Common use of RITENUTO Clause in Contracts

RITENUTO. quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo di alta sorveglianza del 28 dicembre 2016 per adeguarlo alle novità normative intervenute, anche in relazione alla rideterminazione di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare le attività di verifica sugli interventi di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti in essere sulle procedure di ricostruzione pubblica; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenza, ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 189/2016, atteso il ruolo strategico delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’art. 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria e il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.

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Samples: Accordo, Accordo, Accordo

RITENUTO. quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo che l’art. 38 del codice dei contratti pubblici, rubricato “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di alta sorveglianza committenza”, disciplina il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, prevedendo, in particolare, l’istituzione, presso l’Autorità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Sono iscritti di diritto nell’elenco l’Autorità, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali. La qualificazione, conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del 28 dicembre 2016 contratto e per adeguarlo alle novità normative intervenutefasce d’importo, anche ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, in relazione alla rideterminazione ai seguenti ambiti: a) capacità di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare le attività progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sugli interventi di maggiore rilevanzasull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, aumentando ulteriormente l’efficacia ivi incluso il collaudo e l’efficienza dei controlli posti la messa in essere sulle procedure di ricostruzione pubblicaopera; - che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’artl’art. 738, comma 2, del presente Accordocodice dei contratti pubblici prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita l’Autorità, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione; - che il sistema di qualificazione e in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 38, comma 2, del codice dei contratti pubblici non è stato adottato a causa del mancato raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata, previsto ai fini dell’adozione del suddetto decreto; - che il PNRR ha rivolto l’attenzione al problema della qualificazione delle stazioni appaltanti, nella Xxxxxxxxx X0X0 – 71 (sub. IV); - che con il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, è stata attuata una consistente opera comunque di riduzione, centralizzazione e, quindi, qualificazione delle stazioni appaltanti relativa agli appalti finanziati con le risorse del PNRR, con particolare riferimento ai Comuni, disponendo, al citato art. 52, che - nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la supervisione generale riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti - per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori - oltre che secondo le modalità indicate dall’art. 37, comma 4, del Commissario straordinarioD.L. 32/2019 - anche attraverso le unioni di comuni, attesa le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province; - che è necessario estendere il sistema di qualificazione all’intero settore degli appalti pubblici (non solo a quelli finanziati con le risorse del PNRR), con il fine di arginare l’eccessiva frammentazione, nonché i deficit organizzativi e di professionalità che caratterizzano il panorama delle stazioni appaltanti, attraverso la sua funzione qualificazione e centralizzazione dei soggetti aggiudicatori nei diversi settori, nell’ottica di coordinamento assicurarne l’adeguatezza, la capacità e la competenza in relazione a ciascuna procedura da svolgere; - che è in corso l’esame del disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” (n. 2330 AS), che prevede, tra gli obiettivi, quello di “ridefinire e rafforzare la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, con una loro riduzione numerica, anche tramite l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche, e potenziare la qualificazione e la specializzazione del personale operante nelle attività stazioni appaltanti (comma 2, lettera b))” e, tra i criteri di ricostruzione delega, quello di cui all’art. 1, lett. B), ove si prevede la “ridefinizione e riparazione rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle opere pubbliche stazioni appaltanti, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti”; - che è necessario, nelle more dell’adozione della legge delega e del relativo decreto legislativo, avviare un sistema di qualificazione rispondente ai sensi criteri dell’art. 2 38 del decreto legge 189/2016codice dei contratti pubblici, che consenta di ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti esistenti e, nello stesso tempo, di garantire la qualità delle stazioni appaltanti, attraverso l’applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, realizzando un accorpamento della domanda attraverso l’utilizzo di forme di aggregazione e la selezione di stazioni appaltanti qualificate ai fini dell’affidamento di contratti pubblici; - che il fine generale dell’intervento è quello di addivenire alla identificazione delle stazioni appaltanti in possesso dei requisiti stabiliti dal codice dei contratti pubblici in grado di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, l’insieme delle attività che caratterizzano l’acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro, in relazione all’attività di programmazione e progettazione, gestione e controllo della fase di affidamento, nonché della fase di gestione e controllo di esecuzione, collaudo e messa in opera; - che la stipulazione e l’attuazione del protocollo consentirà in tempi brevi alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza di adeguare i propri ordinamenti interni e le proprie strutture ai requisiti di qualificazione individuati dal medesimo protocollo, nonché di superare le problematiche emerse nell’attuazione dell’articolo 38, comma 2, del codice, e permette all’ANAC di effettuare un monitoraggio e uno screening immediato del sistema di qualificazione tale da consentirne la definitiva attuazione e la completa realizzazione fin dal momento della riforma della disciplina dei Vicecommissari-Presidenti contratti pubblici; - che la stipulazione del protocollo appare, quindi, funzionale alla realizzazione di Regione, in considerazione del loro ruolo un completo sistema di coordinamento dei soggetti attuatori qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenza, ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 189/2016, atteso il ruolo strategico delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’art. 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria e il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.;

