduzione del numero di provvedimenti da adottare (per l’individuazione degli interventi e per la nomina dei commissari straordinari) e l’eliminazione dell’obbligatorietà del parere delle Commissioni parlamentari. Si prevede la possibilità di individuare gli interventi infrastrutturali in questione anche per opere di interesse regionale o locale, nei quali casi i decreti sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il comma 2, si introducono disposizioni di semplificazione per la conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal Xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (xXXXX). La Commissione europea, nell’ambito della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” disposta da AgID, ha rilevato, tra l’altro, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime di accreditamento previsto per i servizi di conservazione con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31/UE. Conseguentemente ha invitato l’Italia a rimuovere gli ostacoli all’esercizio dell’attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno stato membro (Notification 2019/0540/I). In questa direzione, l’intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all’articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l’attività di conservatori di documenti informatici. Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), si modifica il comma 4 dell’articolo 4 del CADdecreto – legge n. 32 del 2019, da un lato, semplificando gli adempimenti informativi a carico dei Commissari straordinari e, dall’altro, si estendono i poteri e le deroghe previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 4 anche all’attività del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto- legge 29 dicembre 2016 n.243 come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18 e all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111 come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.141. Con la lettera c), si procede alla riscrittura del comma 5 dell’attuale articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019, prevedendo, in ogni casoprimo luogo, in ragione dell’esigenza che con i decreti di assicurare nomina del Commissario vengano altresì stabiliti i termini, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e l’eventuale compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. In secondo luogo, i precisa che i Commissari straordinari, senza possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la conformità finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico sono posti a carico dei documenti conservati agli originali nonché quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite complessivo del 7 per cento. E’ prevista, inoltre, la qualità e la sicurezza possibilità per i Commissari straordinari di nominare uno sub-commissario. L’eventuale compenso del sistema sub commissario è posto a carico del quadro economico delle opere, nell’ambito della citata percentuale del 7 per cento. Il comma 2 integra le previsioni dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164,stabilendo che i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di conservazionecui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono procedere alla conservazione richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, a condizione che questi possiedano i requisiti di qualitàrelativi rapporti, di sicurezza tutti i soggetti pubblici e organizzazione individuatiprivati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice dei contratti pubblici, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, nelle Linee guida non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’art 71 relative alla formazioneagli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgIDcomma 240, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. Sono altresì fissate nel minimo e nel massimo le sanzioni della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ma anche per le violazioni commesse dai soggetti tenuti agli obblighi attività di conservazioneprogettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali. Le altre modificazioni introdotte sono Il comma 3 disciplina in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali, prevedendo che, a decorrere dalla data di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via transitoria, fino all’adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal novellato articolo 34, comma 1-bis, lettera b), per l’attività di conservazione dei documenti informatici, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all’entrata entrata in vigore della disposizione che si illustra. Con il comma 3legge di conversione del presente decreto, si prevede che al sistema SCIPAFI possano aderire anche tutti i gestori dell’identità digitale commissari nominati per la realizzazione di opere pubbliche operano, fino all’ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all’articolo 64 4, commi 2 e 3, del CAD al fine decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La norma precisa che continuano a operare secondo la disciplina specifica prevista i commissari nominati ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell’articolo 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l’attuazione di effettuare le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali interventi di accesso relative al sistema SPID e che in tali casi l’accesso avvenga ricostruzione a titolo gratuito.seguito di eventi calamitosi

