SCHEMA DI PROCEDURE PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI BIOLOGICI
SCHEMA DI PROCEDURE PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI BIOLOGICI
FEDERBIO – Federazione Italiana agricoltura biologica e biodinamica, con sede in Bologna, Piazza dei Martiri n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato in Bolzano il cinque aprile 1964, domiciliato per la carica presso la sede associativa;
PREMESSO
che la Federazione è un'entità multiprofessionale tesa a migliorare la qualità e la diffusione dei prodotti ottenuti con tecniche dell'agricoltura organica conformemente al metodo di agricoltura biologica codificato sia dal Reg. CE 834/2007 del 28.07.2007, che dalla normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale Regolamento, nonché attraverso le regole deontologiche e professionali in linea con le direttive IFOAM (art. 2 Statuto Federbio);
che i soci della Federazione svolgono – su base nazionale o, quantomeno, regionale ed a livello di organismi associativi portatori di interessi diffusi - una o più attività nel campo della ricerca, della formazione, della promozione, della produzione, della distribuzione, del consumo e del consumerismo, della rappresentanza, della tutela e della garanzia, nonché del controllo e dei servizi nel settore dell'agricoltura biologica (art. 4 Statuto Federbio);
CONSIDERANDO
che i prodotti del comparto ortofrutticolo sono connaturati dalla celerità delle transazioni al fine di assicurare agli stessi la necessaria freschezza al momento della vendita al consumatore;
che, pertanto, appare utile meglio adeguare il controllo sui medesimi prodotti – oggi effettuato ai sensi della Normativa comunitaria e del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220 - alle specificità che caratterizzano tali transazioni;
che Federbio intende assolvere a tale esigenza con la promozione di regole ampiamente condivise all’interno della Federazione nonché, dopo ampia consultazione, tra soggetti alla stessa esterni ma facenti parte della filiera ortofrutticola;
RITENUTO
che appare opportuno riconoscere a ciascun acquirente di prodotti ortofrutticoli (qui e d’ora in avanti intendendosi per acquirente ciascun soggetto della filiera ortofrutticola escluso il consumatore finale di cui all’art. 3, c. 1, lett.
a) del D. Lgs 06.09.2005 n. 206) la facoltà - attraverso procedure idonee – di richiedere controlli al fine di accertare che i prodotti del comparto ortofrutticolo immessi sul mercato siano provenienti da un processo produttivo conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia;
che appare necessario mirare l’attività di controllo verso le colture e le fasi colturali più a rischio;
che appare opportuno garantire un adeguato scambio di informazioni relative alla conformità dei prodotti ortofrutticoli provenienti da agricoltura biologica gestendo in maniera integrata sia i controlli effettuati dagli organismi di certificazione autorizzati secondo il proprio piano di controllo sia le eventuali verifiche effettuate su richiesta degli acquirenti in applicazione del presente schema di procedure;
che appare necessario – nell'esercizio di tale facoltà - garantire
✓ la scrupolosa osservanza della normativa vigente,
✓ il rispetto dei dati sensibili dei fornitori controllati;
che comunque l'esercizio di tale facoltà non si sostituirà mai o mai sarà concorrente con l'attività di controllo e certificazione svolta dagli organismi di certificazione autorizzati;
che, parimenti, appare necessario garantire che tale facoltà riconosciuta agli acquirenti di prodotti ortofrutticoli non venga intesa come inutilmente gravosa o, addirittura, vessatoria per i fornitori controllati;
che la adozione del presente schema di procedure non deve implicare la delineazione di un sistema di controllo diverso e/o difforme da quello statuito dalla normativa comunitaria e nazionale ma, invece, deve individuare un sistema di comportamenti tra i vari soggetti della filiera ortofrutticola che renda sensibilmente più efficace la comunicazione all'interno della filiera medesima;
che, a tal fine, si ritiene opportuno individuare i seguenti ambiti di intervento:
⮚ determinazione di sinergie tra gli organismi di certificazione autorizzati e gli operatori della filiera nel predisporre i rispettivi piani di controllo (TITOLO I);
⮚ possibilità di verifica della implementazione del metodo colturale biologico nelle aziende di produzione fornitrici e/o sub fornitrici da parte degli acquirenti di prodotti ortofrutticoli (TITOLO II);
⮚ individuazione di modalità più dinamiche nell’attività svolta dagli organismi di certificazione autorizzati nella filiera ortofrutticola e tendenti alla ricerca di eventuali residui di principi attivi non consentiti (TITOLO III);
⮚ sopportazione dei costi derivanti dalla implementazione del presente schema di procedure (TITOLO IV).
TUTTO CIÒ PREMESSO
essa FEDERBIO – Federazione Italiana agricoltura biologica e biodinamica, con sede in Bologna, ut supra rappresentata e procedendo in virtù di specifico mandato conferito al Presidente dal Consiglio Direttivo della stessa con delibera adottata nell’adunanza del 09.12.2008 redige il seguente schema di procedure per il rafforzamento dei controlli dei prodotti ortofrutticoli biologici affinché costituisca valido ausilio per rafforzare i controlli su dette produzioni all’interno della filiera produttiva.
Titolo I
Art. 1 - Gli organismi di certificazione autorizzati e gli acquirenti di prodotti ortofrutticoli, nel predisporre i loro piani di controllo, terranno in
considerazione le indicazioni del presente schema di procedure e dell’allegato 1 (metodi e cautele nel prelievo campioni).
C 2 . Detto allegato, così come gli altri di cui infra, saranno aggiornati – con cadenza semestrale e secondo le procedure di cui all’art. 28 - nell’ambito del gruppo di lavoro tecnico di cui all’art. 28.
Art. 2 – Al fine di agevolare la applicazione delle stesse e determinare positive sinergie con i piani di controllo annuali predisposti dagli organismi di certificazione autorizzati, ciascun acquirente di prodotti ortofrutticoli che abbia aderito – nelle forme di cui all’art. 25 - al presente schema di procedure deve comunicare in tempo utile ad ogni organismo di certificazione autorizzato l’elenco dei propri fornitori al medesimo organismo assoggettati ed il tipo di controllo a ciascuno di essi attribuito.
Titolo II
Art. 3 – Ciascun soggetto acquirente che abbia aderito – nelle forme di cui all’art. 25 - al presente schema di procedure sarà tenuto ad inserire negli accordi di fornitura stipulati clausole mediante le quali, in regime di volontarietà, si regolamenti la facoltà concessa agli acquirenti di verificare l’applicazione del metodo colturale biologico nella azienda propria fornitrice mediante quanto stabilito nel presente schema di procedure.
Art. 4 – L’esercizio di tale facoltà non potrà mai determinare la individuazione di un sistema parallelo e/o alternativo di controllo a quello già effettuato dagli organismi di certificazione in base all’autorizzazione ricevuta dall’Autorità nazionale competente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di settore vigente.
C 2 . La certificazione di conformità rilasciata dagli organismi di certificazione autorizzati costituisce, pertanto, l'unico strumento idoneo e necessario ad attestare l’adozione del metodo colturale biologico in un’azienda o presso un operatore della filiera.
Art. 5 – Le risultanze dei controlli effettuati dagli acquirenti nei confronti degli operatori in virtù degli accordi stipulati ai sensi dell’art. 3 saranno coperti dalle
norme vigenti in tema di privacy; gli stessi non potranno essere divulgati dall'acquirente a terzi per nessuna ragione o causale se non esclusivamente all'O.d.C. cui il fornitore è assoggettato.