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Samples: www.lavoripubblici.it

RITENUTO. quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo di alta sorveglianza provvedere, a fronte della delibera del 28 dicembre 2016 per adeguarlo alle novità normative intervenuteConsiglio comunale di Pozzuolo del Friuli del 05/08/16, anche in relazione alla rideterminazione n. 27, a introdurre nel PRGC vigente gli interventi d’inserimento territoriale dell’opera ivi richiesti, poiché valutati e ritenuti necessari al raggiungimento dell’obiettivo di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare le attività riqualificazione della rete stradale regionale previsto dal PRITTML conseguibile con la realizzazione dell’opera e inoltre ad attivare una procedura che consenta di verifica sugli interventi di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti in essere sulle procedure di ricostruzione pubblica; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento valutare l’Impatto dell’opera sulla Salute della popolazione residente nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenza, ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 189/2016, atteso il ruolo strategico delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismicidall’infrastruttura; - di provvedere, tenuto conto a fronte della richiesta del Comune di Basiliano del 21/12/16, prot. n. 14447, ad inserire nel PRGC vigente gli interventi d’ inserimento territoriale dell’opera richiesti, poiché valutati e ritenuti complementari al tracciato, ma fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo di riqualificazione della rete stradale regionale previsto dal PRITTML e conseguibile con la realizzazione dell’opera; - di provvedere, a fronte della richiesta del Comune di Lestizza del 25/07/17, prot. n. 4875, ad inserire nel PRGC vigente l’intervento d’inserimento territoriale richiesto poiché valutato e ritenuto opera complementare al tracciato, fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di riqualificazione della rete stradale regionale previsto dal PRITTML conseguibile con la realizzazione dell’opera, e di rimandare il recepimento degli affinamenti progettuali alle fase procedurali seguenti il procedimento di V.I.A.; - che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’artin data 18/07/17, con lettera prot. 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; n. 9539 il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente ha convocato la Conferenza ex art. 19, co. 4, LR n. 7/00 per verificare con i rappresentanti delle Parti interessate la possibilità di stipulare un Accordo di Programma finalizzato alla localizzazione dell’opera strategica di preminente interesse regionale denominata “Collegamento della Regione Lazio Il Presidente SS13 Pontebbana e A23 – tangenziale sud di Udine - II lotto”; - che in data 31/07/17 si è tenuta la Conferenza ex art. 19, co. 4, LR n. 7/00, nel corso della Regione Marche Il Presidente quale è stata esaminata la bozza dell’Accordo di Programma, corredata degli elaborati progettuali delle Varianti urbanistiche e alla conclusione della Regione Umbria e quale le Parti hanno manifestato il presente loro assenso a procedere con la sottoscrizione di un Accordo di Programma per le finalità sopra indicate; - di precisare che, a fronte della richiesta intervenuta in sede di conferenza preliminare di data 31/07/2017 da parte del Sindaco del Comune di Pozzuolo del Friuli, vi è la necessità di estendere in prossimità dell’abitato di Zugliano l’area oggetto di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio al fine di disciplinare le modalità realizzare a nord e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.a sud del tracciato aree di mitigazione ambientale di profondità di almeno 60 metri, misurati a partire dal limite della pavimentazione stradale;