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Relazione illustrativa. Al comma L’articolo 2 disciplina le procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a contratti relativi ad opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve quindi avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Analogamente a quanto previsto all’articolo 1, si interviene sull’articolo 29 il mancato rispetto del CAD, riguardante la disciplina dei soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati, a fini anche di coordinamento con il successivo articolo 64. Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe - l’articolo 29, al comma 1 e l’articolo 64, al comma 2-sexies, lettera b) - con modalità diversetermine in questione, la disciplina mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del funzionario per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di accreditamento dei gestori esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del gestori dell’identità digitale (SPID) contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante. Per le procedure relative ai contratti superiori alle soglie di cui all’articolo 64 35 del CADcodice si prevede l’applicabilità della procedura aperta, ristretta o negoziata prevista dagli articoli 61 e 62 del codice dei contratti pubblici per i settori ordinari e agli articoli 123 e 124 per i settori speciali, con i termini ridotti di cui all’articolo 7 del presente decreto-legge. La novellaRimane salva la possibilità di fare ricorso alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara nel caso sussistano i relativi presupposti ovvero, dunqueprevia motivata determinazione della stazione appaltante, riporta nella sua sede naturale, ossia all’articolo 64, la disciplina dell’accreditamento dei gestori di SPIDalle procedure ordinarie. Si modifica, inoltre, il Il terzo comma 2 dell’articolo 29 per garantire una migliore rispondenza della norma nazionale al Regolamento eIDAS, demandando ad un decreto prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministriMinistri, come già previsto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è individuato l’elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla vigente disposizione, pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento della attività crisi. Per quanto concerne le procedure relative ai contratti di cui al comma 1 del citato articolo 29. Con precedente ovvero relativi o collegati alle stesse opere, nonché per altri contratti che le stazioni appaltanti ritengano necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il comma 2, si introducono disposizioni di semplificazione per la conservazione rispetto dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal Xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (xXXXX). La Commissione europea, nell’ambito della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” disposta da AgID, ha rilevato, tra l’altrotermini, anche a seguito dei chiarimenti ricevutiabbreviati, la non conformità del regime di accreditamento previsto per i servizi di conservazione con l’articolo 4previsti dalle procedure ordinarie, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31/UE. Conseguentemente ha invitato l’Italia a rimuovere gli ostacoli all’esercizio dell’attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno stato membro (Notification 2019/0540/I). In questa direzione, l’intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all’articolo 29 del CAD, ha escluso è applicabile la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l’attività di conservatori di documenti informatici. Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), del CAD, in ogni caso, in ragione dell’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, a condizione che questi possiedano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all’art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. Sono altresì fissate nel minimo e nel massimo le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti tenuti agli obblighi di conservazione. Le altre modificazioni introdotte sono di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via transitoria, fino all’adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal novellato articolo 34, comma 1-bis, lettera b), per l’attività di conservazione dei documenti informatici, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della disposizione che si illustra. Con il comma 3, si prevede che al sistema SCIPAFI possano aderire anche i gestori dell’identità digitale negoziata di cui all’articolo 64 63 del CAD al fine decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di effettuare cui all’articolo 124, per i settori speciali. I successivi commi dell’articolo 2 individuano la disciplina applicabile dei contratti in questione prevedendo che le verifiche propedeutiche al rilascio stazioni appaltanti, per l’affidamento delle credenziali attività in questione, operano in deroga ad ogni disposizione di accesso relative legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Al comma 5, alla luce delle deroghe apportate al sistema SPID e che in tali casi l’accesso avvenga a titolo gratuito.dei contratti pubblici, sono previste norme

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Relazione illustrativa. Al comma 1La disciplina sul procedimento amministrativo è stata sottoposta negli anni ad un continuo processo di revisione da parte del legislatore, si interviene sull’articolo 29 allo scopo di velocizzare i meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche, adeguando la fisionomia degli istituti di semplificazione del CADprocedimento alle diverse esigenze emerse dalla prassi applicativa e dalla giurisprudenza in materia. Xxxxxxxxxx, riguardante la disciplina dei soggetti tuttavia, alcune criticità applicative, che forniscono servizi fiduciari qualificatirendono necessari interventi puntuali su determinati strumenti di semplificazione del procedimento, a fini anche previsti sia dalla legge generale 7 agosto 1990, n. 241 sia dalla legislazione di coordinamento con il successivo articolo 64settore. Le suddette previsionidisposizioni contenute nel presente Capo intervengono in tale direzione, con l’intento di introdurre nella disciplina vigente alcuni correttivi e talune precisazioni volti a garantire maggiore certezza e speditezza dell’azione amministrativa. L’intervento odierno si propone di apportare limitate modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, volte a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti. Nello specifico, il comma 1 prevede la modifica degli articoli 2, 10-bis, 16, 21-octies e 29 della legge n. 241 del 1990. All’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 sono aggiunti due ulteriori commi. Il nuovo comma 