Art. 6 – Rimane impregiudicato, a carico del fornitore nei cui prodotti siano stati rilevati principi attivi non consentiti, l'obbligo di comunicazione di cui agli artt. 91 e 92 del Reg. (CE) 889/2008 del 05.09.2008
Titolo III
Art. 7 – Ciascun soggetto acquirente che abbia aderito – nelle forme di cui all’art. 25 - al presente schema di procedure ha facoltà di richiedere agli organismi di certificazione autorizzati lo svolgimento di verifiche in ordine alla eventuale presenza, sui prodotti che abbia acquistato o intenda acquistare, di principi attivi non consentiti dalle normative vigenti in tema di agricoltura biologica in particolare qualora ricorra la necessità di adottare celeri procedure di campionamento e prelievo.
Art. 8 – L’organismo di certificazione autorizzato cui il fornitore è assoggettato gestisce la richiesta pervenuta come una segnalazione esterna che motiva un supplemento di attività di controllo; oppure secondo le specifiche procedure di cui al presente schema, negli altri casi.
Art. 9 – Il prelievo di campioni di prodotti e/o parti di piante e/o terreno deve essere effettuato presso le aziende dei fornitori e deve, comunque, essere sempre svolto in contraddittorio con il fornitore campionato o suo delegato.
C 2 . Il prelievo di campioni di prodotto può avvenire anche presso i locali dell'acquirente - purché esso stesso certificato - e comunque sempre in contraddittorio con il fornitore campionato o suo delegato.
C 3 . In casi di assoluta necessità ed urgenza, il vettore può essere assimilato ad un delegato del fornitore tranne che questi non abbia espressamente negato tale possibilità.
Art. 10 – Il prelievo di campioni – ovunque effettuato – dovrà avvenire secondo la qualificata diligenza del tecnico incaricato e le procedure in vigore presso gli
organismi di certificazione autorizzati e, comunque, con tempi adeguati alla migliore efficacia delle successive prove analitiche.
Art. 11 - Devono essere preposti alla attività di prelievo e campionamento promosse e/o sollecitate dall'acquirente esclusivamente ispettori che già intrattengano un rapporto di collaborazione con gli organismi di certificazione autorizzati, dunque essere in grado di dimostrare indipendenza, professionalità e competenza.
C 2 . Nell’espletamento degli incarichi di cui al presente schema di procedure gli ispettori devono assicurare riservatezza, indipendenza e terzietà anche nei confronti dell'organismo di certificazione autorizzato in cui sono incardinati e far riferimento esclusivamente a quello dal quale – con le procedure di cui infra
– xxxxxxx eventualmente aver ricevuto incarico.
C 3 . Gli ispettori - comunque incaricati ed in ogni caso – si atterranno alla attuale normativa comunitaria e nazionale diretta ai soggetti che professionalmente svolgano attività di controllo (norma ISO 17020 relativa agli organismi di ispezione).
Art. 12 – Su indicazione di ciascun organismo di certificazione autorizzato che abbia aderito – nelle forme di cui all’art. 25 - al presente schema di procedure è redatto l'elenco di cui all'allegato 2.
C 2 . Detto elenco contiene la indicazione – suddivisa su base provinciale – di tutti gli ispettori di cui gli organismi di certificazione autorizzati aderenti utilizzano la prestazione professionale e che siano disponibili a sottoscrivere la documentazione di cui al successivo comma 4.
Ciò al fine di garantire che il territorio di ogni Provincia dello Stato abbia almeno un ispettore di riferimento prescindendo da quale organismo di certificazione autorizzato lo abbia in organico.
Qualora non sia possibile individuare almeno un ispettore per Provincia, più province - comunque contigue e prescindendo dalla regione di appartenenza – possono costituire un'unita entità territoriale di competenza.
C 3 . L’ elenco di cui al precedente comma 1 è tenuto da FederBio che ne farà opportuna divulgazione così come delle modifiche allo stesso apportato secondo le procedure di cui all’art. 28.