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Samples: Accordo Di Programma

RITENUTO. quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo di alta sorveglianza altresì che le gare d’appalto delegate alla Direzione regionale Centrale acquisti saranno da essa curate dalla fase dell’indizione fino alla fase dell’aggiudicazione e che le Strutture competenti per la fruizione della fornitura o del 28 dicembre 2016 per adeguarlo alle novità normative intervenuteservizio dovranno gestirne l’esecuzione, anche in relazione alla rideterminazione di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare espletando le relative attività di verifica sugli interventi e controllo e provvedendo alla liquidazione delle fatture alle previste scadenze contrattuali; ATTESO che i costi delle iniziative di maggiore rilevanzaacquisto programmate, aumentando ulteriormente l’efficacia ivi comprese quelle da espletarsi centralmente, graveranno sui capitoli di bilancio attribuiti alle competenti Strutture regionali e l’efficienza dei controlli posti in essere sulle procedure che, pertanto, l’indizione della relativa procedura di ricostruzione pubblicagara richiede la preventiva autorizzazione ad impegnare le somme necessarie all’intervento; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenzaATTESO che, ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 189/2016della citata L.R. n. 24/1996 e s.m.i., atteso il ruolo strategico delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismiciin particolare come modificata dalla L.R. n. 8/2019, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’art. 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria e il presente Accordo al fine di disciplinare favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, fermo restando quanto previsto dall’art. 112 del d. lgs. n. 50/2016, la Regione, relativamente a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, riserva, ove possibile, una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dell’importo annuo complessivo dell’approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di tipo b), in applicazione in particolare dell’art. 13, comma 3 e 3 ter e dell’art. 13 ter, prevedendo le modalità specifiche disposizioni negli atti di gara; RITENUTO, per tutto quanto sopra di adottare il “Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di forniture e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro delle Strutture della Giunta regionale e degli Enti del SSR” previsto dall’art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 e regolato dal DM n. 14/2018, contenuto nei seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: - Allegato A: “Piano delle gare centralizzate relativo al biennio 2021-2022”; - Allegato B: “Piano delle gare aggregate relativo al biennio 2021-2022” - Allegato C: “Piano delle gare autonome previste dagli Enti del SSR per il periodo 2021-2022”;

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Samples: www.aslroma6.it

RITENUTO. quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo di alta sorveglianza del 28 dicembre 2016 per adeguarlo alle novità normative intervenute, anche in relazione alla rideterminazione di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare le attività di verifica sugli interventi di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti in essere sulle procedure di ricostruzione pubblica; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, fini della stipulazione del presente Accordoaccordo, opera comunque che a fondamento della scelta strategica da operarsi per l’accettazione della richiesta presentata dal soggetto privato stanno le seguenti motivazioni: - la supervisione generale diffusione di carburanti alternativi alla benzina ed al gasolio nei sistemi di autotrazione contribuisce in modo significativo al miglioramento della qualità dell’aria, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di polveri sottili; - le analisi di mercato condotte da soggetti specializzati indicano come l’attuale scarsa diffusione dell’uso di carburanti alternativi alla benzina ed al gasolio, ed in particolare del Commissario straordinariogas metano per autotrazione, attesa sia da imputarsi in massima parte alla carenza di punti di distribuzione; - l’iniziativa del soggetto privato di riveste rilevante interesse per la sua funzione comunità di coordinamento nelle attività Monticelli d'Ongina, concorrendo significativamente miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici e dell’arredo urbano; - la realizzazione dell’iniziativa da parte del soggetto privato comporta un’ulteriore beneficio per il Comune in ordine all’ottimizzazione della procedura ed alla riduzione dei tempi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche attuazione, risultando l’Amministrazione Comunale in parte sollevata da adempimenti tecnici ed amministrativi; ai sensi dell’art. 2 fini della stipulazione del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra espostopresente accordo, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenzaGiunta Comunale con Deliberazione n. 23 del 27/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha assunto la preventiva determinazione di cui al terzo comma dell’art. 32 18 della L.R. 24/03/2000 n. 20; Le premesse formano parte integrante ed essenziale del decreto legge 189/2016presente atto. L’Amministrazione Comunale si impegna ad assumere nel proprio PRG le opportune integrazioni e variazioni, atteso come di seguito specificato: - di realizzare impianti per la distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e attrezzature ed officine di supporto per il ruolo strategico montaggio e l’assistenza all’installazione di impianti di gas metano per autotrazione; - di consentire l’esecuzione delle regioni opere indicate al punto precedente attraverso intervento edilizio diretto, previo rilascio di uno o più Premessi di Costruire ma senza la necessità dell’approvazione di un preventivo Piano Urbanistico Esecutivo; Il presente accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione. L’accordo medesimo sarà recepito con la deliberazione di adozione dello strumento di pianificazione cui accede. Il presente accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella ricostruzione delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle aree interessate dagli eventi sismicisue previsioni nel Piano approvato. Per quanto non disciplinato valgono le disposizioni di cui ai commi 2, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche 4 e ai beni culturali di propria competenza come previsto 5 dell’art. 211 della legge 241/90. Letto, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria confermato e il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Specialesottoscritto.

