APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Clausole campione

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il Regolamento è applicato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altro accordo tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale o alla Camera di Com- mercio di Milano, alla Camera di Commercio di Lodi, alla Camera di Commercio di Monza e Brianza o alla Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi comunque denominate, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011 e DI 139/2014).
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il Regolamento è applicato:
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di Mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011)
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione" ai sensi del D.M. 180/2010) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'obbligo di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. Il presente Regolamento è applicato alle procedure arbitrali se la clausola arbitrale o altra convenzione tra le parti deferisce la decisione della controversia alla Camera Arbitrale di Equilibrium prevedendo l’applicazione del presente Regolamento ovvero se una parte deposita una domanda di arbitrato alla Camera Arbitrale di Equilibrium e l’altra parte la accetta aderisce all’arbitrato. Il Regolamento applicabile è quello in vigore al momento del deposito della domanda. Se l’arbitrato ha natura rituale, non possono essere modificate neppure dal presente Regolamento le norme di procedura civile inderogabili applicabili alla materia.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Con riferimento alle premesse e ai casi di cui all’art.1.1, l’intero corpus normativo C.I.M.E.P. vigente al momento dello scioglimento del consorzio viene fatto proprio dal Comune di Pregnana Milanese e adottato come normativa comunale di riferimento in materia, per la gestione di tutti gli interventi di Edilizia Convenzionata C.I.M.E.P. esistenti, con particolare riferimento agli obblighi convenzionali tuttora vigenti, fatte salve le modifiche apportate alle stesse norme dal presente regolamento.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. Il convitto è ordinato in modo da assicurare ai ragazzi un regime di vita sano, sereno, con doveri e diritti uguali. In tale spirito, le norme del presente regolamento sono applicate a tutti i convittori, sia minorenni che maggiorenni. Per i convittori l’osservanza di quanto scritto nel presente regolamento vale nel convitto e durante le attività esterne connesse ad esso. Risiedere nel convitto comporta l’integrale accettazione del presente regolamento. Il regolamento è a disposizione presso la segreteria dell’Istituto in orario d’ufficio, fornito alle famiglie prima dell’accesso alla struttura per controfirma d’accettazione e sempre reperibile su indirizzo apposito del sito web degli Istituti Vinci. In caso di approvazione di un nuovo regolamento di convitto o di modifica dello stesso in vigore verrà data pubblicità attraverso apposita comunicazione da controfirmare dai convittori e dalle proprie famiglie.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. La procedura di arbitrato disciplinata nel presente Regolamento si basa
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da ADR EUROPA Srl (“ADR Europa”, ovvero “l’Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente.