Definizione di MERCATO DEL LAVORO

MERCATO DEL LAVORO. 2) aziende oltre 30 dipendenti: - 18 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; - 72 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; - 700 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. Possono essere realizzati xxxxxxxxx xxxxx durata di 8 ore settimanali per la giornata xx xxxxxx o xxxxxxxx con studenti o lavoratori occupati a tempo xxxxxxxx e indeterminato presso altri datori. Diverse modalità potranno essere definite con accordo aziendale o previo parere vincolante di conformità dell’EBT. La contrattazione di secondo livello può prevedere condizioni diverse. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata xxxx’arco della giornata. Art. 84 Regolamenta il lavoro supplementare e straordinario. Art. 85
MERCATO DEL LAVORO. Meno precarietà, stagionalità
MERCATO DEL LAVORO tipologie di impiego, contratti a termine, di apprendistato, stages, tirocini formativi ed altre eventuali tipologie di rapporto di lavoro; • utilizzo degli impianti, organizzazione del lavoro e dell'attività lavorativa; • progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità; • appalti e terziarizzazioni; • monitoraggio del riposo giornaliero; • ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche; • andamento dei parametri definiti per il funzionamento del meccanismo di salario variabile contratto con fornitura da parte dell’azienda dei dati assoluti e percentuali, trimestrali e annuali, utili per la determinazione del Premio.

Examples of MERCATO DEL LAVORO in a sentence

  • Titolo I MERCATO DEL LAVORO Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.

  • Titolo I MERCATO DEL LAVORO 37 Capo I CONTRATTO DI INSERIMENTO 37 Art.

  • CRO ‐ ASSE A ‐ QUOTA FSE 1.516,98 0,00 1.516,98 0,00 Eliminazione a seguito istrutturia eseguita da ufficio competente ‐ spese decurtate Eliminazione a seguito istrutturia eseguita da ufficio competente ‐ spese decurtate 2.01.01.01.001.02 Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2009‐0056 MLPS DG MERCATO DEL LAVORO / OB.

  • ANALISI MERCATO DEL LAVORO - QUOTA FSE 76.619,83 0,00 76.619,83 Nota formale di riaccertamento del credito NOTA PROT.

  • ANALISI MERCATO DEL LAVORO ‐ QUOTA FDR 97.480,09 25.054,15 5.682,04 66.743,90 Nota formale di riaccertamento del credito PROT.


More Definitions of MERCATO DEL LAVORO

MERCATO DEL LAVORO. SOLE 24 ORE L'art. 8 della legge n. 148/2011: limiti della portata derogatoria
MERCATO DEL LAVORO si chiede di eliminare il periodo di prova per i contratti stagionali o a termine per i lavoratori che ritornano nella stessa impresa; di stabilire un criterio di prioritper i lavoratori a contratto determinato quando vi siano assunzioni a tempo indeterminato; per i collaboratori coordinati e continuati la definizione di criteri per distinguere il lavoro autonomo, inoltre si chiede di definire un compenso minimo corrispondente al lavoro subordinato; per lapprendistato: la conferma anticipata, laumento percentuale del salario e linnalzamento delle percentuali di conferma; per i
MERCATO DEL LAVORO si tutela il lavoratore non tanto “conservando un rapporto di lavoro ormai logoro” quanto con un sostegno davvero efficace nel mercato del lavoro affinché il lavoratore possa – utilmente e velocemente – trovare nuova occupazione (in tal senso la nuova disciplina dell’ASPI (la NASPI), dell’ASDI e del contratto di ricollocazione. Il legislatore delegato precisa poi che le nuove norme si applicano a tutti i dipendenti, anche se assunti in epoca antecedente, di quelle imprese che dovessero superare il requisito dimensionale previsto dall’art. 18 in conseguenza delle assunzioni effettuate dal datore in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto (seppur logica e condivisibile nella finalità, di certo la previsione è di dubbia legittimità costituzionale per eccesso di delega). E’ importante la precisazione successiva, inserita nella versione definitiva del decreto: la nuova disciplina è applicabile non soltanto alle assunzioni operate direttamente dall’origine a tempo indeterminato, ma anche alle ipotesi in cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dovesse essere dichiarata giudizialmente nel caso di conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato o di apprendistato (questa previsione sull’apprendistato è oltremodo censurabile costituzionalmente, per eccesso di delega). I casi eccezionali e tassativi di reintegrazione nel posto di lavoro sono cinque: In questi casi la tutela reale è indipendente dal requisito dimensionale dell’impresa ed è identica a quella finora apprestata dall’art. 18, vale a dire: reintegrazione nel posto di lavoro o, a scelta del lavoratore, indennità sostitutiva PIU’ risarcimento del danno, commisurato all’ultima retribuzione utile per il TFR (con un massimo di 12 mensilità nel caso del licenziamento disciplinare) dedotto quanto percepito (e quanto avrebbe potuto percepire, nel caso del licenziamento disciplinare) in altra attività lavorativa (senza alcuna sanzione per omissione contributiva). Le definizioni e le casistiche dei licenziamenti per cui si appresta la tutela reale sono quelle ormai acquisite nel mondo degli operatori del diritto del lavoro:
MERCATO DEL LAVORO. Si chiede di: vietare l’uso dei voucher e del contratto a chiamata; rivedere il tetto dei contratti a termine e di somministrazione (ora fissato al 40%); aggiornare la regolamentazione dell’apprendistato; recepire il distacco italiano e transnazionale dei lavoratori; rendere operativo il matching, domanda/offerta di lavoro, attraverso xxxx.xx; rivedere l’attuale classificazione dei lavoratori, agendo sugli inquadramenti e sulle mansioni; regolamentare l’inclusione di lavoratori autonomi e di lavoratori con partita IVA all’interno del sistema bilaterale; intervenire sul jobs act (controlli a distanza, demansionamento, licenziamenti).
MERCATO DEL LAVORO. Si è provveduto a disciplinare le se- guenti tipologie contrattuali.
MERCATO DEL LAVORO. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
MERCATO DEL LAVORO è confermata la priorità del rapporto a tempo indeterminato che costituisce la tipologia contrattuale di riferimento, si introduce il contratto di apprendistato già previsto dal CCNL. Con il riferimento ai lavoratori assunti con i tempi determinati e del personale in somministrazione, si stabilisce la priorità sulle prospettive di stabilizzazione e il riconoscimento dell’anzianità convenzionale al momento del passaggio a contratto a tempo indeterminato.