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Samples: Atto Di Accordo Con Soggetto Privato Ai Sensi Dell’art. 18 l.r. 24.03.2000 N. 20

RITENUTO. quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo di alta sorveglianza pertanto di: • recepire la determina n. 86 del 28 dicembre 2016 per adeguarlo alle novità normative intervenute, anche in relazione 12 marzo 2020; • procedere alla rideterminazione di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare le attività di verifica sugli interventi di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti proroga delle Convenzioni già in essere sulle procedure per i principi attivi riportati in allegato (Allegato 1); • autorizzare le aziende sanitarie della Regione Lazio all’emissione degli ordinativi di ricostruzione pubblicafornitura per i farmaci, fabbisogni e prezzi di cui all’Allegato 1 alla presente determinazione; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenzatrasmettere, ai sensi dell’art. 32 dell’art.76 del decreto legge 189/2016D.Lgs 50/2016 il presente atto al soggetto interessato nonché alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale al fine di consentire l’emissione degli ordinativi di fornitura per i farmaci di cui ai lotti aggiudicati con la presente determinazione; Tutto ciò premesso Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, atteso il ruolo strategico • recepire la determina n. 86 del 12 marzo 2020; • procedere alla proroga delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto che Convenzioni già in essere per i principi attivi riportati in allegato (Allegato 1); • autorizzare le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’art. 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente aziende sanitarie della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria all’emissione degli ordinativi di fornitura per i farmaci, fabbisogni e prezzi di cui all’Allegato 1 alla presente determinazione; • di trasmettere, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs 50/2016 il presente Accordo atto al soggetto interessato nonché alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale al fine di disciplinare le modalità consentire l’emissione degli ordinativi di fornitura per i farmaci di cui ai lotti aggiudicati con la presente determinazione; • di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx – sezione Bandi di Gara, sul B.U.R.L e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Specialesul sito della trasparenza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

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Samples: www.regione.lazio.it

