Banche dati Clausole campione

Banche dati. 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.
Banche dati. Le banche-dati della Società possono contenere, tra l'altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, informazioni c.d. price sensitive, dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno e dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali. È obbligo di ogni Dipendente assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa ed il rispetto della normativa interna in materia di gestione delle informazioni. La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri Dipendenti, ai clienti e a soggetti terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Destinatari durante il proprio lavoro/incarico appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del relativo responsabile, sia durante il rapporto di lavoro che al termine del medesimo. Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e l’attività della Società o di altra Società del Gruppo o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni Dipendente deve: - acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità e in diretta connessione con le sue funzioni; - acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure; - conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza; - comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati. In particolare, i Destinatari saranno tenuti al massimo riserbo rispetto ad informazioni appartenenti alla Società per le quali nell’ambito specifico del proprio lavoro/incarico siano stati ammessi al trattamento; - assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla Società da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso; - associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.
Banche dati. 11.1. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente Contratto sono di proprietà di Cedacri la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
Banche dati. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente accordo sono di proprietà della Cedacri la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Il Fornitore durante la vigenza del presente contratto è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente contratto, pertanto è vietato qualsiasi utilizzo – sia diretto sia indiretto -. In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, ai sensi dell’art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma. La banca dati non potrà in alcun modo considerarsi messa a disposizione del pubblico, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifica segretezza, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà restituire alla Cedacri le banche dati qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, la Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto alla Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Banche dati. Le banche dati regionali (anagrafiche, catastali e topografiche), attualmente in via di realizzazione, abiliteranno la circolarità anagrafica esponendo servizi di visura interrogabili attraverso servizi web progettati secondo le più recenti tecnologie suggerite dalle pubbliche amministrazioni. ✓ Richieste di visure anagrafiche o elenchi - Servizi web per la richiesta di visure e la produzione di elenchi. ✓ Servizi di Ricerca e Visura - Servizi che consentono di effettuare ricerche e di effettuare visure sugli oggetti contenuti nella banca dati e sulle relazioni che li legano. ✓ Servizi di Aggiornamenti -Servizi web per l’aggiornamento delle informazioni e delle relazioni inerenti agli oggetti nella banca dati. ✓ Servizi di Ricerca -Servizi che consentono di effettuare ricerche sulle informazioni che descrivono gli oggetti contenuti nella banca dati e le relazioni che li legano. PER IL FUNZIONAMENTO, LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLA
Banche dati. 1. [...] Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori[...] degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso a tali banche dati non sono discriminatorie.
Banche dati. UNI 10351 Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore; • UNI EN ISO 10456 Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto; • UNI 10355 Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo; • UNI EN 1745 Muratura e prodotti per muratura – Metodi per determinare i valori termici di progetto; • UNI/TR 11552 Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici; Parametri termofisici; • UNI EN 410 Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate; • UNI EN 673 Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) –Metodo di calcolo; • UNI EN ISO 7345 Isolamento termico – Grandezze fisiche e definizioni; • UNI EN 12792 Ventilazione degli edifici - Simboli, terminologia e simboli grafici; • UNI EN ISO 15927-6 Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e presentazione dei dati climatici - Parte 6: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno); • UNI EN ISO 15927-1 Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e presentazione dei dati climatici - Medie mensili dei singoli elementi meteorologici; • UNI ISO 3046 (Serie intera) Motori alternativi a combustione interna – Prestazioni; • Legge n. 10 del 9 gennaio 1991: Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia d’uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili d’energia. • D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. • D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999 Regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, in materia di progettazione, installazione l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei consumi di energia. • Direttiva 91/2002/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia. • Decreto del 20 luglio 2004, Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionale di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del D.Lgs 23 maggio, n. 164. • X.X. x. 00 xxx 00/00/0000, Xxxxx per il risparmi...
Banche dati. Sono raccolte di informazioni rese disponibili al pubblico, gratuitamente o tramite pagamento di un canone (in que- sto caso l’accesso presuppone la digitazione di un numero utente (o password) o di altre informazioni simili tramite le quali il computer server verifica se il client è abilitato all’accesso.
Banche dati. Sono a disposizione degli utenti numerose risorse elettroniche per la ricerca bibliografica e la consultazione relative a tutte le discipline trattate nei corsi di studio offerti dall’Ateneo: 102 banche dati, 10.911 periodici elettronici e 174.965 e-books. Le banche dati e altre risorse elettroniche (libri e periodici) sono consultabili sia da postazioni presso le sedi delle biblioteche sia dal proprio PC anche fuori sede. Computer facilities I software a disposizione sono numerosi e di diverso tipo, con grande livello di specializzazione in base all'ambito di ricerca. I dottorandi hanno a disposizione software dedicati per l'analisi dei dati, il calcolo numerico (MATLAB), AUTOCAD, Latex e altri di altissima specializzazione. Aule Il DICAM mette a disposizione di ciascun dottorando al primo anno una stanza con una postazione di lavoro/studio (scrivania, cassettiera e armadietto), tutte munite di collegamento Internet. Nei successivi anni di corso (II e III) i dottorandi hanno una postazione presso gli uffici del gruppo di ricerca cui aderiscono, sempre munita di connessione internet. Inoltre il DICAM mette a disposizione 5 aule informatiche: l'accesso alle postazioni è legato alla tipologia di attività che si svolge nell'aula e va dall'acceso libero, rivolto agli studenti, all'accesso controllato per attività didattiche e per esami. L'orario di apertura copre praticamente l'intera settimana durante tutto l'arco dell'anno
Banche dati l. Tutti gli archivi sia cartacei che informatici, relativi ai servizi della presente commessa, debitamente aggiornati, verranno restituiti al Comune di Napoli al termine di questo contratto, salvo specifiche previsioni inserite nei disciplinari di settore.