RITENUTO Clausole campione

RITENUTO quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo di alta sorveglianza del 28 dicembre 2016 per adeguarlo alle novità normative intervenute, anche in relazione alla rideterminazione di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare le attività di verifica sugli interventi di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti in essere sulle procedure di ricostruzione pubblica; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenza, ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 189/2016, atteso il ruolo strategico delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’art. 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria e il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.
RITENUTO che: la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria la nota in data 1 giugno 2011, con cui il Vice Sindaco e il Dirigente del Comune di Terni le avevano comunicato che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullità, come anche, consequenzialmente, tutte le delibere e le determine che ne fossero state effetto, data l’esistenza di costi occulti e la carenza della qualificazione dell’operatore; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato di un illegittimo e abnorme provvedimento di autotutela, avente per oggetto la pretesa - e insussistente - nullità di negozi di diritto privato; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scritte, contestando l’ammissibilità de ricorso, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia in sede giudiziaria, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio a quo; la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; in ordine alla prima - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le parti, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulaz...
RITENUTO. Di procedere all’assunzione degli impegni di spesa per il pagamento del compenso a favore dei sopra indicati collaboratori, sul capitolo 1.03.02.11.999 – CRAM DG.008 – OB. FUNZ. B01E90 del bilancio di previsione per l’anno 2022; DATO ATTO che, La Responsabile del Procedimento della procedura è la Dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali; La Responsabile del Procedimento della Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Lazio 2014/2020 del PSR è la dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, titolare della P.L. “Sviluppo Rurale” dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati, Energia (▇▇▇.▇▇ ▇▇▇.▇▇ n. 252 del 11/05/2017); SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Risorse, Pianificazione, Formazione, Affari Generali formulata sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente coordinato dal responsabile della P.O. “Trattamento giuridico”; In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione, DI DARE ATTO che le consulenti saranno adibite alle attività previste dal Piano Operativo approvato dalla Regione Lazio con Determinazione del Direttore Regionale 10 Agricoltura n. G03966 del 12/04/2021, afferente alla Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR del Lazio 2014-2020, cosi come riportate nell’art. 1 del contratto. • Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ € 3.653,85.= Compenso al lordo degli oneri a carico del professionista € 146,15.= Contributo Cassa 4% € 3.800,00.= Compenso + Contributo cassa € 836,00.= I.V.A. 22% • Dott.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ € 3.653,85.= Compenso al lordo degli oneri a carico del professionista € 146,15.= Contributo Cassa 4% € 3.800,00.= Compenso + Contributo cassa € 836,00.= I.V.A. 22% Da corrispondere secondo le scadenze e le modalità riportate nel contratto che sarà stipulato fra le parti. DI IMPEGNARE per il pagamento dei compensi, rispettivamente, a favore del dott.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nata ..omissis.., ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, la somma di € 4.636,00 e a favore della dott.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, nata a..omissis.., la somma di € 4.636,00 , sul capitolo 1.03.02.11.999 – CRAM DG.008 – OB. FUNZ. B01E90 del bilancio di previsione per l’anno 2022. DI COMUNICARE alle collaboratrici, a cura del Responsabile del Procedimento, l’obbligo di indicare all’atto dell’emissione della fattura elettronica il riferimento dell’atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "RiferimentoA...
RITENUTO che i servizi oggetto di affidamento abbiano natura intellettuale e che, pertanto, non richiedere l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
RITENUTO che occorre procedere alla ripartizione delle risorse disponibili per l’anno 2019 tra le diverse finalità previste dall’articolo 77 CCNL Funzioni centrali, in coerenza con quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009;
RITENUTO di aggiudicare la fornitura dei prodotti di cui alla Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di “Antisettici e Disinfettanti Bis per le Aziende del SSR della Regione Campania e della Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna”, agli operatori economici così come riportati nell’allegato 2 e per un importo complessivo pari ad € 43.281.880,5664 IVA esclusa; - di non aggiudicare lotti nn. 1-5-10-18-29-31-42-53-55-64, per i quali non sono pervenute offerte e per l’effetto sono risultati deserti; - di non aggiudicare il lotto n. 49 per il quale è pervenuta una unica offerta superiore alla base d’asta; - di non aggiudicare i lotti nn. 8-9-13-49-51-54 per essere risultati non conformi e per l’effetto non aggiudicabili; ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. con unico Socio Sede Legale: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Tel. ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ – Fax ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ - ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ RITENUTO inoltre: - di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli aggiudicatari, giusto quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e fermo restando altresì gli adempimenti per la stipulazione dei Contratti, previsti dal Disciplinare di gara a carico dell’aggiudicatario medesimo; - di svincolare automaticamente ad avvenuta sottoscrizione del Contratto, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le garanzie provvisorie costituite dagli Operatori Economici aggiudicatari a corredo dell’offerta; - di procedere con il presente atto, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dagli Operatori Economici non aggiudicatari, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
RITENUTO di dover aderire al TDH per i vantaggi reciproci che comporta l’interscambio dei dati suindicati in termini di strutturazione e promozione dell’offerta turistica ai diversi livelli (nazionale e regionale); che con nota prot. n. 9724 del 16/11/2022 il Responsabile per la transizione al digitale della Regione Puglia ha espresso parere favorevole rilevando che la predetta adesione all’ecosistema TDH risulta totalmente aderente con le strategie adottate nel Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 791 del 30 maggio 2022; “La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
RITENUTO di sottoscrivere tra la Regione Puglia e le Parti Sociali un Accordo Quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020, rinviando a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si renderanno necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale.
RITENUTO di approvare il Prospetto di stima dei servizi tecnici di progettazione dell’intervento “Rimozione delle barriere architettoniche fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura all’interno del Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri e del Parco Archeologico di Grumento Nova (PZ)”,determinato in applicazione del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, di importo pari a € 43.703,10 (Allegato n. 1 alla presente determina);
RITENUTO stabilire che la definizione e gestione dell’avviso pubblico e delle relative attività sono affidate alle società in house della Regione Basilicata, Sviluppo Basilicata S.p.A. e Società Energetica Lucana S.p.A. (SEL), rispettivamente per le attività rientranti nel relativo oggetto sociale, secondo le articolazioni e le modalità che verranno definite nella convenzione di affidamento; - rimandare a successivo provvedimento della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia l’approvazione di specifico schema di convenzione, regolante i rapporti tra la Regione Basilicata, la società SEL S.p.A. e la società Sviluppo Basilicata S.p.A.; - assumere prenotazione di impegno sul Capitolo U62102 per un importo complessivo pari a € 10.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, € 39.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 ed € 39.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024; di procedere all’approvazione di un Avviso con relativi allegati per la concessione di contributi a fondo perduto in favore dei residenti nel territorio lucano non allacciati alla rete metano per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili; che sarà cura del Direttore Generale della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia procedere alla stesura della Convenzione operativa di affidamento delle specifiche mansioni alle succitate società in house;