C 4 . Tutti gli ispettori inseriti nell'elenco di cui al precedente comma 1 devono sottoscrivere le liberatorie, le dichiarazioni e gli impegni di cui all’allegato 3.
Art. 13 – Ciascun organismo di certificazione autorizzato che abbia aderito – nelle forme di cui all’art. 25 - al presente schema di procedure deve individuare almeno un laboratorio d'analisi che impieghi prove accreditate secondo la norma ISO IEC 17025. L’elenco di detti laboratori deve costituire per tutti i soggetti interessati elemento di riferimento per le attività di cui al presente schema di procedure.
C 2 . L'elenco di cui al precedente comma 1 è tenuto da FederBio che lo porrà a disposizione di tutti i soggetti della filiera e degli organismi di certificazione a cui i medesimi sono assoggettati; nonché degli ispettori inseriti nell'elenco di cui all’art. 12.
L’elenco sarà sottoposto a revisione secondo le procedure di cui all’art. 28
Art. 14 –Tutti i soggetti di cui all’art. 7, qualora intendano avvalersi della facoltà ivi riconosciuta, devono farne richiesta all'organismo di certificazione autorizzato cui il fornitore è assoggettato.
C 2 . Questo – nelle 24 ore lavorative successive al ricevimento della richiesta, se formulata in via d’urgenza – dà incarico (per via telematica o altro equipollente celere mezzo ed anche senza particolari formalità) ad uno degli ispettori di riferimento per il territorio nel quale deve essere compiuto il campionamento.
C 3 . Tale incarico di xxxxx viene affidato a proprio tecnico ma, qualora ciò non risultasse possibile, potrà essere conferito ad altro ispettore inserito nell’elenco di cui all’art. 12, c. 1, ancorché non incardinato nella propria struttura organizzativa.
C 4 . Con provvedimento adeguatamente motivato e comunicato nelle 24 ore lavorative successive al ricevimento della richiesta, se formulata in via d’urgenza, l’O.d.C. può non dare riscontro alla richiesta di cui al comma 1.
Ciò esclusivamente qualora non si tratti di reclamo su merce già acquistata e allorquando l’organismo di certificazione autorizzato sia in possesso di evidenze documentali e di controllo già effettuato in tempi recenti che escludano tale necessità.
Art. 15 – L'ispettore incaricato provvede ad effettuare – entro le 48 ore lavorative successive al ricevimento dell’incarico, omettendo (se del caso) ogni forma di preavviso e sempre, comunque, in contraddittorio con il fornitore sottoposto a verifica (o suo delegato) - il prelievo nei luoghi consentiti dall'art. 9 e con le modalità di cui all'art. 10 e provvede, quindi, ad inviare immediatamente i campioni ai laboratori di riferimento individuati ai sensi dell'art. 13 adoperandosi affinché sia salvaguardato anche il contro-campione.
Il fornitore sottoposto a verifica è comunque tenuto a conservare il proprio campione secondo la buona prassi e le indicazioni contenute nel verbale di prelievo.
Art. 16 – Nella stessa giornata dell’invio del campione al laboratorio di analisi, con mezzo telematico o fax, l'ispettore che ha provveduto al campionamento trasmette i verbali del prelievo effettuato e della consegna al laboratorio di competenza all'organismo di certificazione autorizzato cui è assoggettato il fornitore nei confronti del quale si è proceduto a verifica.
C 2 . Il verbale di prelievo e campionamento da utilizzarsi è quello specifico previsto nel S.Q. dell'O.d.C. mandante cui l’operatore da controllare è assoggettato. Il modulo di detto verbale sarà fornito – anche in formato telematico - dall’O.d.C. all’ispettore al momento del conferimento dell’incarico. Detto modulo di verbale deve evidenziare almeno:
♦ l'operatore nei confronti del quale si è proceduto a verifica;
♦ l’organismo di certificazione autorizzato che ha effettuato la verifica;
♦ il lotto sottoposto a prelievo e gli elementi documentali accessori (fattura, bolla etc.);
♦ il laboratorio presso il quale è stato inviato il campione;
♦ gli elementi di identificazione del campione presso il laboratorio;
♦ liberatoria rilasciata dal fornitore a fornire le risultanze delle attività di prova all'acquirente.
