Banche dati Clausole campione

Banche dati. 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione. 2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. 3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. ▇. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati. 5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di accedere al credito. 6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Banche dati. Le banche-dati della Società possono contenere, tra l'altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, informazioni c.d. price sensitive, dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno e dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali. È obbligo di ogni Dipendente assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa ed il rispetto della normativa interna in materia di gestione delle informazioni. La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri Dipendenti, ai clienti e a soggetti terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Destinatari durante il proprio lavoro/incarico appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del relativo responsabile, sia durante il rapporto di lavoro che al termine del medesimo. Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e l’attività della Società o di altra Società del Gruppo o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni Dipendente deve: - acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità e in diretta connessione con le sue funzioni; - acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure; - conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza; - comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati. In particolare, i Destinatari saranno tenuti al massimo riserbo rispetto ad informazioni appartenenti alla Società per le quali nell’ambito specifico del proprio lavoro/incarico siano stati ammessi al trattamento; - assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla Società da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso; - associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.
Banche dati. 16.1. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente Contratto sono di proprietà di Cedacri la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. 16.2. Il Fornitore durante la vigenza del presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente Contratto. 16.3. In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, ai sensi dell’art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma. 16.4. La banca dati non potrà in alcun modo considerarsi messa a disposizione del pubblico, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifiche regole di segretezza, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. 16.5. Alla scadenza del Contratto il Fornitore dovrà restituire alla Cedacri le banche dati qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state depositate. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Banche dati. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente accordo sono di proprietà di Sigrade s.p.a. la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Il Fornitore durante la vigenza del presente contratto è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente contratto, pertanto è vietato qualsiasi utilizzo – sia diretto sia indiretto -. In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, ai sensi dell’art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma. La banca dati non potrà in alcun modo considerarsi messa a disposizione del pubblico, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifica segretezza, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà restituire a Sigrade le banche dati qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Sigrade invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Sigrade di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Banche dati. Le banche dati regionali (anagrafiche, catastali e topografiche), attualmente in via di realizzazione, abiliteranno la circolarità anagrafica esponendo servizi di visura interrogabili attraverso servizi web progettati secondo le più recenti tecnologie suggerite dalle pubbliche amministrazioni. ✓ Richieste di visure anagrafiche o elenchi - Servizi web per la richiesta di visure e la produzione di elenchi. ✓ Servizi di Ricerca e Visura - Servizi che consentono di effettuare ricerche e di effettuare visure sugli oggetti contenuti nella banca dati e sulle relazioni che li legano. ✓ Servizi di Aggiornamenti -Servizi web per l’aggiornamento delle informazioni e delle relazioni inerenti agli oggetti nella banca dati. ✓ Servizi di Ricerca -Servizi che consentono di effettuare ricerche sulle informazioni che descrivono gli oggetti contenuti nella banca dati e le relazioni che li legano. PER IL FUNZIONAMENTO, LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLA
Banche dati. 11.1. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente Contratto sono di proprietà di Cedacri la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
Banche dati. ▇▇▇▇▇▇▇▇ è produttore e proprietario di tutte o di una parte delle banche dati, delle rispettive strutture e dei contenuti facenti parte della Piattaforma, con riserva dei diritti detenuti dai Commercianti e/o suoi Partner, ognuno per quanto lo concerne. Accedendo alla Piattaforma, l’Utente accetta che i dati che la compongono sono protetti dalla legge e che non potrà estrarre, riutilizzare, depositare, riprodurre, rappresentare o conservare, direttamente o indirettamente, su un supporto di qualsiasi tipo, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, tutto o una parte qualitativamente o quantitativamente sostanziale del contenuto delle banche dati presenti sulla Piattaforma a cui accede, né potrà effettuare un’estrazione o un riutilizzo ripetuto e sistematico di parti qualitativamente e quantitativamente non sostanziali, se tali operazioni eccedono in modo evidente le normali condizioni di utilizzo.
Banche dati. 1. [...] Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori[...] degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso a tali banche dati non sono discriminatorie. 2. Il paragrafo 1 si applica alle banche dati sia pubbliche che private. 3. Le banche dati di cui al paragrafo 1 contengono informazioni almeno sui pertinenti arretrati di pagamento dei consumatori. 4. Quando la richiesta di credito è respinta sulla base della consultazione di una banca dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il creditore[...] informi il consumatore [...] senza indugio e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata.
Banche dati. 5.8.1. Entrambe le Parti si impegnano a favorire la cooperazione bilaterale tra le istituzioni culturali dei due paesi allo scopo di stabilire uno scambio di banche dati di natura culturale, accessibili in rete, e di rafforzare la collaborazione nella presentazione di proposte congiunte nell’ambito dell’Unione Europea.
Banche dati. Sono a disposizione degli utenti numerose risorse elettroniche per la ricerca bibliografica e la consultazione relative a tutte le discipline trattate nei corsi di studio offerti dall’Ateneo: 102 banche dati, 10.911 periodici elettronici e 174.965 e-books. Le banche dati e altre risorse elettroniche (libri e periodici) sono consultabili sia da postazioni presso le sedi delle biblioteche sia dal proprio PC anche fuori sede. Computer facilities I software a disposizione sono numerosi e di diverso tipo, con grande livello di specializzazione in base all'ambito di ricerca. I dottorandi hanno a disposizione software dedicati per l'analisi dei dati, il calcolo numerico (MATLAB), AUTOCAD, Latex e altri di altissima specializzazione. Aule Il DICAM mette a disposizione di ciascun dottorando al primo anno una stanza con una postazione di lavoro/studio (scrivania, cassettiera e armadietto), tutte munite di collegamento Internet. Nei successivi anni di corso (II e III) i dottorandi hanno una postazione presso gli uffici del gruppo di ricerca cui aderiscono, sempre munita di connessione internet. Inoltre il DICAM mette a disposizione 5 aule informatiche: l'accesso alle postazioni è legato alla tipologia di attività che si svolge nell'aula e va dall'acceso libero, rivolto agli studenti, all'accesso controllato per attività didattiche e per esami. L'orario di apertura copre praticamente l'intera settimana durante tutto l'arco dell'anno