RITENUTO. quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo che la società GEOMED S.R.L. è in possesso dei requisiti tecnici, professionali e curriculari adeguati all’esecuzione del servizio in oggetto; che il servizio offerto risulta idoneo a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione e conforme alle normative vigenti in materia; che il prezzo offerto risulta congruo per l’Amministrazione; che con riferimento alle attività di alta sorveglianza cui al servizio in oggetto si rilevano rischi interferenti, per cui il Capitolato Speciale d’Appalto è stato integrato con un’apposita sezione relativa al DUVRI e alla stima dei relativi costi della sicurezza, valutati in € 1.632,68. Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per il presente affidamento di servizi è il seguente: CIG n. 9004129A4D; che la società GEOMED S.R.L. ha reso apposite autodichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2016 per adeguarlo alle novità normative intervenute2000, anche in relazione alla rideterminazione n. 445, circa il possesso dei requisiti di alcune soglie indicate nell’artordine generale di cui all’art. 7 80 del medesimo accordo nonché al notevole incremento D.lgs. 50/2016, la regolarità dei contributi previdenziali e del numero degli interventi, così da concentrare le attività di verifica sugli interventi di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza pagamento dei controlli posti in essere sulle procedure di ricostruzione pubblicatributi locali; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità la società GEOMED s.r.l. ha sottoscritto il documento denominato “Patto di Integrità” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015; che ai sensi dell’art. 32, co. 7, comma 2del d.lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del presente Accordopossesso dei prescritti requisiti. che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui sopra è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta dall’Ente e l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Dato atto, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra espostoaltresì, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche Stazione Appaltante si riserva, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 co. 1 della L. 120/2020 di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti. Considerato che la spesa complessiva pari a € 54.440,54, (comprensiva di € 9.817,15 per IVA al 22%), per l’affidamento in parola trova copertura sul capitolo d’uscita 204500 art. 6 “Avanzo vincolato da parte dei Vicedestinare alle spese tecniche interventi ADP 2007 – Realizzazione di 124 alloggi ERP a Soccavo ex sub-Commissari Presidenti ambito 1”, codice di Regione nonché delle centrali uniche di committenzabilancio 08.02-2.01.01.01.000, bilancio 2021. Considerato, inoltre, che per l’espletamento della presente procedura, ai sensi dell’art. 32 183 comma 3 del decreto d.lgs. 267/2000, risulta necessario procedere ad impegnare la spesa come sopra indicato. Ritenuto, pertanto, di provvedere, all’affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura per l’esecuzione delle indagini geo-archeologiche integrative finalizzate alla verifica preventiva dell’interesse archeologico (ex art. 25 del d.lgs. 50/2016) dell’intervento di realizzazione di 124 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Sperimentale e relative urbanizzazioni primarie e secondarie nel sub-ambito 1 del PRU di Soccavo, alla società GEOMED s.r.l. (P.IVA 03300830654), per un importo pari ad € 44.623,39, di cui € 1.632,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri come per legge 189/2016, atteso il ruolo strategico delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’art(IVA al 22%). 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria e il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.Attestata Preso atto che:

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RITENUTO. quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo alla luce dell’articolo 1, comma 870, della Legge di alta sorveglianza Stabilità 2016 citato - che ha previsto un corrispettivo per le opere da realizzare – di disciplinare nell’ambito del 28 dicembre contratto di programma regimi differenziati di finanziamento. Per le opere che ancora devono essere avviate o che, pur avviate, sono in una fase del tutto iniziale (con un avanzamento lavori inferiore al 15%), ANAS si assume il rischio di costruzione e il rischio di domanda e il corrispettivo viene calcolato anche in considerazione dei rischi trasferiti. Per le opere che si trovano in una fase realizzativa più avanzata per i quali non è possibile individuare un rischio per ANAS, il finanziamento avviene con la modalità del contributo in conto impianti. Nel quadro economico delle opere viene prevista una quota a titolo di “oneri di investimento” in favore della stazione appaltante in misura differenziata e comunque entro il limite previsto dalla normativa vigente del 12,5%, sempre da consuntivare; - a fronte dell’entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate di cui alla Legge di Stabilità 2016 che definiscono le modalità di finanziamento di ANAS, adeguare ed integrare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sia della rete in gestione che dei nuovi interventi e di quelli di manutenzione straordinaria; - in considerazione della durata quinquennale del Contratto e del corrispettivo da corrispondere ad ANAS per adeguarlo alle novità normative intervenutela realizzazione delle opere e dello svolgimento dei servizi sulla rete stradale e autostradale in gestione diretta, procedere ad una revisione degli obblighi contrattuali, anche alla luce delle modifiche normative recate dalla medesima Legge di Stabilità 2016, dal decreto legislativo n. 35/2011 di recepimento della direttiva comunitaria 96/2008/UE in relazione alla rideterminazione materia di alcune soglie indicate nell’artgestione della sicurezza stradale della rete TEN nonché del disposto dell'art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare le attività di verifica sugli interventi di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti in essere sulle procedure di ricostruzione pubblica; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 36 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissarin. 98/2011 e successive modifiche e integrazioni; - procedere alla stipula del presente Contratto di programma 2016-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenza2020 contenente, ai sensi dell’art. 32 della delibera CIPE n. 4 del decreto legge 189/201614 febbraio 2014, atteso della delibera CIPE n. 63 del 6 agosto 2015 e della Legge di Stabilità 2016, richiamate nelle premesse, il ruolo strategico delle regioni medesime Piano pluriennale degli investimenti; - a seguito dell’accantonamento di 80 milioni di euro per far fronte al contenzioso, secondo quanto disposto dal CIPE nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismiciseduta del 1° dicembre 2016, tenuto conto che far gravare sui fondi del presente Contratto di Programma, per gli importi indicati in dettaglio negli Allegati A1, le stesse sovraintendono agli maggiori esigenze finanziarie per il completamento degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’art. 2, comma 5, alla realizzazione del medesimo decreto 189/2016collegamento viario “Quadrilatero Umbria-Marche”; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria e il presente Accordo - al fine di disciplinare le modalità determinare i criteri alla base del calcolo del Corrispettivo, come definito al comma 870 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, inserire nel Contratto di Programma 2016-2020 il piano finanziario regolatorio per il primo quinquennio, che contiene una proiezione degli elementi economico-patrimoniali e gli interventi regolatori relativi agli investimenti previsti da cronoprogramma nel periodo di vigenza della concessione che saranno oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.di definizione nei successivi contratti di programma;

