Modalità di intervento Clausole campione

Modalità di intervento. Le risorse della Sezione Speciale FSE sono utilizzate per erogare finanziamenti ai beneficiari, senza il coinvolgimento del capitale bancario, né di altri co-finanziatori. Pertanto il finanziamento è interamente a valere sulle risorse della Sezione Speciale FSE e il rischio di mancato rimborso è interamente a carico delle risorse del Fondo. Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili del progetto, nel rispetto dei massimali previsti. I finanziamenti sono erogati da uno o più soggetti terzi, banche o intermediari finanziari vigilati (di seguito “Soggetti Erogatori”), appositamente convenzionati con Lazio Innova, sulla base di una procedura di adesione ad un accordo predefinito (convenzionamento aperto). I finanziamenti sono erogati con pagamento diretto delle spese ritenute ammissibili; a tal fine il finanziamento è erogato su un apposito conto corrente vincolato intestato al beneficiario; l’80% dell'importo rimane bloccato sul conto mentre il restante 20% può rimanere libero per esigenze di liquidità. Il conto infruttifero non può avere convenzione assegni e carte di credito, fatta esclusione delle carte prepagate nel limite della liquidità disponibile. Sono ammesse domiciliazione delle utenze limitatamente alle utenze relative ai locali della sede operativa del beneficiario. Il Soggetto Erogatore trattiene interamente le somme percepite a titolo di interesse pagato dai beneficiari. Altresì il Soggetto Erogatore è remunerato per l’attività svolta; tale compenso, definito in misura pari al 2,5% delle risorse erogate, con un minimo di euro 300,00 è addebitato alle risorse regionali presenti nel “Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza”.
Modalità di intervento. In relazione alla natura dell’intervento necessario questo potrà essere svolto dal Fornitore con: • Intervento telefonico • Intervento da remoto • Intervento on site Ogni intervento potrà comprendere anche più modalità. L’impossibilità di intervento da remoto, qualsiasi sia la causa, non può costituire in alcun caso motivo di non intervento. In tali situazioni, il fornitore deve garantire l’ intervento on-site in tempi compatibili con quanto previsto negli SLA. Tutte le attività eseguite presso le sedi degli utenti dovranno essere documentate da un Rapporto di Intervento redatto a cura del tecnico del Fornitore che esegue l’intervento e dovrà essere controfirmato dal committente e/o da ESTAR. Una copia del Rapporto di Intervento firmato dovrà essere inviato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
Modalità di intervento. Gli interventi diretti sono soggetti all'approvazione di Piani Esecutivi Convenzionati di Libera Iniziativa Superficie territoriale mq 7.222 Superficie fondiaria mq 4.962 Indice di densità territoriale Dt mc/mq 0,20 Indice di densità fondiaria Df mc/mq 0,30 Rapporto di copertura Rc mq/mq 0,30 della S.F. Distanza della costruzione dal ciglio stradale Ds ml punti 6 e 7 dell'Art. 13 Altezza della costruzione H ml 10,5 Numero di piani f.t. Np n° 3 abitabili più il sottotetto Parcheggio privato mq 10 ogni 35 mq di Sul Condizionamenti geomorfologici Ricade in classe IIb e parzialmente in classe IIIa. La porzione in classe IIIa è inedificabile.
Modalità di intervento. 1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le disposizioni operative e, per le garanzie su portafogli, le modalità operative portafogli, gli interventi della Sezione speciale FVG sono finalizzati al rafforzamento dell’intervento del Fondo in favore dei soggetti beneficiari.
Modalità di intervento. I lavori i servizi e le forniture oggetto del presente appalto saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice con le seguenti e distinte modalità: 1- manutenzione programmata (ordinaria e straordinaria);
Modalità di intervento. Le garanzie sono concesse sulla base delle seguenti disposizioni: ▪ la garanzia è concessa a titolo gratuito; ▪ l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro; ▪ sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499; ▪ la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è fissata nella misura massima del 70% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; ▪ la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è fissata nella misura massima dell'80% dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%; ▪ le suddette percentuali di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino all’80% e al 90%, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del 26 gennaio 2012 e s.m.i.; ▪ non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017; ▪ per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; ▪ la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicato, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; ▪ sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che: o il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del...
Modalità di intervento. La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: - effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; - concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; - verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale...
Modalità di intervento. Titolo edilizio semplice o convenzionato. Sono subordinati all'approvazione di Piani Esecutivi di iniziativa privata convenzionata tutti gli interventi di completamento superiori a mc 1.000 e coinvolgenti aree di superficie complessiva superiore a mq 3.500, nell’osservanza dei predetti parametri urbanistici ed edilizi. Superficie territoriale St mq 2.000 Superficie fondiaria Sf mq 1.600 In classe IIIb2 in assenza di interventi di riassetto In classe IIIb2 a seguito degli interventi di riassetto Indice di densità territoriale Dt mq/mq - 0,60 Indice di densità fondiaria Df mq/mq - 0,75 Rapporto di copertura Rc mq/mq - 0,30 della S.F. Distanza della costruzione dal ciglio stradale Ds ml punti 6 e 7 dell'Art. 13 Altezza della costruzione H ml 10,5 Numero di piani f.t. Np n° 3 abitabili più il sottotetto Parcheggio privato mq 10 ogni 35 mq di Sul Condizionamenti geomorfologici Ricadono prevalentemente in classe IIIb2 e parzialmente in classe IIIa. Le porzioni in classe IIIa sono inedificabili. Nelle parti comprese in classe IIIb2 ogni intervento che comporti incremento di carico antropico (cfr art. 34 delle NTA) è subordinato alla realizzazione degli interventi di riassetto descritti negli allegati 3a e 3b alla relazione illustrativa dello studio geologico del PRGC Attività residenziali (art. 32 punto 6)
Modalità di intervento. Gli interventi diretti sono soggetti all'approvazione di Piani Esecutivi Convenzionati di Libera Iniziativa Indice di densità territoriale Dt mc/mq 0,75 Indice di densità fondiaria Df mc/mq 1 Rapporto di copertura Rc mq/mq 0,30 della S.F. Distanza della costruzione dal ciglio stradale Ds ml punti 6 e 7 dell'Art. 13 Altezza della costruzione H ml 10,5 Numero di piani f.t. Np n° 3 Parcheggio privato mq 10 ogni 35 mq di Sul Aree a verde privato mq 30% della S.F. Condizionamenti geomorfologici Ricade in classe IIb Attività residenziali (art. 32 punto 6)
Modalità di intervento. 1 Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Gestore.