4-bis affronta le problematiche connesse alla conoscibilità, da parte degli interessati, dei termini di conclusione del procedimento. Si prevede, infatti, regolano entrambe - l’articolo 29che le pubbliche amministrazioni misurino i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti raffrontandoli con i termini normativamente previsti e pubblicando, sui relativi siti istituzionali, gli esiti della misurazione. Si propone, inoltre, di definire, con d.P.C.M. e previa intesa in Conferenza unificata, le modalità ed i criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi ritenuti di maggior impatto per la collettività. Il nuovo comma 8-bis è volto, invece, a garantire certezza giuridica riguardo alla mancata adozione, nei termini previsti, dei provvedimenti di competenza, allo scopo di rendere effettivo il provvedimento ovvero l’atto di assenso comunque denominato, acquisito “per silentium” sia nell’ambito della conferenza di servizi sia ai sensi degli articoli 17- bis e 20 della legge 241 del 1990. Tale previsione mira a risolvere il problema degli “atti tardivi” e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l’attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria. Viene pertanto chiarito che nei casi già previsti dalla legge 241, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire, fatto salvo il potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni: con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell’atto di dissenso che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso. La modifica dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è volta a sostituire l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista, con la sospensione degli stessi. In particolare, si prevede che, in caso di preavviso di diniego, i termini del procedimento sono sospesi e ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte dell’interessato . Connessa alla modifica dell’articolo 10-bis è la novella all’articolo 21-octies, tesa a specificare che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego. La disposizione inoltre è finalizzata a evitare che l’annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito della predetta comunicazione dia luogo a plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni sempre diverse, tutte ostative, parcellizzando anche il processo amministrativo; in sostanza si vuole cercare di ricondurre a un’unica impugnazione giurisdizionale l’intera vicenda sostanziale evitando che la parte sia costretta a proporre tanti ricorsi quante sono le ragioni del diniego, perché non comunicate tutte nel medesimo atto. Anche all’articolo 16 della legge n. 241 del 1990 è prevista una modifica volta ad accelerare l’adozione dei provvedimenti, prevedendo che l’amministrazione richiedente proceda indipendentemente dall’espressione del parere, sia facoltativo sia obbligatorio, se questo non viene reso nei termini. All’articolo 29 della legge n. 241 del 1990 è previsto invece l’inserimento, tra le disposizioni che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., di quelle concernenti l’obbligo per la pubblica amministrazione di “misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti”, in linea con quanto previsto al nuovo comma 4-bis dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990. Viene infine previsto, al comma 1 e l’articolo 64, al comma 2-sexies, lettera b) - con modalità diverse, la disciplina di accreditamento dei gestori del gestori dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del CAD. La novella, dunque, riporta nella sua sede naturale, ossia all’articolo 64, la disciplina dell’accreditamento dei gestori di SPID. Si modifica, inoltre, il comma 2 dell’articolo 29 per garantire una migliore rispondenza della norma nazionale al Regolamento eIDAS, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente presente disposizione, la precisa definizione l’aggiornamento dei requisiti necessari per lo svolgimento della attività DPCM sui termini di cui al comma 1 del citato articolo 29. Con il comma 2conclusione dei procedimenti, si introducono disposizioni di semplificazione per la conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo anche rivalutare tali termini in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal Xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (xXXXX). La Commissione europea, nell’ambito della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” disposta da AgID, ha rilevato, tra l’altro, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime di accreditamento previsto per i servizi di conservazione con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31/UE. Conseguentemente ha invitato l’Italia a rimuovere gli ostacoli all’esercizio dell’attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno stato membro (Notification 2019/0540/I). In questa direzione, l’intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all’articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l’attività di conservatori di documenti informatici. Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), del CAD, in ogni caso, in ragione dell’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, a condizione che questi possiedano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all’art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. Sono altresì fissate nel minimo e nel massimo le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti tenuti agli obblighi di conservazione. Le altre modificazioni introdotte sono di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via transitoria, fino all’adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal novellato articolo 34, comma 1-bis, lettera b), per l’attività di conservazione dei documenti informatici, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della disposizione che si illustra. Con il comma 3, si prevede che al sistema SCIPAFI possano aderire anche i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 del CAD al fine di effettuare le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID e che in tali casi l’accesso avvenga a titolo gratuitoriduzione.