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Samples: Contratto Di Programma 2016 2020 Tra Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti

RITENUTO. quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo l'amministrazione aggiudicatrice che ricorre alla Centrale nomina il responsabile di alta sorveglianza progetto, mentre la Centrale regionale di committenza nomina il responsabile del 28 dicembre 2016 procedimento per adeguarlo alle novità normative intervenute, anche in relazione alla rideterminazione le fasi di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare le attività di verifica sugli interventi di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti in essere sulle procedure di ricostruzione pubblicapropria competenza; che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice (RUP) è l’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione generale dei lavori pubblici, che assume anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro il ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali responsabile di committenza ai sensi del successivo progetto ex art. 1834 comma 5 della suddetta L.R. n. 8/2018; la Determinazione n. 753/10363/CRC del 29.12.2021 del Servizio Lavori, comma 5-bis, con la quale si è proceduto alla nomina del medesimo decretoresponsabile del procedimento di affidamento dell’ appalto e si è costituito l’ufficio di supporto; alla luce la proposta del Responsabile del procedimento per la fase della procedura di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenzaaffidamento, ai sensi dell’artdell’articolo 7 della Legge 241/90 e dell’articolo 34 comma 5 della Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8; i seguenti documenti elaborati dal Responsabile della procedura unitamente all'ufficio di supporto: Bando di gara, Disciplinare e relativi allegati; la documentazione conforme alla normativa vigente e meritevole di formale approvazione, ai fini dello svolgimento delle successive fasi procedimento; di procedere, nelle more della deliberazione del Piano degli Affidamenti e Pianificazione operativa della Centrale Regionale di Committenza, all’indizione della gara d’appalto per la scelta del contraente per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura in oggetto attraverso procedura aperta, a mezzo di accordo quadro con unico operatore economico, e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 32 54 co. 3, 60 e 95, co. 3, lett. b) del decreto legge 189/2016D.lgs n. 50/2016; opportuno, atteso altresì, considerata la complessità e la rilevanza del presente appalto, da affidare con il ruolo strategico delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismicicriterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3, tenuto conto lett. b) del D.Lgs 50/2016, che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche impone un’articolata e ponderata elaborazione dell’offerta tecnica, nonché la rilevanza dell’interesse pubblico alla cui tutela è preordinata la presente procedura, procedere all’indizione della gara d’ appalto senza riduzione dei termini ai beni culturali di propria competenza come previsto sensi dell’art. 2, comma 52 e dell’art. 8, comma 1, lett. c) del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria e il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.Decreto Semplificazioni, in quanto tale procedura appare idonea a RITENUTO