C 3 . Tutti gli OO.d.C. aderenti – nelle forme di cui all’art. 25 - al presente schema di procedure devono adeguare i propri moduli di verbale di prelievo e campionamento ai requisiti minimi di cui al precedente comma 2.
Art. 17 – L'organismo di certificazione autorizzato prontamente dà riscontro alla notifica di cui all'art. 16 e – fatta propria l'attività di prelievo e campionatura del soggetto autorizzato – la gestisce secondo il proprio piano di controllo.
A tal fine provvede alla acquisizione dei dati direttamente dal laboratorio cui è pervenuto il campione, ad effettuare controanalisi ed ogni altra attività di riscontro documentale (così come previsto dal proprio manuale operativo) che riterrà opportuna e – nel caso di accertata non conformità – emette la correlativa sanzione, previa – se del caso – l’adozione di provvedimenti cautelari di urgenza.
C 2 . Il provvedimento cautelare della sospensione dalla commercializzazione di un lotto di prodotto esaminato può essere adottato anche all’esito del primo esame analitico.
Art. 18 – Le risultanze dell'attività dell'organismo di certificazione autorizzato del fornitore presso il medesimo effettuate (art. 17, commi 1° e 2°) devono essere da esso stesso organismo comunicate all'organismo di certificazione autorizzato dell'acquirente nonché al medesimo acquirente.
C 2 . Rimane impregiudicato, a carico del fornitore nei cui prodotti siano stati definitivamente rilevati principi attivi non consentiti, l'obbligo di comunicazione di cui agli artt. 91 e 92 del Reg. (CE) 889/2008 del 05.09.2008.
Art. 19 – Qualora il lotto da cui è stato prelevato il campione con esito positivo di analisi sia stato trasferito ad altro soggetto a valle nella filiera, l'organismo di certificazione autorizzato che riceve la notizia della rilevata non conformità deve ritrasferirla con tempestiva comunicazione all'organismo di certificazione autorizzato del soggetto che ha, a sua volta, acquistato il lotto de quo.
C 2 . Analoga comunicazione deve essere effettuata dall'acquirente-committente nei confronti del terzo cui ha trasferito il lotto de quo.
C 3 . Le disposizioni dei primi due commi si applicano anche al provvedimento cautelare della sospensione dalla commercializzazione (art. 17, comma 2) adottato in via d’urgenza dall’organismo di certificazione autorizzato cui il fornitore verificato è assoggettato.
Art. 20 – Ciascun acquirente di prodotti ortofrutticoli è tenuto ad inserire nei propri contratti di fornitura idonee ed opportune clausole con le quali il fornitore controllato
⮚ dia evidenza che il laboratorio d'analisi di cui all'art. 13 è l'Ente incaricato della effettuazione delle analisi dei campioni prelevati dai soggetti di cui all'art. 11 ed inseriti nell’elenco di cui all’art. 12;
⮚ si obblighi a rinunciare a qualsiasi forma di preavviso per il prelievo ed il campionamento;
⮚ riconosca così come operati da ispettore incardinato nel proprio organismo di certificazione autorizzato il prelievo ed il campionamento eventualmente effettuato da ispettore convenzionato con altro organismo che abbia aderito
– nelle forme di cui all’art. 25 - al presente schema di procedure;
⮚ consenta la comunicazione di dati e notizie tra il proprio acquirente e l’organismo di certificazione autorizzato cui è assoggettato con particolare riguardo all’attività di verifica di cui al Titolo II;
⮚ ritenga vincolanti gli eventuali provvedimenti cautelari in via d’urgenza adottati dall’organismo di certificazione autorizzato cui è assoggettato anche sulla base delle risultanze delle prime analisi, con espresso esonero di responsabilità al riguardo;
⮚ ponga in essere, anche in tale ultima ipotesi, tutte le attività di gestione delle non conformità del prodotto eventualmente rilevate. E ciò secondo le procedure implementate in azienda ai sensi del Reg. CE n. 834/07 ed attenendosi alle indicazioni dell'organismo di certificazione cui si è assoggettato;
⮚ prenda atto – comunque - che il contratto di fornitura e/o acquisto di merci e/o servizi fa riferimento al presente schema di procedure e che lo stesso ne costituisce parte integrante (art. 27).