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Relazione illustrativa. Al La norma, in applicazione della normativa vigente, e in particolare del comma 1454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, si interviene sull’articolo 29 del CADn. 228, riguardante la disciplina dei soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificatie in applicazione dell’Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, a fini anche fissa l’obiettivo di coordinamento con il successivo articolo 64patto di stabilità interno della regione Siciliana, in 5.786 milioni di euro per l’anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe - l’articolo 29, al comma 1 e l’articolo 64, al comma 2-sexies, lettera b) - con modalità diverse, la disciplina di accreditamento dei gestori del gestori dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del CADTali obiettivi possono essere modificati dal Legislatore qualora siano richiesti alle autonomie speciali nuovi contributi alla finanza pubblica. La novella, dunque, riporta nella sua sede naturale, ossia all’articolo 64, la disciplina dell’accreditamento dei gestori di SPID. Si modificanorma dispone, inoltre, per gli anni 2014-2017, l’eliminazione degli accordi fra Stato e regione Siciliana atteso che gli stessi sono già recepiti dalla norma che è attuativa dell’accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana. E’ chiarito, inoltre, che le spese escluse dai vincoli del patto di stabilità interno sono solo quelle indicate nell’accordo e cioè le spese previste dalla normativa vigente per le regioni a statuto ordinario, le spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili per la contabilizzazione degli accantonamenti previsti dall’articolo 28, comma 2 dell’articolo 29 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 e dall’articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 e le spese che saranno eventualmente escluse dalla normativa futura. E’, inoltre, introdotto, per garantire una migliore rispondenza il 2014, un vincolo agli impegni correnti della norma nazionale regione Siciliana che, al Regolamento eIDASnetto delle spese per la sanità, demandando ad un decreto non possono essere superiori all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Il rispetto del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto predetto vincolo agli impegni è comunicato dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento regione nell’ambito della attività certificazione di cui al comma 461 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. All’articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, le parole “31 ottobre 2014” sono sostituite dalle seguenti “20 settembre 2014” e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi: “7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall’intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l’anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa: • articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro; • articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro; • articolo 1 del citato articolo 29. Con il comma 2decreto legge 12 settembre 2013, si introducono disposizioni di semplificazione n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina contributi e benefici a livello europeo anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal Xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (xXXXX). La Commissione europea, nell’ambito della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” disposta da AgID, ha rilevato, tra l’altrofavore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime 15 milioni di accreditamento previsto per i servizi di conservazione con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31/UE. Conseguentemente ha invitato l’Italia a rimuovere gli ostacoli all’esercizio dell’attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno stato membro (Notification 2019/0540/I). In questa direzione, l’intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all’articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l’attività di conservatori di documenti informatici. Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 34euro; • articolo 9, comma 14-bis, lettera b)del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro; • articolo 23, comma 5, del CADdecreto legge 6 luglio 2012, in ogni cason. 95, in ragione dell’esigenza convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l’ erogazione gratuita di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema libri di conservazione, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, testo per un importo complessivamente pari a condizione che questi possiedano i requisiti 80 milioni di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all’art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. Sono altresì fissate nel minimo e nel massimo le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti tenuti agli obblighi di conservazione. Le altre modificazioni introdotte sono di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via transitoria, fino all’adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal novellato euro; • articolo 341, comma 1-bis83, lettera b)della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’attività il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di conservazione dei documenti informatici, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della disposizione che si illustra. Con il comma 3, si prevede che al sistema SCIPAFI possano aderire anche i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 del CAD al fine di effettuare le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID e che in tali casi l’accesso avvenga a titolo gratuitoeuro.

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