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RITENUTO. quindi necessario provvedere all’aggiornamento di provvedere, a fronte della delibera del Consiglio comunale di Pozzuolo del Friuli del 05/08/16, n. 27, a introdurre nel PRGC vigente gli interventi d’inserimento territoriale dell’opera ivi richiesti, poiché valutati e ritenuti necessari al raggiungimento dell’obiettivo di riqualificazione della rete stradale regionale previsto dal PRITTML conseguibile con la realizzazione dell’opera e inoltre ad attivare una procedura che consenta di valutare l’Impatto dell’opera sulla Salute della popolazione residente nelle aree interessate dall’infrastruttura; - di provvedere, a fronte della richiesta del Comune di Basiliano del 21/12/16, prot. n. 14447, ad inserire nel PRGC vigente gli interventi d’ inserimento territoriale dell’opera richiesti, poiché valutati e ritenuti complementari al tracciato, ma fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo di riqualificazione della rete stradale regionale previsto dal PRITTML e conseguibile con la realizzazione dell’opera; - di provvedere, a fronte della richiesta del Comune di Lestizza del 25/07/17, prot. n. 4875, ad inserire nel PRGC vigente l’intervento d’inserimento territoriale dell’opera richiesto, poiché valutato e ritenuto opera complementare al tracciato, fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di riqualificazione della rete stradale regionale previsto dal PRITTML conseguibile con la realizzazione dell’opera, e di rimandare il recepimento degli affinamenti progettuali alle fase procedurali seguenti il procedimento di V.I.A.; - che in data 15/11/2019, con lettera prot. n. 16634 il Presidente della Regione ha convocato la Conferenza ex art. 19, co. 4, LR n. 7/00, per verificare con i rappresentanti delle Parti interessate la possibilità di stipulare un Accordo di Programma finalizzato alla localizzazione dell’opera strategica di preminente interesse regionale denominata “Collegamento della SS13 Pontebbana e A23 – tangenziale sud di Udine - II lotto”; - che in data 21/11/2019 si è tenuta la Conferenza ex art. 19, co. 4, LR n. 7/00, nel corso della quale è stata esaminata la bozza dell’Accordo di alta sorveglianza Programma, corredata degli elaborati progettuali delle Varianti urbanistiche e alla conclusione della quale le Parti hanno manifestato il loro assenso a procedere con la sottoscrizione di un Accordo di Programma per le finalità sopra indicate; - che viene confermata la necessità di estendere in prossimità dell’abitato di Zugliano l’area oggetto di apposizione del 28 dicembre 2016 per adeguarlo alle novità normative intervenutevincolo preordinato all’esproprio al fine di realizzare a nord e a sud del tracciato aree di mitigazione ambientale di profondità di almeno 60 metri, anche in relazione alla rideterminazione di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventimisurati a partire dal limite della pavimentazione stradale, così come richiesto in sede di conferenza preliminare di data 31/07/2017 da concentrare le attività parte del Sindaco del Comune di verifica sugli interventi Pozzuolo del Friuli, nell’ambito del procedimento approvativo ex artt. 19 e 20 L.R. 7/2000 già avviato a suo tempo e non conclusosi favorevolmente per la mancata ratifica da parte del Consiglio comunale di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti in essere sulle procedure di ricostruzione pubblicaPozzuolo del Friuli; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra esposto, - DATO ATTO - che la sottoscrizione S.p.A. Autovie Venete, incaricata dalla Regione con Atto del 21/04/17, Pos. n. 45 (aggiuntivo alla Convenzione del 09/12/15, Pos. n. 58), ha predisposto gli elaborati progettuali delle Varianti agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Pozzuolo del Friuli, di Campoformido, di Lestizza e di Basiliano; - che a seguito dell’approvazione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenzaProgramma, ai sensi dell’art. 32 20 della LR 7/2000, si determinano le conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici e viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree indicate; - che sui progetti di Variante degli strumenti urbanistici generali relativi all’oggetto del decreto legge 189/2016, atteso il ruolo strategico delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’art. 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria e il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.Programma si sono espressi:

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