Titolo IV
Art. 21 – Tutti i costi dell'attività di verifica di cui al presente schema di procedure (emolumenti per le persone fisiche preposte ai prelievi ed al campionamento, analisi di laboratorio e controanalisi di riprova nonché le spese connesse ed accessorie) devono essere soltanto anticipati dall'organismo di certificazione autorizzato cui è assoggettato il fornitore controllato.
C 2 . Questo deve essere comunque indennizzato di quanto anticipato secondo quanto disposto dall’art. 22, commi 1, 2 e 3.
Art. 22 - Qualora il prelievo ed il campionamento effettuati abbiano fatto emergere una non conformità comunque sanzionata dall'organismo di certificazione autorizzato cui il fornitore è assoggettato, questi è tenuto a sopportare i costi dell'attività di verifica ed a risarcire, pertanto, il proprio organismo di certificazione di quanto speso (art. 21) previo esibizione di regolare documentazione fiscale.
C 2 . Qualora il prelievo ed il campionamento effettuati non abbiano fatto emergere una non conformità sanzionabile dall'organismo di certificazione autorizzato cui il fornitore è assoggettato, l'acquirente che comunque abbia dato causa al controllo è tenuto a sopportare i costi dell'attività di verifica ed a risarcire, pertanto, l'organismo di certificazione autorizzato del fornitore controllato di quanto speso (art. 21) previo esibizione di regolare documentazione fiscale.
C 3 . Ricorrendo l’ipotesi di cui al comma 1, i soggetti acquirenti che comunque abbiano dato causa al controllo terranno indenne l’organismo di controllo cui il fornitore è assoggettato nel caso di inadempienza dello stesso.
L’organismo di controllo che ha diritto al pagamento diretto da parte dell’operatore (comma 1) provvederà alla messa in mora dello stesso e – decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla relativa notifica – avrà
diritto di ottenere – nel termine di 30 giorni dalla richiesta - il pagamento della medesima somma dal soggetto acquirente che ha dato causa al controllo. Ottenutone il corrispettivo, cederà allo stesso il proprio credito e notificherà tale cessione al fornitore debitore.
Art. 23 - Ciascun acquirente è tenuto ad inserire nei propri accordi di fornitura idonea ed opportuna clausola con la quale si dia riscontro ed esecuzione a quanto regolamentato dall'art. 22, commi 1° e 2°.
Titolo V
Norme finali
Art. 24 – I considerando, le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente documento/schema per formarne un unicum inscindibile.
Art. 25 – Il presente schema di procedure predisposto da Federbio - Federazione Italiana agricoltura biologica e biodinamica sarà reso pubblico mediante deposito - e redazione di relativo verbale nelle forme di legge – presso il notaio. C 2 . Possono aderire al depositato schema di procedure tutti i soggetti appartenenti alla filiera ortofrutticola. Questi aderiranno allo strumento protocollare già pubblicato per il tramite delle rispettive organizzazioni di rappresentanza e/o di riferimento. Nell’ipotesi che trattasi di organismi di controllo autorizzati o di soggetti acquirenti vocati, di norma, a stipulare contratti di fornitura con una platea estesa di fornitori questi vi aderiranno direttamente.
C 3 . L’adesione dovrà essere formale, esplicita, senza riserve e per l’intero documento – nessuna parte o previsione esclusa. Dovrà intervenire a mezzo di notifica di tale intendimento da inviare - con raccomandata a.r. – alla sede di Federbio la quale provvederà a darne notizia agli altri aderenti.
Art. 26 – Tutti i soggetti operanti nella filiera ortofrutticola con metodo biologico che avranno manifestato la propria adesione – nelle forme di cui all’art. 25 - al presente schema di procedure, si obbligano di inserire nei propri contratti di fornitura e/o acquisto di merci e/o servizi specifico riferimento al
presente documento in modo che lo stesso formi parte integrante dei predetti contratti ed ottenga esplicita condivisione, accettazione ed adesione da ciascun singolo fornitore contraente.
Art. 27 – Tutti i soggetti che avranno manifestato la propria adesione – nelle forme di cui all’art. 25 - al presente schema di procedure, potranno portare a conoscenza di qualsiasi terzo e con qualsivoglia mezzo la circostanza di aver aderito a tale schema di procedure per il rafforzamento del controllo dei prodotti ortofrutticoli provenienti da agricoltura biologica.
C 2 . È espressamente inibito agli stessi soggetti, tuttavia, ingenerare in qualsiasi terzo destinatario delle informazioni di cui al comma precedente finanche la sensazione che i prodotti ortofrutticoli cui il presente schema di procedure è stato applicato siano di qualità ed affidabilità maggiore rispetto ad altri prodotti (ortofrutticoli e non) provenienti da sistemi di produzione biologica conformi alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Art. 28 – Per tutte le necessità e le tematiche inerenti e connesse al presente schema procedurale è istituito un gruppo di lavoro tecnico in cui saranno rappresentati, in maniera paritetica, gli Organismi di controllo autorizzati, gli operatori della G.d.O, gli organismi associativi dei produttori agricoli, gli organismi associativi degli operatori economici della filiera agroalimentare, gli organismi associativi degli operatori dei servizi, gli organismi associativi dei consumatori, sempre che ciascuno di tali soggetti abbia manifestato la propria adesione – nelle forme di cui all’art. 25 - al presente schema di procedure.
C 2 . Tale gruppo di lavoro tecnico si riunirà almeno due volte l’anno per affrontare e risolvere le questioni di cui al presente schema di procedure e procedere alla eventuale revisione degli allegati.
C 3 . Il gruppo di lavoro, nella prima riunione utile, nominerà un coordinatore che provvederà alla sua convocazione quando riterrà utile o su richiesta di almeno tre componenti.
Nella stessa seduta stabilirà il tariffario in base al quale saranno ricompensate le prestazioni fornite dagli ispettori di cui all’allegato 2
C 4 . L’adesione al presente schema di procedure implica la espressa accettazione delle eventuali revisioni degli allegati e la aggiunta di ulteriori allegati (sempre che non modifichino significativamente l’impianto del presente schema procedurale) a far data dalla rituale notifica da parte di Federbio a tutti gli aderenti (art. 25).
ALLEGATO 1 ART. 1, COMMA 1
l'allegato 1 contiene la elencazione dei metodi e delle cautele di prelievo campioni conforme alle modalità in atto dettate dagli OdC ai propri ispettori (sarà compito del Comitato Tecnico individuare le modalità comuni).
ALLEGATO 2 ART. 12, COMMA 1
l’allegato 2 contiene la indicazione – suddivisa su base provinciale – di tutti gli ispettori di cui gli organismi di certificazione autorizzati aderenti utilizzano la prestazione professionale e che siano disponibili a sottoscrivere la documentazione di cui all’art. 12, comma 1
ALLEGATO 3 ART. 12, COMMA 4
l’allegato 3 contiene il modulo per l’iscrizione all’albo degli ispettori e per la dichiarazione di impegni e di obbligo alla riservatezza di cui all’art. 12, comma 4